BONUS 110. La cessione del credito: novità

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il DL 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato nella G.U. N. 47 DEL 25/02/22 e recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi; in sostanza, è data una sorta di “via libera” a due trasferimenti oltre il primo per i crediti d’imposta, ma solo se l’acquirente è una banca o un altro operatore “qualificato”. Il decreto legge allenta di conseguenza il blocco alla circolazione dei bonus introdotto dal decreto Sostegni­ ter (Dl 4/2022), con un intervento che contemporaneamente inasprisce le responsabilità per i tecnici, prevedendo anche sanzioni penali.

Vediamo cosa prevede il decreto per la cessione dei crediti.

Circolazione dei bonus casa e 110%

Per il superbonus e i bonus casa cedibili, viene prevista un’eccezione al divieto di cessioni successive alla prima (introdotto dal decreto Sostegni-ter e operativo dal 17 febbraio). In pratica, intervenendo sul comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) viene «fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni», ma solo se effettuate nei confronti di dei seguenti operatori:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 106 del Dlgs 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 Testo unico appena citato;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (in base al Dlgs 209/2005).

Per questi acquirenti qualificati rimane comunque l’obbligo di NON acquistare i crediti d’imposta quando si verificano i presupposti indicati dal decreto legislativo 231/2007 in tema di operazioni sospette (articolo 35) e dovere di astensione (articolo 42). È in pratica, una conferma della disposizione introdotta dal decreto Antifrodi (contenuta nell’articolo 122-bis, comma 4, del Dl 34/2020 e introdotta dal Dl 157/2021). Si precisa che tali articoli hanno riflesso immediato nel dovere di accertamento di adeguata verifica da parte degli attori coinvolti negli adempimenti sulla normativa antiriciclaggio, come ad esempio il commercialista chiamato a rilasciare il visto di conformità.

Tutte le limitazioni appena descritte valgono sia per le ipotesi di cessione immediata del credito d’imposta (lettera a del comma 1) sia per le ipotesi di cessione dopo uno sconto in fattura (lettera b), che, si badi bene, NON è considerata cessione ai fini del calcolo del numero di cessioni possibili. Sarà possibile quindi effettuare lo sconto in fattura con una successiva cessione o, in alternativa, una sola cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto. Le altre due cessioni, a valle del primo trasferimento, potranno avvenire solo in ambiente controllato. Quindi, il credito potrà essere trasferito altre due volte, ma solo a favore di banche e intermediari iscritti all’elenco dell’articolo 106 Tub, dì società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni. Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un “soggetto non vigilato” (come un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a fa ore di altro “soggetto vigilato”.

L’altro cambiamento rilevante arriva con il divieto di cessioni parziali.

Divieto di cessioni successive parziali e codice identificativo

A proposito del superbonus e di tutti gli altri bonus casa cedibili derivanti dalle opzioni di cessione e sconto in fattura viene esplicitato che «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento>> che disciplina le cessioni.

Perciò, ad esempio, un credito d’imposta di 1.000 ceduto da un privato a una banca potrà circolare solo nella stessa forma, senza che sia possibile spacchettarlo – ad esempio – in due parti. Per rendere possibile questa limitazione, a ogni credito sarà attribuito «un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni>>, secondo le modalità che definirà con provvedimento la stessa Agenzia.

Sia il divieto di cessioni parziali successive alla prima, sia il codice identificativo si applicheranno «alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022>>. Al credito, per identificarlo, sarà attribuito un codice identificativo univoco. In questo modo, sì facilita il lavoro di chi vuole ricostruire i passaggi che ha fatto il credito durante la sua vita.

L’applicazione del contratto collettivo di lavoro

Nel decreto è stato inserito l’obbligo per le imprese, per taluni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, di applicare il contratto collettivo di lavoro del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’indicazione espressa dovrà essere inserita nell’atto di affidamento dei lavori (leggasi contratto di appalto) e nelle fatture.

Tale indicazione in contratto ed in fattura si riverbera sul commercialista incaricato di rilasciare il visto di conformità, che ha l’obbligo di controllarne l’esistenza.

Attenzione: per come è stato annunciato, il rispetto dei contratti sarà requisito per beneficiare dei bonus anche in caso di utilizzo diretto, e non solo di cessione o sconto in fattura, per cui, in sede di dichiarazione redditi, o 730, il redattore, caf o professionista che sia, avrà l’obbligo di accogliere la deduzione solo in presenza di detta annotazione in fattura e contratto.

Mancano ancora i dettagli, ma l’obbligo dovrebbe scattare per i lavori avviati dopo l’entrata in vigore della norma.

Sanzioni e assicurazione per i tecnici

Il Governo vara una doppia stretta per i tecnici. Viene prevista la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che – nelle asseverazioni di cui al comma 13 dell’articolo 119 del Dl Rilancio – espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese.

C’è anche un’aggravante per l’ipotesi di reato: se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Viene modificato anche il comma 14 dell’articolo 119, quello che impone l’obbligo di stipulare una polizza per l’assicurazione della responsabilità civile da parte dei tecnici che firmano asseverazioni o attestazioni. Ora si dice che la polizza va stipulata <<per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni>>.

Ci si augura che il quadro normativo possa ora assestarsi in maniera definitiva fino ad esaurimento della fruibilità dei bonus e della relativa circolazione, per consentire a tutti gli operatori, committenza, tecnici delle varie professioni coinvolte, istituti di credito ed organi da essi incaricati ai controlli, la adeguata fluidità delle operazioni che devono rispondere alle finalità di questa legge.

Rag. Giampaolo Balboni

Commercialista – Revisore Legale