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Imposta sulle successioni: franchigie ed esenzioni

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: FRANCHIGIE ED ESENZIONI

19 Novembre 2019/in Fiscale /da UPPI Bologna
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Entro 12 mesi alla data del decesso, gli eredi devono provvedere alla presentazione della “Dichiarazione di Successione” all’ Agenzia delle Entrate. La normativa prevede casi in cui l’ ammontare dell’ imposta è mitigato da franchigie ed esenzioni: qualora il valore del patrimonio ereditario non sia superiore a 100.000 euro, salvo non siano compresi beni immobili o diritti reali su immobili, gli eredi non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione. Il D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (Decreto Semplificazioni) ha, infatti, incrementato il limite precedente da 25.000 a 100.000 euro.

I requisiti necessari affinchè l’ agevolazione possa essere applicata sono:

  1. l’eredità deve essere devoluta a favore del coniuge e/o ai parenti in linea retta
  2. il valore del patrimonio attivo ereditario non deve essere superiore a 100.000 euro
  3. la consistenza del patrimonio non deve comprendere diritti reali su beni immobili

I casi di esenzione dell’imposta di successione

La legislazione sulle donazioni e successioni è disciplinata nel nostro ordinamento tributario dal D.Lgs. 346 del 1990, Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni. Il decreto prevede diversi casi di esenzione dall’imposta di successione riferiti ad alcune tipologie di beni e ad alcune categorie di soggetti.

Beni esclusi dal pagamento delle imposte di successione

Sono esclusi dal pagamento dell’imposta di successione, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, alcune tipologie principali di beni:

  • Titoli di Stato, ossia i buoni, ordinari e pluriennali, del Tesoro e i certificati di credito (anche quelli emessi dagli stati comunitari);
  • Buoni postali;
  • Polizze vita;
  • i crediti verso lo Stato che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti con provvedimento dell’ente pubblico debitore ;
  • i crediti rivendicati in sede giudiziaria, ma non ancora definiti da sentenza giudiziale;
  • i beni mobili registrati (auto, moto e rimorchi) nel Pubblico Registro Automobilistico;
  • i T.F.R., Trattamenti di Fine Rapporto (art. 1751 Codice Civile) e le indennità da lavoro;
  • i beni culturali soggetti a vincolo, come beni di pregio architettonico, storico o culturale.

Esenzione imposta di successione per quote sociali

Sono esenti i trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e degli eredi in linea retta (art. 3 del D.Lgs. 346/1990). A seguito del decesso, gli eredi legittimi subentrano nel controllo del capitale sociale dell’impresa ai sensi dell‘art. 2539 C.C. È bene ricordare che il controllo di diritto di una persona giuridica si ha quando un soggetto dispone della maggioranza delle quote o azioni di una società. Gli eredi non possono cedere le rispettive quote per i successivi cinque anni, pena il decadimento dell’agevolazione fiscale concessa. Un aspetto, questo, sul quale si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75 E del 26 luglio 2010.

Esenzione imposta di successione per polizze vita

L’art. 12 del D.Lgs. 346/1990 prevede espressamente l’esenzione del pagamento dell’imposta di successione per le polizze vita e le assicurazioni previdenziali, volontarie o obbligatorie. Non rientrando nell’attivo ereditario, non devono essere considerate ai fini fiscali. Non è, peraltro, dovuto da parte degli eredi neanche il pagamento dell’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Esenzione imposta di successione per terreni agricoli montani

In questo caso non è prevista una vera e propria esenzione. Infatti, la legge n. 383 del 2001 prevede imposte ipotecarie e catastali in misura ridotta pari a 200 euro da scontare sull’imposta di successione. Da rilevare che, comunque, il totale delle imposte non potrà essere superiore al valore fiscale dei terreni agricoli.

Soggetti esclusi dal pagamento delle imposte di successione

La normativa prevede altre forme di esenzione riferite, in questo caso, ad alcune categorie di soggetti. In particolare:

Franchigie di esenzione

Il nostro ordinamento riconosce una tutela particolare alle persone disabili anche in materia di successioni. Infatti, nel caso in cui l’erede sia un disabile con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104 del 1992, la franchigia per l’esenzione dell’imposta di successione è fissata in 1.500.000 euro;

Per il coniuge e i figli la franchigia è di un milione di euro per ciascuno;

Per i fratelli la franchigia è di 100.000 euro ciascuno.

L’imposta di successione dovrà pertanto essere corrisposta solo sulla porzione del patrimonio ereditario eccedente la soglia della franchigia.

Esenzione imposta di successione per enti ecclesiastici, onlus e associazioni

Qualora il de cuius abbia indicato come erede testamentario un ente ecclesiastico o religioso, una onlus o una associazione, l’art. 3 del D.Lgs. 346/1990 prevede una esenzione dell’imposta di successione. L’esenzione è estesa non solo alle imposte ipotecarie e catastali dovute per i trasferimenti di diritti reali ma anche all’imposta di bollo per la registrazione (art. 27 bis del DPR 642/1972).

Un caso a parte è costituito dalle associazioni che non perseguano scopi di pubblica utilità. Qui il legislatore ha voluto precisare due condizioni sine qua non:

  1. il de cuius deve precisare che il patrimonio dovrà essere destinato dalla associazione per finalità di pubblica utilità
  2. entro cinque anni, l’associazione deve dimostrare di aver utilizzato i beni ricevuti in successione per le finalità indicate dal de cuius.

Gli uffici dell’ associazione sono a disposizione per le consulenze in materia di redazione e deposito dei testamenti e per la redazione delle dichiarazioni di successione.

Claudio Contini

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