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Manutenzione caldaie, nuove regole
Manutenzione caldaie, nuove regole
L'entrata in vigore dall'01/07/08 della Delibera della Regione Emilia Romagna n°156/08 in materia di risparmio energetico (sovraordinata rispetto alla legislazione nazionale), ha introdotto cambiamenti sulla normativa relativa al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, reintroducendo di fatto, i bienni termici.
Cosa è cambiato Per il controllo ed eventuale manutenzione (genericamente chiamata pulizia periodica) dell'impianto termico le nuove disposizioni normative regionali stabiliscono che deve essere osservato il seguente ordine nell'individuazione delle istruzioni tecniche e della periodicità da seguire:
1. le imprese installatrici devono rendere disponibili le istruzioni tecniche per l'uso, la regolazione, la manutenzione e il controllo periodico dell'impianto, conformemente alle norme tecniche vigenti e alle istruzioni del fabbricante;
2. se quanto indicato al punto 1) non è disponibile si deve fare riferimento alle indicazioni del fabbricante degli apparecchi (ad esempio la caldaia) desumibili dal libretto d'uso (da non confondersi con il libretto d'impianto o di centrale);
3. se quanto indicato ai punti 1) e 2) non è disponibile si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo;
4. in mancanza di quanto riportato ai punti 1), 2) e 3) l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell'impianto dovrà reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio presso l'impresa installatrice o il fabbricante.
In ogni caso le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni due anni per le caldaie a camera stagna (tipo C) alimentate a gas di potenza inferiore a 35 kW e una volta all'anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
I controlli di efficienza energetica analisi dei fumi devono essere eseguiti almeno con le seguenti scadenze temporali:
a. ogni anno per impianti funzionanti con combustibili solidi o liquidi, indipendentemente dalla potenza, ovvero per qualsiasi impianto a gas con potenza nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW;
b. ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli definiti al punto a), con potenza nominale inferiore a 35 kW con più di quattro anni di anzianità d'installazione o di tipo B (camera aperta) se installati all'interno di locali abitati;
c. ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.Si ricorda che l'effettuazione dell'analisi dei fumi è obbligatoria all'tto della prima messa in servizio di qualsiasi generatore di calore e in occasione di interventi sugli impianti termici che vadano a modificare le modalità di combustione. In presenza di tali controlli, le date in cui questi vengono eseguiti sono di riferimento per le successive scadenze.
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20-10-2011 - 10:34:40
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