DETRAZIONI FISCALI E COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Le detrazioni fiscali IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono gestite dall’ENEA, attraverso l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, alla quale devono essere inviate telematicamente le comunicazioni utili al monitoraggio.
La comunicazione all’ENEA è stata introdotta dal legislatore fiscale al fine di consentire, appunto, il monitoraggio delle caratteristiche dei beni utilizzati dai contribuenti e finalizzati agli interventi di risparmio energetico o riqualificazione energetica degli edifici.
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito. In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere se tale inadempimento comporti la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’ Agenzia delle Entrate si è espressa stabilendo che la mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non si è soggetti alla revoca delle detrazioni fiscali.
Essendo, però, un obbligo di Legge, si consiglia comunque di effettuare regolarmente l’ invio.
La naturale scadenza prevista dalla legge per effettuare la comunicazione è di 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.
Gli interventi con obbligo di trasmissione riguardano le ristrutturazioni aventi ad oggetto la coibentazione delle strutture opache da cui deve emergere una riduzione della trasmittanza termica delle pareti finalizzata al risparmio energetico o anche una riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; gli interventi che generano una riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi. Anche nel caso di installazione di impianti termici solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di climatizzazione degli ambienti; caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; Anche i sistemi ibridi come le caldaie a condensazione e le pompe di calore o i microcogeneratori (Pe<50 kW), gli scaldacqua a pompa di calore e i generatori di calore a biomassa ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti condominiali centralizzati; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici;
La comunicazione va fatta anche nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici per fruire del bonus mobili e arredi. Tra questi vi rientrano i forni di classe energica non inferiore alla classe “A” o anche i frigoriferi, le lavastoviglie, i piani cottura elettrici, i lavasciuga e le lavatrici (di classe energetica non inferiore ad “A+“).
Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che, ancorché ammessi alla detrazione, non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.
Claudio Contini