Se il comodatario affitta

Se il comodatario affitta, il reddito lo deve dichiarare il comodante

Con la Risoluzione n. 394/E datata 22 ottobre 2008 emanata a fronte di un’ istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante.

La richiesta al fisco riguardava la modalità corretta da osservare per dichiarare correttamente il reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, essendo contenuta nel contratto di comodato la possibilità per il comodatario ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità.

Il contribuente-proprietario prospettava una soluzione secondo cui l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi del comodatario, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.

Il fisco non ha ritenuto corretta la soluzione prospettata, in quanto – secondo l’articolo 26 del Tuir – i redditi fondiari “concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale…”.
Il comodato d’uso, come previsto dal Codice civile, è un contratto che trasferisce solo un diritto “personale” di godimento del bene e non anche il possesso in virtù di un diritto “reale”, che resta, quindi, in capo al proprietario.
Pertanto se il comodatario stipula un contratto di locazione, il proprietario-comodante dell’immobile diventa titolare del reddito che ne deriva e quindi soggetto al pagamento della relativa Irpef.

L’imponibile che questi deve dichiarare è ridotto forfetariamente del 15%, se i proventi della locazione sono superiori alla rendita catastale rivalutata del 5%, e di un ulteriore 30% nel caso sussistano le condizioni previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 431/1998 (contratti a canone concordato).

Per quanto concerne l’Ici, le Entrate si dichiarano non competenti in materia perché trattasi di imposta comunale, ma, richiamandosi alla norma sul riordino della finanza degli enti territoriali, citano l’articolo 1 del decreto legislativo 504/1992: “Presupposto dell’imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato…”, da cui si evince, come supposto dallo stesso contribuente, che spetta a lui, in qualità di proprietario dell’immobile, versare il tributo locale.

Rag. Claudio Contini
Responsabile Area Fiscale e Finanza UPPI