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Approfondimenti fiscali: la dichiarazione di successione
Approfondimenti fiscali: la dichiarazione di successione
Entro un anno dal decesso, gli eredi e i legatari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.
Non è necessario rivolgersi al notaio. Anche i nostri uffici si occupano delle pratiche di successione curando con la massima professionalità tutti gli adempimenti.
Sono obbligati anche i chiamati all'eredità che non abbiano ancora accettato né rinunziato, i loro legali rappresentanti e gli esecutori testamentari; la sottoscrizione dovrà essere effettuata da uno solo degli obbligati.
La dichiarazione di successione dovrà essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultimo domicilio del defunto. Per chi è deceduto all'estero vale l'ultimo domicilio in Italia, se conosciuto, altrimenti è competente l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma. L'imposta di successione non dovrà essere pagata contestualmente all'atto della presentazione della dichiarazione, ma solo a seguito di apposita liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che notificherà un apposito avviso agli interessati. Il pagamento dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla richiesta. Gli eredi sono responsabili in solido relativamente all'intero carico fiscale, mentre i legatari risponderanno limitatamente alla quota di loro competenza.
Quando nell'eredità rientrano beni immobili, invece, occorrerà versare in autoliquidazione, prima di presentare all' Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione, l'imposta ipotecaria (2%), l'imposta catastale (1%), l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie vi è, comunque, la possibilità, ricorrendone i presupposti, di richiedere le agevolazioni "Prima casa". Alla dichiarazione di successione dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo e una copia del modello F23 quietanzato dalla Banca.
Nella dichiarazione di successione occorre riportare la descrizione analitica di tutti i beni e diritti soggetti all'imposta, con il relativo valore quali i beni immobili che erano di proprietà del defunto, i crediti, le aziende, le partecipazioni in società di qualsiasi genere, i conti correnti bancari e tutti gli investimenti finanziari.
Per quanto riguarda i conti correnti bancari e gli investimenti finanziari è quindi necessario richiedere agli Istituti di Credito ed agli intermediari finanziari con cui il defunto intratteneva rapporti, gli appositi documenti necessari a certificare le situazioni al momento della morte, specificando il saldo dei conti e il valore dei titoli o dei fondi di investimento. I conti correnti, i titoli e i rapporti cointestati tra il defunto e altre persone si considerano ripartiti in quote uguali tra loro, salvo prova contraria.
Per evitare comportamenti elusivi la legge prevede che nel saldo dei conti correnti bancari non si tenga conto degli addebiti dipendenti da assegni presentati al pagamento nei tre giorni precedenti la data della morte. Si può dunque tenere conto solo degli addebiti derivanti da assegni presentati per il pagamento almeno quattro giorni prima della morte, indipendentemente dalla data di emissione. Ricordiamo che si considerano sempre compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento dell'asse ereditario, a meno che risulti un importo inferiore dall'inventario analitico redatto a norma di legge.
Nella dichiarazione di successione devono essere indicate anche le passività deducibili, specificando i documenti che le dimostrano. In presenza di beni ereditari la dichiarazione di successione deve sempre essere presentata, anche se il defunto non possedeva beni immobili. E' prevista un'eccezione: non c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione solo quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (figli, discendenti o genitori), e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
I nostri uffici sono a disposizione degli associati per tutti gli oppurtuni approfondimenti.
Claudio Contini
Commercialista Coordinatore
Commissione Fiscale Nazionale UPPI
Per informazioni scriveteci a:
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20-10-2011 - 9:59:33
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