TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo ad un contribuente che aveva stipulato un contratto di locazione a canone concordato e successivamente aveva ridotto lo stesso canone a fronte di un contributo a fondo perduto erogato dalla Regione. Il contributo, quindi, doveva essere tassato come reddito diverso nel quadro “L” quindi non in cedolare secca bensì in tassazione ordinaria.
Con la risposta n.91 dell’Aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate stabilisce un principio più favorevole al contribuente: “l’eventuale contributo da parte della Regione o del Comune per far fronte alla riduzione del canone di locazione stabilito, segue la stessa tassazione del reddito di locazione previsto per quella locazione, cioè se il contratto è a canone concordato e vi è l’opzione alla cedolare secca al 10%, il contributo stesso andrà tassato con cedolare secca al 10%. Se vi è tassazione con cedolare secca al 21% andrà tassato al 21%, mentre se non vi è opzione alla cedolare andrà tassato in maniera ordinaria”.
E’ una precisazione importante e favorevole al contribuente da far presente a chi ha ricevuto contributi regionali o comunali a fronte della riduzione del canone di locazione.
Andrea Casarini
Presidente UPPI Bologna








