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La maggioranza per la conferma dell’amministratore già in carica

La maggioranza per la conferma dell’amministratore già in carica

Due recenti sentenze di merito hanno stabilito che, per la riconferma dell’amministratore condominiale, non è necessaria la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 4, cod. civ. per la nomina dell’amministratore. È stato così, finalmente, messo in discussione un principio giurisprudenziale che finora veniva rispettato senza obiezioni. Vediamo quali sono le motivazioni del nuovo orientamento.


CONFERMA DELL’AMMINISTRATORE, LA NUOVA
GIURISPRUDENZA SULLA MAGGIORANZA


In breve tempo ben due sentenze di merito hanno affermato che, per la delibera che conferma l’amministratore condominiale, trova applicazione la maggioranza semplice disciplinata dall’art. 1136, commi 2 e 3, cod. civ. e non quella qualificata dettata dall’art. 1136, comma 5, cod. civ. per la nomina dell’amministratore.
La prima delle due decisioni è la sent. n. 10701 del 15 maggio 2009 del Tribunale di Roma, la seconda è la sent. 17 settembre 2009 del Tribunale di Bologna.
Le due sentenze contengono motivazioni quasi identiche che si basano sulla considerazione fondamentale che la delibera avente per oggetto la nomina dell’amministratore e la delibera avente invece per oggetto la riconferma dell’amministratore sono sottoposte a disposizioni normative diverse: l’art. 1135, n. 1, cod. civ. sulle competenze dell’assemblea per quanto riguarda la riconferma e l’art. 1136, comma 4, cod. civ. con la sua maggioranza qualificata per quanto riguarda la nomina.
In proposito conviene ricordare che l’art. 1135 cod. civ. indica le attribuzioni dell’assemblea e al n. 1 stabilisce che l’assemblea deve provvedere alla conferma dell’amministratore e alla sua eventuale retribuzione; mentre l’art. 1136, comma 4, stabilisce che alcune specifiche deliberazioni – tra cui quella che ha per oggetto la nomina o la revoca (ma non si dice anche la riconferma) dell’amministratore – devono essere comunque approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma (vale a dire un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Partendo dall’osservazione che la nomina (o la revoca) dell’amministratore sono espressamente menzionate nell’art. 1136, comma 4, cod. civ., mentre la conferma dell’amministratore figura solo nell’art. 1135 n. 1 cod. civ., il Tribunale di Roma ha tratto la conseguenza che per l’ipotesi della sola conferma dell’amministratore in carica è sufficiente (in seconda convocazione ovviamente) la maggioranza ordinaria prevista dal comma 3 dell’art. 1136, rilevando che la conferma dell’amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca, in quanto costituisce la rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta.
A sua volta il Tribunale di Bologna, con motivazione tanto sintetica ed essenziale quanto quella brevissima del Tribunale romano, ritiene applicabile alla conferma dell’amministratore il disposto combinato dell’art. 1135 n. 1 cod. civ. e dell’art. 1136, commi 2 e 3, dello stesso codice, rilevando che la distinzione fra il concetto di conferma e di nomina dell’amministratore non è puramente nominalistica, dato che il primo presuppone una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo che comporta invece una novità.
In realtà da molto tempo la dottrina più attenta sostiene che l’art. 1136, comma 4, si riferisce soltanto all’ipotesi di nomina o di revoca dell’amministratore, ma non alla sua conferma. Ma non si può neppure trascurare il fatto che fino alla fase precedente all’emanazione delle due sentenze ricordate in giurisprudenza – sia di legittimità sia di merito – è sempre stato applicato il principio secondo cui anche per la riconferma dell’amministratore condominiale è necessario che la delibera raggiunga la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136, comma 4.
Tuttavia questo elemento, pure indiscutibile, non rappresenta certo un ostacolo insormontabile.
In effetti sono molte le ragioni che militano a favore del nuovo orientamento giurisprudenziale che si sta formando in relazione alla maggioranza necessaria per la conferma dell’amministratore condominiale.
Innanzitutto, a ben vedere, il codice civile non dice affatto che l’art. 1136, comma 4, si riferisce anche all’ipotesi di conferma dell’amministratore.
L’orientamento giurisprudenziale finora dominante si è basato su una addizione dell’interprete che in effetti non ha un fondamento certo e riconoscibile e sembra quasi dipendere da una semplificazione (o forse da un equivoco) che ha portato a confondere situazioni apparentemente analoghe e nelle quali invece si possono individuare aspetti del tutto peculiari, che giustificano allora discipline diverse. È pacifico, per esempio, che la conferma dell’amministratore già in carica è meno impegnativa della nomina dell’amministratore che viene effettuata per la prima volta, dato che si basa su un pre-esistente rapporto fiduciario instaurato al momento dell’incarico iniziale (fase in cui invece ben si giustifica la necessità che la scelta venga effettuata da un’ampia maggioranza).
Un altro aspetto da tenere in considerazione è che nella giurisprudenza recente sono molteplici i casi in cui sono stati affermati, spesso in netto contrasto con la giurisprudenza precedente, principi innovativi atti a semplificare la gestione condominiale (e soprattutto a eliminare precedenti formalismi, davvero privi di valida giustificazione, che si tramutavano in inutili appesantimenti nella disciplina condominiale) in una serie di importanti ipotesi; si pensi alla recente giurisprudenza che ha limitato i casi di nullità delle delibere condominiali (Cass., sent. n. 31 del 5 gennaio 2000), che ha dichiarato che l’installazione dell’ascensore rientra fra le misure dirette a eliminare le barriere architettoniche negli edifici ai sensi della legge 13/1989 (Cass., sent. n. 14384 del 29 luglio 2004) e che ha riconosciuto che anche le società possono assumere l’incarico di amministrazione degli edifici condominiali (Cass., sent. n. 22840 del 24 ottobre 2006).
Infine, non va trascurata l’opportunità di predeterminare i corretti presupposti per limitare – anche per evitare inutili costi processuali – i casi in cui i condomini, non riuscendo a nominare l’amministratore in assemblea, perché non viene raggiunta l’elevata maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 4, cod. civ., si vedono di fatto costretti a ricorrere al Tribunale per ottenere la nomina giudiziaria dell’amministratore.

ETTORE DITTA
Avvocato


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20-10-2011 - 11:26:33
 
 
 
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