MANOVRA DI BILANCIO 2023 E NORME DI FINE ANNO
Sei mesi in più per la dichiarazione Imu
Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (Imu), relativa all’anno di imposta 2021, è prorogato al 30 giugno 2023.
Incremento tasso di interesse legale Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5% annuo. Della nuova misura bisognerà tener conto, tra l’altro, per il calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso per imposte versate in ritardo.
Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente
Cancellata la debenza dell’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef.
Modifiche alla disciplina del regime forfetario
Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014). Introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell’Iva a partire dalle operazioni che portano allo sforamento di quel tetto.
Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva
Introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.
Agevolazioni “prima casa” per under 36
Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica
Reintrodotta l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.
Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice
Per le società commerciali torna l’opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l’iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata – in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) – un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell’assegnazione la società annulla riserve in sospensione d’imposta, per esse si versa un’imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l’assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.
Estromissione dei beni dell’impresa individuale
Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) – di un’imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
Sanatoria delle irregolarità formali
Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
L’istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.
Bonus mobili
Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro.
Bonus barriere architettoniche
Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Limite all’utilizzo del contante
Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Bonus psicologo
Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all’importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.
Prospetto delle aliquote Imu
Due modifiche alla disciplina dell’Imu: le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote d’imposizione sono modificabili con decreto Mef; a partire dal primo anno di obbligatorietà del prospetto delle aliquote, che deve essere inserito nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini per consentirne l’applicazione nell’anno di riferimento, se manca la tempestiva pubblicazione di una delibera approvata, devono essere applicate le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale, non più, come finora previsto, quelle vigenti nell’anno precedente.
Proroga del superbonus al 110%
Individuate alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti quater”: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
Gli uffici dell’Associazione rimangono a disposizione per ogni chiarimento necessario.