Ancora sui comodati ad uso gratuito: contratti di locazione simulati?

Ancora sui Comodati ad uso gratuito: contratti di locazione simulati?

La stipulazione di contratti di comodato gratuito, se non rivolti a parenti del proprietario, non significano altro che una probabile evasione delle imposte sia dirette che indirette

La Sentenza 12353/2005 della Corte di Cassazione pone in risalto ciò che abbiamo sempre sostenuto: la stipulazione di contratti di comodato gratuito, se non rivolti a parenti del proprietario, non significano altro che una probabile evasione delle imposte sia dirette che indirette, spesso, quindi, simulano un contratto di locazione con canone c.d. in nero.Precedentemente gli uffici finanziari dubitavano se, per emettere un avviso di accertamento relativamente ad un contratto di comodato gratuito che, ad avviso dell’ufficio, simulava una locazione, era necessaria una sentenza del Giudice ordinario che dichiarava la simulazione stessa. Ora, secondo la Suprema Corte, non è necessario il preventivo giudizio del giudice ordinario per dichiarare la simulazione di un contratto di locazione, ma l’Agenzia delle Entrate potrà direttamente accertare presuntivamente la locazione in base anche ai comma 341 e 342 della legge finanziaria del 2005 (rendita catastale rivalutata per 10% = canone di locazione annuo simulato), spetterà poi al giudice tributario verificarne le condizioni, e giudicare, eventualmente, la simulazione o meno, in base al suo libero convincimento. I controlli dell’Agenzia delle Entrate mireranno quindi a verificare i contratti di comodato gratuito quando non esistono rapporti di parentela tra proprietario ed il detentore dell’immobile. E’ bene, quindi, prestare la massima attenzione!!

MASSIMA DELLA SENTENZA
L’ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell’eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto dell’Amministrazione alla percezione del giusto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l’interpretazione del negozio ritenuto simulato, l’esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria.

Andrea Casarini
Commercialista Dirigente Nazionale UPPI