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Circolari 2010

Circolari ministeriali 2010


Agenzia delle Entrate – Circolare 21/E del 23 aprile 2010

CHIARIMENTI SU DETRAZIONI IRPEF 36%,
DEDUZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Ai fini della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, il mancato invio della comunicazione sottoscritta da un tecnico abilitato - per spese superiori ad Euro 51.645,69 - non comporta la decadenza dall`agevolazione, a partire dal periodo d`imposta 2003.
Il chiarimento sulle modalita` applicative della detrazione del 36% è contenuto nella Circolare n.21/E del 23 aprile 2010, con la quale l`Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti in materia di detrazioni, deduzioni e crediti d`imposta ai fini Irpef e si e` espressa, tra l`altro, in materia di detrazione riconosciuta per gli interessi passivi sui mutui relativi all`acquisto dell`abitazione principale e sulle modalita` di fruizione del credito d`imposta per la ricostruzione in Abruzzo.

Detrazione del 36% irpef per le ristrutturazioni edilizie
Il D.M. n. 41/1998 e successive modificazioni, nel definire le modalita` applicative della detrazione del 36% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali, prevede, nel caso di lavori che superino, complessivamente, l`importo di 51.645,69 euro, l`obbligo di trasmissione al Centro operativo di Pescara di una «dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero di un altro soggetto abilitato».
L'art.4 del medesimo Decreto dispone la revoca della detrazione nell`ipotesi di mancato invio di tale comunicazione.
L'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle modifiche normative intervenute, ha disposto che la formalità deve intendersi superata a seguito dell`abbassamento, a partire dal periodo d`imposta 2003, del limite massimo di detrazione da 77.468,53 euro a 48.000 e conseguentemente l' eventuale mancato invio della citata documentazione non e' causa di decadenza dal beneficio.

Detrazione del 19% per interessi passivi sui mutui
L`Agenzia delle Entrate ha preso posizione circa l'applicabilità della detrazione d`imposta del 19%, nel limite massimo di 4.000 euro, sugli interessi passivi, e relativi oneri accessori, dipendenti da mutui ipotecari, stipulati per l`acquisto di un`unita` immobiliare da destinare ad abitazione principale entro dodici mesi dal rogito.

• nell`ipotesi di sostituzione del contratto di mutuo, intestato in origine ad un solo coniuge, con un nuovo contratto a nome di entrambi, ove uno di essi sia fiscalmente a carico dell`altro, la detrazione spetta per intero al coniuge non a carico. La detrazione spetterà unicamente per gli interessi relativi alla residua quota di capitale del mutuo precedente, nel limite di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi;
• in caso di trasferimento della propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, il diritto a fruire della detrazione permane.

L' Agenzia delle Entrate interpreta in modo estensivo la generica formulazione dell`art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR, secondo cui la detrazione viene mantenuta anche nell`ipotesi in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro.
In particolare, viene chiarito che e` possibile continuare a fruire dell`agevolazione se la variazione dell`abitazione principale sia oggettivamente attribuibile all`attuale situazione lavorativa del contribuente, senza che sia necessaria l`ulteriore condizione che la nuova abitazione sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.
Diversamente, ove vengano meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, il contribuente perdera' il diritto alla detrazione a partire dal periodo d`imposta successivo a quello in cui tali esigenze vengano a mancare.

Credito d`imposta per la ricostruzione degli edifici in Abruzzo
Modalita' operative di fruizione del credito d`imposta riconosciuto in relazione agli eventi sismici avvenuti in Abruzzo il 6 aprile 2009 , per gli interventi di ricostruzione e riparazione dei fabbricati abitativi e non, nonche` per l`acquisto di una nuova abitazione principale, e per gli interventi di riparazione di immobili abitativi che alla medesima data risultavano concessi in locazione.
L' agevolazione e` riconosciuta per gli interventi su fabbricati situati nei comuni interessati dal recente sisma ed individuati dall`art.1, comma 2, del D.L. 39/2009, ovvero in altri comuni, in presenza di un nesso di causalita` diretto tra il danno subito e l`evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

In particolare, si ricorda che viene previsto:
1) per l`abitazione principale, sia con riferimento ad interventi di ricostruzione o riparazione dell`immobile, sia nel caso di acquisto di abitazione sostitutiva di quella distrutta:
• la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità del credito d`imposta;
• l`erogazione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per un importo massimo di 150.000 euro in caso di ricostruzione o riacquisto dell`unità abitativa distrutta (onorari e spese notarili inclusi), e nel limite di 80.000 euro in caso di intervento di riparazione dell`abitazione.

Con riferimento a tali interventi, nel caso di opzione del contribuente per il riconoscimento del contributo sottoforma di credito di imposta, lo stesso e` utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) e deve essere ripartito obbligatoriamente in 20 quote costanti, a partire dall`anno in cui la spesa e` stata sostenuta (principio di cassa).

In tal caso, l`Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.21/E/2010, conferma che, in ciascun periodo d`imposta, il riconoscimento del suddetto credito e` limitato alle spese effettivamente pagate e rimaste a carico del contribuente nel medesimo arco temporale;

2) per le altre tipologie di immobili (fabbricati residenziali diversi dall`abitazione principale ed immobili non residenziali), con riferimento ad interventi di ricostruzione o riparazione dell`immobile:
– la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità del credito d`imposta, a copertura dell`80% delle spese sostenute, e comunque di importo non superiore a 80.000 euro, utilizzabile ai fini IRPEF/IRES e ripartito in 5, ovvero in 10 quote annuali costanti, a scelta del contribuente;

3) per gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiati dal sisma, con riferimento ad interventi di ricostruzione o riparazione degli stessi:
– concessione di contributi, anche con le modalita` del credito d`imposta, nel limite complessivo di 80.000 euro, a favore dei proprietari di tali immobili che stipulino contratti di locazione alle medesime condizioni di quelli vigenti alla data del 6 aprile 2009 , per una durata non inferiore a due anni.

Anche per quanto riguarda tali ulteriori ipotesi, l`Agenzia delle Entrate chiarisce che il riconoscimento del credito d`imposta e` limitato alle spese effettivamente sostenute in ogni anno d`imposta.
Infine, nell`ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto di fruire del finanziamento agevolato, viene chiarito che il credito d`imposta non deve essere riportato in dichiarazione, dal momento che verra` utilizzato dai soggetti finanziatori per recuperare l`importo della rata del finanziamento agevolato.

Claudio Contini – Commercialista
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale Uppi




Circolari ministeriali UPPI del 11 Maggio 2010

DETRAZIONI IRPEF 36%, 55% E 20%
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

La Circolare 21/E del 23 aprile 2010 emanata dall' Agenzia delle Entrate, contiene, sotto forma di domande e risposte, numerosi chiarimenti e precisazioni circa deduzioni, detrazioni e crediti di imposta. Molte delle risposte riguardano problemi di detrazioni fiscali del 55% e in particolare:
3.1. Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo
3.2. Sostituzione del portone di ingresso
3.3. Applicazione della detrazione del 55 per cento in presenza di contributi comunitari, regionali o locali
3.4. Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte
3.5. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta
3.6. Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di locazione
finanziaria
3.7. Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA.

Sono trattate , inoltre, questioni interpretative inerenti:
1) gli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
2) la detrazione d’imposta prevista dall’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
3) la detrazione d’imposta introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico;
4) le deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;
5) gli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;
6) il credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Claudio Contini – Commercialista
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale Uppi



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22-12-2010 - 18:14:24