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Decalogo

DECALOGO UPPI PER CHI ACQUISTA UN IMMOBILE
"SULLA CARTA": A BOLOGNA
100 FAMIGLIE TRUFFATE OGNI ANNO

Una garanzia fideiussoria da consegnare all'acquirente prima della stipula del contratto preliminare, la verifica, attraverso una misura catastale, che il terreno su cui verrà edificato l'immobile sia libero da vincoli ed il controllo della solidità della cooperativa o dell'impresa costruttrice che propone l'affare. Sono soltanto alcune "regole imprescindibili e necessarie" che i futuri acquirenti di un immobile da costruire debbono tenere presente e rispettare. Pena: il rischio di ritrovarsi di fronte a sgradite sorprese, come ad esempio, il fallimento della cooperativa o dell'impresa edile. Una prospettiva fosca e funesta che si trasformerebbe, immediatamente, in una vera e propria "ghigliottina" per i poveri malcapitati costretti a subire la beffa di non vedersi consegnata la casa, oltre all'ingente danno economico. L'idea del Decalogo per un acquirente responsabile e consapevole arriva dall'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Bologna che, con l'aiuto del proprio ufficio legale, ha deciso di stilare una sorta di "vademecum" per i potenziali acquirenti di immobili su carta nel tentativo di tutelarli e preservarli dalle brutte sorprese.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica e di mettere i potenziali acquirenti nelle condizioni migliori per potersi cautelare e difendere. L'UPPI propone, inoltre, di convogliare parte degli introiti del Comune derivanti dalla riscossione dell'imposta ICI, in un Fondo di Solidarietà e Garanzia a disposizione di chi rimane vittima di truffe immobiliari.


DECALOGO PER L'ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE DA COSTRUIRE

1. Ricordare che la legge n. 210 del 2 agosto 2004 impone al venditore di beni immobili da costruire di prestare una garanzia fideiussoria che egli deve ottenere e consegnare all'acquirente prima della stipula del contratto preliminare.
2. Ricordare che sempre la legge n. 210 del 2 agosto 2004 prevede che in tutti i casi in cui sia stato stipulato un preliminare di vendita di immobile da costruire, senza che preventivamente il venditore-costruttore abbia acceso la garanzia fideiussoria di cui si è detto, l'acquirente (solo lui e non il venditore) potrà far dichiarare la nullità del contratto preliminare.
3. Verificare che la garanzia fideiussoria si stata rilasciata da una banca o da una compagnia assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e come tali considerati tanto affidabili quanto le banche e le assicurazioni).
4. Verificare che la garanzia fieiussoria preveda, tra l'altro: la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; il pagamento a semplice richiesta scritta dell'acquirente, corredata dalla documentazione attestante i versamenti; l'obbligo del garante di procedere al pagamento entro trenta giorni dalla richiesta.
5. In ogni caso, verificare, attraverso una visura ipocatastale, che il terreno su cui andrà costruito l'immobile sia libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
6. Verificare attraverso una visura alla Camera di Commercio che nei confronti del venditore non sia stato emesso un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero non sia stata da questi presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo o non sia stata disposta con apposito decreto l'amministrazione straodinaria (a maggior ragione, che non ne sia stato dichiarato il fallimento).
7. Verificare presso i competenti uffici comunali che sia stato richiesto il permesso di costruire o sia stata presentata la D.I.A. (nelle ipotesi di cui all'art. 22 terzo comma del DPR 380/2001).
8. Verificare che il progetto presentato presso i competenti uffici comunali sia conforme a quello sottoposto all'acquirente.
9. Ricordarsi che è obbligo del venditore-costruttore, sempre ai sensi della legge n. 210 del 2004, consegnare all'atto del trasferimento un polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dell'eventuale rovina dell'edificio, di eventuali gravi difetti e di eventuali vizi del suolo e difetti della costruzione.
10.
Verificare che la legge n. 210 del 2004, che prevede un'articolata serie di garanzie riservate all'acquirente di immobile da costruire, non venga aggirata presentando quella che di fatto la demolizione ed integrale ricostruzione di un immobile (assimilabile alla realizzazione ex novo di un immobile) come una manutenzione straordinaria, come tale non soggetta ai dettami della legge n. 210 del 2004


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22-12-2010 - 18:10:38