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Il comodato ad uso gratuito

Il comodato ad uso gratuito nella separazione coniugale

Disciplina applicabile all'assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi nell'ambito del giudizio di separazione, nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato precedentemente oggetto di comodato a favore del coniuge non assegnatario

È noto che il ricorso al comodato senza determinazione di durata costituisce uno strumento frequentemente adottato da genitori o parenti quale soluzione del problema abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono matrimonio.
Frequentemente quindi si è presentato e si presenta il problema della sorte di un comodato stipulato fra un terzo - di solito il genitore del marito - e un coniuge - di solito il di lui figlio - in caso di separazione con assegnazione della casa coniugale all'altro coniuge - di solito la moglie -.
L'importanza della questione è resa evidente dalla natura degli interessi contrapposti: da un lato l'interesse della comunità familiare, e specificamente della prole, alla conservazione dell'ambiente domestico, e dall'altro quello del titolare del bene, che è estraneo alle vicende del nucleo e al giudizio tra i coniugi, a recuperarne la disponibilità.
Detta questione è stata fatta oggetto di esame dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 13603 del 21.7.04, ha affermato che “così come i limiti soggettivi ed oggettivi del provvedimento di assegnazione non consentono una compressione dei diritti vantati dal dominus, che non è stato parte del giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, per converso non è configurabile un ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario, nei confronti dello stesso proprietario rispetto a quella vantata dall'originario comodatario”; la sua posizione giuridica resta infatti conformata dalla natura del diritto preesistente ed è soggetta agli stessi limiti che segnavano il godimento del comandatario.
Su tali premesse la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra indicata, per il contemperamento dei due contrapposti interessi sopraindicati, ha affermato che è necessario verificare quale è stata la reale volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto di comodato; in altre parole è necessario verificare se il comodante abbia o meno inteso mettere a disposizione del comodatario - e quest'ultimo abbia accettato - la casa perché il nucleo familiare già formato o in via di formazione avesse un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti.
Solo nell'ipotesi in cui sia ravvisabile tale intenzione, l'immobile assume, secondo la Corte, una oggettiva destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento per definizione esteso a tutti i componenti della comunità familiare, con la conseguenza che il soggetto che formalmente assume la qualità di comodatario riceve il bene non solo e non tanto a titolo personale, quanto piuttosto quale esponente di detta comunità.
In altre parole, secondo la Suprema Corte, per effetto della concorde volontà delle parti, viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la casa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende.
Questo vincolo sopravvive alla crisi coniugale in quanto la destinazione suddetta a casa familiare prescinde dalla effettiva composizione, al momento della concessione in comodato, della comunità domestica.
Conseguentemente il coniuge assegnatario nell'ipotesi di recesso ad nutum del comodante potrà eccepire che non è ancora cessato l'uso al quale la casa era destinata. Resta ovviamente salva la facoltà del comodante di chiedere la restituzione in ipotesi di sopravvenienza di un suo bisogno urgente e imprevisto ai sensi dell'art. 1809, comma 2 C.C.
Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, C.C.
Ove invece si sia in presenza di un comodato (cosiddetto precario), senza la fissazione di un termine predeterminato, neppure implicitamente, perchè ad esempio il padre aveva concesso in comodato la casa al figlio quando questi neppure era fidanzato, in caso di matrimonio e di successiva separazione la moglie assegnataria dell'alloggio sarà tenuta a restituire il bene non appena il comodante lo richieda, come ha statuito la Cassazione con la recentissima sentenza 13.02.2007 n. 3179.
Per evitare comunque che sorgano equivoci sulla destinazione per la quale il bene è stato concesso in comodato, il comodante, all'atto della conclusione del contratto, potrà pattuire un termine finale di godimento, cosicchè ogni vincolo si estinguerà alla scadenza convenuta sia che il comodatario viva da solo, sia che abbia una famiglia e, in tale ultima ipotesi, sia che il nucleo familiare sia quello esistente al momento della conclusione del contratto di comodato, sia che al comodatario si sia sostituito, in caso di separazione coniugale, il coniuge assegnatario della abitazione familiare.

Avv. Sabina Bonazzelli
Consulente legale UPPI


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20-10-2011 - 10:01:11
 
 
 
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