Novità per la composizione amichevole delle liti giudiziarie
Il governo ha emanato il decreto legislativo 4/3/2010 n. 28, ove viene caldamente suggerito (e fra un anno, per alcune cause, imposto) di esperire il nuovo procedimento di mediazione/conciliazione, prima di iniziare una causa avanti il giudice ordinario.
Con lo specifico intento di ridurre, per quanto possibile, le cause civili che vanno a gravare in sempre maggior numero il carico dei Tribunali e Giudici di Pace, già oberati da un corposo arretrato di liti da definire, il governo ha emanato il decreto legislativo 4/3/2010 n. 28, ove viene caldamente suggerito (e fra un anno, per alcune cause, imposto) di esperire il nuovo procedimento di mediazione/conciliazione, prima di iniziare una causa avanti il giudice ordinario.Già fin dal 20/3/2010, giorno di entrata in vigore di detto decreto, è fatto obbligo agli avvocati di informare il loro assistito della possibilità di avvalersi di tale procedimento esperibile per ogni tipo di causa e delle agevolazioni fiscali concesse.Per alcune liti giudiziarie poi (che sono peraltro le più frequenti), è previsto che, a decorrere dal 20/3/2011, prima di dar corso al giudizio avanti il giudice ordinario, l’interessato deve esperire obbligatoriamente il procedimento di mediazione.A tal fine, sia gli enti pubblici (Camere di Commercio, ordini professionali ecc…) sia quelli privati (associazioni sindacali, società all’uopo costituite, ecc…) che diano garanzie di serietà ed efficienza, possono costituire organismi destinati a gestire il procedimento di mediazione su ogni tipo di causa civile o commerciale.Detti organismi pubblici o privati per poter validamente esercitare la mediazione in campo giudiziario, devono essere iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia ed essere muniti di un regolamento di procedura, un codice etico ed un tariffario approvato dal Ministero. Gli organismi di mediazione mettono a disposizione dell’interessato, oltre alla segreteria di cui dispongono, il mediatore o il collegio di mediatori, designati dal responsabile che, secondo il regolamento dell’organismo cui appartengono, sono abilitati a svolgere opera di mediazione tra i contendenti, al fine di farli pervenire ad una conciliazione amichevole della controversia, evitando così il ricorso a vie giudiziarie.Il decreto legislativo cerca di favorire in tutti i modi la conciliazione tra le parti, proponendosi espressamente l’obiettivo di costituire un valido filtro per ridurre il numero delle nuove cause, che altrimenti si riverserebbero sui tribunali ordinari e ciò in una prospettiva di deflazione della giustizia civile, onde creare le condizioni per una più rapida (si fa per dire) definizione dell’enorme accumulo di cause tuttora “sub judice”.In particolare, il decreto dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione “sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.Se si raggiunge poi la conciliazione, al termine del procedimento di mediazione, il relativo verbale che sarà steso è esente da imposta di registro se il valore è inferiore ad e 50.000,00, se superiore è soggetto a detta imposta, ma solo per la parte eccedente.Il procedimento di mediazione può essere avviato dall’interessato, con domanda rivolta ad uno degli organismi da lui liberamente scelto.Tale procedimento non è però gratuito: le parti devono corrispondere all’organismo cui si rivolgono, le indennità secondo le tariffe che saranno approvate dal Ministero della Giustizia.L’indennità così corrisposta dai contendenti andrà però a costituire un credito d’imposta in loro favore, fino all’importo massimo di e 500,00, che gli stessi potranno compensare con le imposte dovute allo Stato. Mentre, chi è nelle condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (ne beneficia chi ha percepito un reddito imponibile inferiore ad e 10.628,16) e deve svolgere una causa per la quale il procedimento di mediazione è obbligatorio, è esonerato dal pagamento dell’indennità nei confronti dell’organismo di mediazione; così pure sarà esonerato dalle spese legali nella successiva causa, in quanto rimangono a carico dello Stato.A decorrere dal 20/11/2011 alcune controversie non potranno essere iniziate se prima non si sarà svolto, o quantomeno iniziato, il procedimento di mediazione.Tali controversie sono quelle “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari …”.Rimangono fuori dall’obbligo di esperire previamente la mediazione, i procedimenti urgenti e quelli cautelari, tra i quali vanno annoverati quelli di convalida di licenza e di sfratto per tutta la durata della fase sommaria, fino a che il giudice non emetterà l’ordinanza di mutamento del rito qualora il giudizio, anziché concludersi in detta fase, debba procedere con rito locatizio ordinario per concludersi con sentenza.Solo dopo l’emissione dell’ordinanza di mutamento del rito diventa obbligatorio, a far data sempre dal 20/3/2011, il ricorso al procedimento di mediazione, nel quale le parti, ascoltando anche i suggerimenti del mediatore basati più che sull’applicazione rigorosa del diritto, sulla prefigurazione dei loro interessi concreti e tenuto conto della durata ed aleatorietà del giudizio ordinario, cercheranno di giungere ad una conciliazione, evitando così la causa avanti il giudice.La durata massima del procedimento di mediazione è prevista in quattro mesi.Se le parti non si saranno conciliate, potranno iniziare la causa avanti il giudice che, svolta l’istruttoria secondo rito, emetterà alla fine, la sentenza a chiusura del procedimento contenzioso.
Il nuovo decreto legislativo facoltizza il giudice a tener conto per vari aspetti, del comportamento delle parti nel procedimento di mediazione.
Può accadere infatti che, iniziato detto procedimento con la domanda di mediazione notificata o comunque comunicata, alla controparte unitamente all’invito a presentarsi avanti il mediatore designato nella sede dell’organismo di mediazione, se questa non si presenta, il giudice potrà desumere argomenti di prova a carico della stessa, che ha impedito, non presentandosi senza giustificato motivo, la conciliazione della lite.Se le parti, con l’intervento persuasivo del mediatore, raggiungono un accordo amichevole, viene redatto il relativo processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto.Tale accordo una volta omologato dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più interessata, ha valore di titolo esecutivo ed il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata od all’iscrizione d’ipoteca giudiziale, per il credito che gli è stato riconosciuto.Qualora invece le parti non raggiungano un accordo, il procedimento di mediazione si può risolvere, entro il termine di quattro mesi concessi dalla legge, in uno dei seguenti modi:a. il mediatore designato redige il processo verbale di mancata conciliazione, senza formulare alcuna proposta di conciliazione:b. in alternativa, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, dando atto che una od entrambe le parti non l’hanno accettata;c. qualora le parti gliene facciano concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che viene comunicata per iscritto alle parti, le quali devono trasmettere la risposta al mediatore entro sette giorni, altrimenti la stessa s’intende rifiutata.Il mediatore prima di formulare la proposta, sia essa spontanea o su richiesta delle parti, deve informarle sulle possibili conseguenze che la stessa può esercitare nel successivo giudizio ordinario.Infatti il giudice, cui le parti si saranno rivolte dopo esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, qualora il contenuto della sentenza che andrà ad emettere corrisponda interamente alla proposta formulata dal mediatore, escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta ed inoltre la condannerà alle spese sostenute dalla parte perdente, sempre che questa s’intende, l’abbia invece accettata. La parte vincente che abbia rifiutato la proposta di conciliazione verrà altresì condannata a corrispondere allo Stato una somma pari al contributo unificato, che è versato all’inizio della causa ed è rapportato al valore della stessa.Il giudice però, potrà discostarsi da detta disposizione e decidere diversamente in ordine alle spese, tenuto conto anche del comportamento processuale dalle parti nel giudizio ordinario.Potrà così porre a carico della parte soccombente, che ha rifiutato la conciliazione, le spese sostenute dal vincitore per il procedimento di mediazione.Qualora invece la sentenza non corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni da indicare in motivazione, potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione.Il procedimento di mediazione che si è fin qui, a grandi linee, illustrato, è applicabile (per ora è solo facoltativo, ma di-verrà obbligatorio dal 20/3/2011), anche alle controversie condominiali. In particolare, il condomino che intende impugnare una delibera che ritiene illegittima, deve depositare avanti il giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace), il relativo ricorso entro trenta giorni decorrenti dall’approvazione della stessa, se ha partecipato personalmente o su delega all’assemblea che l’ha approvata, oppure dal giorno in cui tale delibera gli è pervenuta in copia, con racc.ta inviata dall’amministratore.Non è tenuto invece, ad esperire il tentativo di mediazione/conciliazione, che per ora è solo facoltativo.La situazione cambierà dopo il 20/3/2011; da tale data infatti, sarà obbligatorio esperire prima il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità del ricorso per l’impugnazione della delibera contestata.Il condomino dovrà allora, entro il termine di trenta giorni presentare non già il ricorso al giudice ordinario, ma la domanda di mediazione avanti l’organismo da lui prescelto, il cui responsabile designerà il mediatore e fisserà il primo incontro tra le parti, da svolgersi entro quindici giorni dal deposito della domanda.Durante tutto il corso del procedimento di mediazione, il termine di trenta giorni per l’impugnazione giudiziale della delibera, non decorrerà. Inizierà a decorrere solo dal giorno in cui verrà depositato il verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell’organismo incaricato della mediazione.
Il condomino dovrà allora impugnare la delibera con il ricorso al giudice ordinario, entro trenta giorni da detto deposito ed il procedimento si svolgerà secondo rito, salvo per il giudice di tener conto dell’eventuale proposta conciliativa emessa dal mediatore, al fine della ripartizione delle spese sia della causa che del procedimento di mediazione, secondo i criteri già accennati.
Avv. ALESSANDRO ISALBERTI
Presidente UPPI di Verona