PANNELLI FOTOVOLTAICI: via libera alla detrazione Irpef 36/50%
È possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici abitativi di cui all’articolo 16-bis del DPR n. 917/86, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a servizio della propria abitazione.
A tal fine l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rientra nella previsione della lettera h), del citato articolo 16-bis, che stabilisce il riconoscimento della detrazione per gli interventi, effettuati sull’immobile, relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Il parere favorevole al riconoscimento del beneficio è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, con risoluzione prot. n. 33231/2013, nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica.
Mutuando le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico in relazione alla nozione di risparmio energetico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile”.
Ne consegue che l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti di energia rinnovabile (il sole), determina automaticamente un risparmio energetico, rientrando nella previsione dell’art. 16-bis, lett. h) del DPR n. 917/86.
Ai fini del beneficio, peraltro, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
– la detrazione può essere riconosciuta limitatamente agli impianti installati a servizio di edifici residenziali;
– l’impianto deve essere installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente;
– non è richiesta l’acquisizione della certificazione, prevista dal citato art. 16-bis, attestante il risparmio energetico derivante dall’intervento, visto che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico.
Si rende comunque necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale.
Resta fermo l’obbligo di conservare, altresì, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, n. 149646.
La detrazione, inoltre, risulta compatibile con i meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato applicati in relazione all’energia eventualmente prodotta in eccesso. Viceversa, la detrazione deve essere esclusa quando in relazione all’installazione dell’impianto fotovoltaico si beneficia delle tariffe incentivanti previste dal cd. “conto energia” oppure quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione.
Si ricorda che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento e il limite di spesa a 96.000 euro.
CLAUDIO CONTINI
Segretario Generale
Presidente Commissione Fiscale Nazionale Uppi .