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Detrazione lavori su servizi igienici

DETRAZIONE LAVORI SU SERVIZI IGIENICI

2 Ottobre 2019/in Fiscale /da UPPI Bologna
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Gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici effettuati su singole unità immobiliari residenziali rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione IRPEF. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 287 del 2019.

Rispondendo all’  interpello n. 287 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La normativa fiscale prevede la detrazione IRPEF  sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, inoltre, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti.

Caratteristica della manutenzione ordinaria è, dunque, il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.

Nella manutenzione ordinaria, ad esempio, vi è la riparazione di impianti per servizi accessori, invece, la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso.

La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria quelli di realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici.

Ai fini della detrazione, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti individuati dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Relativamente alle abilitazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non si prevede, peraltro, ai fini della detrazione, procedure speciali o semplificate; pertanto, le procedure e i procedimenti necessari, ai predetti fini, sono quelli stabiliti dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.

Solo laddove la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Il D.lgs. n. 222/2016 ha attuato un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi prevedendo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

In estrema sintesi, nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi si distingue, tra l’altro, tra interventi realizzabili in edilizia e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).

In ogni caso, deve ritenersi che le nuove norme non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dal TUIR.

Sulla base di ciò, dunque, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrano, in linea di principio tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.

Claudio Contini

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