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Colf & badanti: sanzioni penali dietro l'angolo.

Colf & badanti:
sanzioni penali dietro l’angolo

Partono i controlli a tappeto da parte del Ministero del Lavoro.
L'UppI fornisce assistenza nella regolarizzazione delle posizioni.

La Direzione Generale per l’attività rispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all'impiego di colf e badanti senza contratto in regola, ha stabilito una serie di sanzioni salatissime sia penali che amministrative, anche a cinque zeri da comminare a coloro che non sono in regola con la Legge. L’ Uppi, che ha recentemente sottoscritto a Roma il nuovo contratto collettivo Nazionale, lancia una campagna di sensibilizzazione al fine di evitare rovinose situazioni e tracolli finanziari che potrebbero colpire le famiglie.


LE SANSAZIONI AMMINISTRATIVE
• Se non si comunica l’assunzione al Centro per l’impiego
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’Iimpiego l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Iimpiego, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 200 euro a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione.
Questa sanzione amministrativa può essere cumulata con le sanzioni previste per la mancata iscrizione all’Iinps e per l’omesso versamento dei contributi.

• Se non si iscrive il lavoratore domestico all’Inps
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscrivere il lavoratore domestico all’ IiNPS, che ne gestisce la posizione previdenziale.Iin caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’IiNP la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre
sanzioni amministrative previste contro il lavoro nero.

• Se non si versano i contributi
Nel caso di “lavoro nero” (lavoratore utilizzato senza Comunicazione al Centro per l’impiego e senza iscrizione all’Iinps) la legge prevede che, per l’omesso pagamento dei
contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni pecuniarie nella misura del 30% su base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi, con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Quindi, anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il
datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.Questa sanzione è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.

• Se si versano i contributi in ritardo
Il versamento tardivo dei contributi comporta per l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps, al tasso vigente alla data di pagament
o di calcolo (attualmente pari al 9,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata
con un’aliquota del 30% su base annua sull’importo evaso nel trimestre.

LE SANZIONI PENALI
Se il rapporto di lavoro è instaurato con uno straniero privo di permesso di soggiorno, a queste salatissime sanzioni amministrative si aggiungono quelle di natura penale che prevedono l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Gli uffici dell’ associazione, Bologna – via Lame n. 2 – tel. 051/232790 – forniscono assistenza e consulenza.

Andrea Casarini
Commercialista Dirigente Nazionale UPPI


Per informazioni scriveteci a:
info@uppi-bologna.it



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20-10-2011 - 10:34:30
 
 
 
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