SEDE
PROVINCIALE
DI BOLOGNA


              
Home Rivista News Links Mail Mappa
        
 
La nostra storia
UPPI Sindacato
Indirizzo sede
Elenco deleg. Provincia
  di Bologna
• Sedi UPPI
• Prevenzione furti
 Iscrizioni on-line
• Servizi on-line
• Come contattare l'UPPI
• Elenco servizi associati
• Contratti di locazione
• Canoni concordati
• ISTAT
• Contratti portieri CCNL
• Contratto badanti CCNL
Home - Settore Fiscale

Disabili: agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali
per i disabili

Istruzioni per non
perdere opportunità
importanti


MISURE RELATIVE ALL'ICI

Negli ultimi anni le disposizioni tributarie hanno dimostrato crescente sensibilità ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali a loro riservate. La Legge Finanziaria per il 2007, nel sostituire la deduzione per i figli a carico con una detrazione d’imposta, ha previsto per il figlio portatore di handicap un importo maggiore (di 220 euro) di quello che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell’handicap. Lo stesso provvedimento ha introdotto una detrazione d’imposta in sostituzione della deduzione prevista in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale.
In base all’attuale normativa, le principali facilitazioni riguardano:


Eliminazione
barriere architettoniche
Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Rientrano tra queste, le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche ossia le opere atte a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap, realizzabili sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e relative pertinenze. Sono tali, ad esempio:
la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi interni ed esterni);
il rifacimento o l’adeguamento degli impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici);
l’installazione di pedane sollevatrici, scivoli, servoscale, ascensori e montacarichi.
La detrazione spetta, inoltre, sugli interventi relativi alla realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104.
La detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
Si ricorda che la detrazione del 36% è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
Tutte le opere devono essere conformi alle specifiche tecniche previste dalla Legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio i pavimenti antisdrucciolo devono essere realizzati con i coefficienti di attrito previsti dalla Legge 13/1989), in caso contrario, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Il diritto alla detrazione spetta, secondo le regole vigenti, se gli stessi interventi possono configurarsi interventi di manutenzione ordinaria (sulle parti condominiali) o straordinaria. Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.


I veicoli
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, ed alcuni altri veicoli usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i non vedenti questo importo è comprensivo di quello di acquisto del cane guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato risulta precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
La detrazione, nei limiti sopra indicati, oltre che per l’acquisto di veicoli, spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di manutenzione ordinaria, e i costi di esercizio (carburante, lubrificante e premio assicurativo); le prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l’acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.
Se l’adattamento non è obbligatorio, il relativo costo non deve essere computato nel limite di 18.075,99 euro. La spesa può comunque fruire della detrazione del 19% quale spesa sanitaria o mezzo d’ausilio

Come fruire dell’agevolazione Irpef
Per fruire della detrazione del 19% non occorrono particolari adempimenti. La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello 730 (quadro E) o nel modello UNICO (quadro RP).
La documentazione relativa alla spesa sostenuta e la certificazione medica attestante l’invalidità devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari solo su richiesta.

Agevolazioni Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.
L’aliquota agevolata si applica oltre che per l’acquisto dell’autovettura anche per: l’acquisto contestuale di optional; le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali dei disabili; le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori “esclusivamente” e “strettamente” connessi alla realizzazione degli adattamenti.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Come fruire dell’agevolazione Iva
Per ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata occorre produrre al Concessionario o Rivenditore alcuni documenti specifici. L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve emettere fattura con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/1986 e della Legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000. Nel caso di importazione, gli estremi della legge 97/1986 devono essere annotati sulla bolletta doganale; occorrerà comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione della residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita (e non quindi nel caso di effettuazione di prestazioni di adattamento) entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.

Esenzione dal pagamento
del bollo auto
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelli diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui è fiscalmente a carico. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali).
In Emilia-Romagna e in Lombardia, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla Legge n. 104/1992, che potranno così godere dell’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.

Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione di non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale), sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” di proprietà di un’auto usata. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente, spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Documentazione
Le categorie di disabili, che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, devono presentare la seguente documentazione: certificazione attestante la condizione di disabilità; dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato comprato un analogo veicolo agevolato.
Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA; nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile, fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione.
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie, che hanno l’obbligo di adattare il veicolo, devono presentare anche: fotocopia della patente di guida “speciale” o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulti a carico; ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, occorre autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti; fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria.

Adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA).
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tariffe di trasporto
pubblico agevolato
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.
Gli abbonamenti agevolati possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.
Per ottenere l’abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria disabilità.

Maggiori sconti irpef
per i figli disabili
Dal 1° gennaio 2007, la deduzione per figli a carico è stata sostituita da detrazioni d’imposta diversificate a seconda dell’ età dei figli.

Agevolazioni irpef
per spese sanitarie
e mezzi di ausilio
Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari, indipendentemente dal fatto che il disabile sia fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.
A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra indicate spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie sostenute dal familiare per particolari patologie
Il contribuente che, nell’interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare stesso.
In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione
del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

Documentazione da conservare
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104/1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla Legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare:
Detrazione per
gli addetti all’assistenza
La Finanziaria 2007 ha trasformato in detrazione d’imposta la precedente deduzione per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale o a quella delle persone indicate nell’articolo 433 del Codice Civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Dal 1° gennaio 2007, queste spese sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro (riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza).
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro e non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

L’aliquota Iva agevolata
per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% ai seguenti beni:
• protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione); apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
• poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

L’aliquota Iva agevolata
per i sussidi tecnici
e informatici
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della Legge n. 104/1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
la comunicazione interpersonale l’elaborazione scritta o grafica il controllo dell’ambiente l’accesso all’informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
• specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
• certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

In favore dei non vedenti
sono state introdotte
le seguenti agevolazioni:

Detrazione dall’IRPEF del 19%
per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Detrazione forfettaria di 516,46
euro per il mantenimento
del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Aliquota Iva agevolata del 4%
L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio magnetici per non vedenti ed ipovedenti.


Successioni e donazioni
La Legge 286/2006 e la Finanziaria 2007 hanno ripristinato l’imposta di successione e donazione.
Le aliquote da applicare alla base imponibile, uguali per entrambe le imposte, si differenziano in base al grado di parentela degli eredi o dei donatari.
In particolare, sul valore complessivo dei beni trasferiti, si applicano le seguenti aliquote:
• 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;
• 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario
• 6%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
8% per tutti gli altri soggetti.
Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della Legge 104/92), la franchigia è elevata a 1.500.000 euro e spetta a prescindere dal legame di parentela con il “de-cuius”. Le franchigie non sono cumulabili, ad esempio se il beneficiario è il portatore di handicap grave e contemporaneamente coniuge del “de-cuius” trova applicazione solo la franchigia più favorevole (1.500.000 euro).

Rag.  Claudio Contini
Responsabile Area Fiscale e Finanziaria UPPI


Per informazioni scriveteci a:
info@uppi-bologna.it



UPPI - Sede Provinciale di Bologna - Orari d’apertura: Dal Lunedì al Venerdì mattino dalle 9.00 alle 12.00 - pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 - Sabato chiuso

UPPI - Sede provinciale di Bologna
Sede di Coordinamento per la Regione Emilia-Romagna
Via delle Lame, 2 - 40122 - Bologna
Tel. +39 051.232790 - +39 051.222258 - Fax +39 051.262404 - info@uppi-bologna.it
Codice fiscale: 92036020375 - P. IVA: 04204080370


Media di visitatori su questo sito: 15.000 ogni mese!!
© Copyright 2000 - UPPI - Tutti i diritti riservati - Credits: stab@stab-bo.it
20-10-2011 - 10:02:05
 
 
 
L'inquilino non paga la tassa sui rifiuti solidi urbani?
Le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso e gli istituti deflativi del contenzioso
Successioni: imposte dovute anche a distanza di anni
IVA al 10 % sul secondo garage pertinenziale
Riduzione canone di locazione: non c'è obbligo di riliquidazione
Agevolazioni prima casa. Chiarimenti dell'Aagenzia Eentrate
Interpello: istruzioni chiare per uno strumento utile. Le modalità per chiedere i chiarinebti al Fisco
AGENZIA ENTRATE: risposte a quesiti su detrazioni e deduzioni per oneri
Detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di immobili
Cartelle di pagamento
Detrazione Irpef 36% prorogata a tutto il 2012
Approfondamenti fiscali: la dichiarazione di successione
Ancora sui Comodati ad uso gratuito: contratti di locazione simulati?
Fisco: l'acquisto della casa
Dichiarazione dei redditi: come detrarre le spese sanitarie
Detrazione fiscale del 55%: pubblicato il modello con istruzioni
Conservazione delle ricevute di pagamento
Comodatario affitta, il reddito lo dichiara il comodante
Disabili: agevolazioni fiscali
ICI e Mutui
Trattamento fiscale
Nuda proprietà
L'affitto non si incassa?
È reddito lo stesso
Agevolazioni 1ª casa
Il comodato ad uso gratuito nella separazione coniugale