SUCCESSIONI: Trattamento fiscale di denaro, gioielli, mobilia e opere d’arte
Una corretta pianificazione del passaggio generazionale, consente una migliore tutela del patrimonio familiare, nonché la possibilità di conseguire importanti risparmi fiscali per gli eredi. Va evidenziato, però, come alcune particolarità della normativa sulle successioni e donazioni, non sempre ricevano l’adeguata attenzione, pur riferendosi a parti non secondarie del patrimonio, come gioielli, monete, opere d’arte e arredi di valore.
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni: le regole di base
Con l’art. 2, commi da 47 a 53, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è stata istituita l’imposta sulle successioni e donazioni. L’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, ancorché collocati all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano. L’imposta sulle successioni e donazioni è stata estesa anche alla “costituzione dei vincoli di destinazione”.
Secondo l’art. 2 dei commi 48 e 49 della Legge 24 novembre 2006, n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, nonché la costituzione di vincoli di destinazione di beni, sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
- devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000, per ciascun beneficiario: 4 %;
- devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 %;
- devoluti a favore di altri soggetti: 8 %.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Il regime agevolato per la successione di denaro, gioielli e mobilia ex art 9. TUS
La base imponibile dell’imposta sulle successioni, di regola, coincide con il valore venale dei beni e diritti in comune commercio, alla data dell’apertura della successione.
In relazione ad alcuni beni, e precisamente denaro, gioielli e mobilia, l’art. 9 dispone, tuttavia, che quest’ultimi si presumono compresi nell’attivo ereditario “per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario” (ovvero, eccedente la franchigia), anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore.
Ad esempio: a seguito di decesso di un genitore, l’ eredità si devolve a favore dei due figli (patrimonio complessivo di € 3.000.000,00 escluso denaro, gioielli e mobilia); la norma presume che siano compresi nell’asse ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari a € 100.000,00 (10% dell’importo eccedente la franchigia, pari a 1.000.000,00 per figlio) e verrà richiesta un’imposta pari a € 4.000,00 (4% di € 100.000,00), senza pretendere alcuna ulteriore imposizione su detti beni.
Nel caso in cui gli eredi abbiano, invece, indicato nella dichiarazione di successione, il valore analitico di uno o più beni, la Cassazione ha chiarito che “il valore presunto di tali beni comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario, dopo avere aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia. In presenza, pertanto, di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza tra valore presunto e quello dichiarato” (Cassazione, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4751, sez. V civile). Nel caso in cui, invece, il valore dichiarato dei beni indicati analiticamente risulti superiore a quello presuntivo, la base imponibile verrà costituita dall’importo dichiarato.
Inoltre, la norma prevede che tale presunzione non si applica qualora l’esistenza dei suddetti beni risulti, per un importo diverso (dal 10% dell’asse), da inventario analitico redatto a norma dell’articolo 769 e segg. del cpc.
Il regime agevolativo per la successione delle opere d’arte
§Ai fini dell’ imposta sulle Successioni “si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13”.
La norma in esame definisce, quindi, mobilia anche le opere d’arte, con la condizione che vengano custodite nelle abitazioni private. Conseguentemente, il regime agevolativo non trova applicazione nel caso in cui la collezione venga collocata in luoghi diversi dalle private abitazioni e, cioè, caveaux, depositi etc. In tali casi, infatti, si applica l’imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie sul valore di mercato delle opere d’arte e non sulla base della presunzione del 10% dell’asse ereditario netto.
Per quanto attiene, invece, ai beni culturali vincolati, disciplinati dagli art. 1,2,5 legge n. 1089/1939 e art 36 DPR n. 1049/1963, essi vengono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo previsto dalla suddetta normativa anteriormente all’apertura della successione e se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’alienazione in tutto o in parte dei beni culturali prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario.
I nostri uffici sono a disposizione per la redazione e conservazione dei testamenti e per la redazione delle dichiarazioni di successione.
Claudio Contini