Detrazione spese per risparmio energetico (Ecobonus 2021)
Prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, meglio conosciuto come “Ecobonus”.
Negli scorsi anni questa detrazione veniva altresì chiamata detrazione IRPEF 65%, ma, a decorrere dal 2018, la percentuale di detrazione per il risparmio energetico non è più fissa.
Infatti è del 50% la percentuale di detrazione per:
a) l’acquisto e posa in opera di serramenti comprensivi di infissi;
b) l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
c) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori alimentati da biomasse combustibili;
d) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
Solo nel caso in cui l’intervento si accompagni alla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, si potrà applicare una percentuale di detrazione pari al 65%.
Sempre riguardo agli impianti di climatizzazione, la detrazione sul risparmio energetico si applica in percentuale pari al 65% anche per la sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro o con generatori d’aria calda a condensazione.
Sono invece esclusi dall’ecobonus gli impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Dal 1° gennaio 2018 è poi introdotto un nuovo intervento detraibile con ecobonus con percentuale di detrazione al 65%: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
La detrazione è ammessa fino a un valore massimo di detrazione (attenzione, non di spesa) di 100.000 euro.
È però necessario che l’intervento conduca a un risparmio di energia primaria complessivo pari almeno al 20%.
L’ applicazione dell’ecobonus in ambito condominiale per lavori sulle parti comuni o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio, scadrà il 31 dicembre 2021; la percentuale di detrazione sale al 70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell’edificio, e al 75% se si migliora la prestazione energetica estiva e invernale almeno pari alla qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015.
Si ricorda che l’ecobonus ha un limite di spesa dedicato – che dunque andrebbe ad aggiungersi ai 96.000 euro del bonus ristrutturazioni – ed è detraibile anche dall’Ires oltre che dall’Irpef, quindi interessa anche le imprese (imprese individuali e società).
Vediamo nel dettaglio detrazioni e massimali relativi ai principali interventi:
Coibentazioni
Detrazione 65% per le spese di coibentazione di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del Dm 11 marzo 2008.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 92.307,69 euro
Anni di recupero: 10
Micro-cogeneratori
Chi sostituisce gli impianti esistenti con micro-cogeneratori può richiedere una detrazione Irpef e Ires del 65%, a condizione che in questo modo si abbia un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 153.846,15 euro
Anni di recupero: 10
Pannelli solari
La detrazione sulle spese per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda è confermata al 65%.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 92.307,69 euro
Anni di recupero: 10
Domotica
La detrazione riguarda l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: non specificata
Anni di recupero: 10
Scaldacqua
Chi decide di sostituire uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore può usufruire della detrazione del 65%.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 46.153,84
Anni di recupero: 10
Finestre
La detrazione Irpef e Ires del 50 % è prevista per chi sostituisce finestre e infissi rispettando i requisiti del Dm 11 marzo 2008
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 120.000 euro
Anni di recupero: 10
Generatori a biomasse
Detrazione 50% su acquisto e posa in opera di impianti alimentati da biomasse combustibili come le stufe a pellet.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 60.000
Anni di recupero: 10
Tende solari
Detrazione 50% per chi acquista e posa sistemi di schermatura solari per proteggere la propria casa dal calore.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 120.000 euro
Anni di recupero: 10
Caldaie a condensazione
Nel caso delle caldaie a condensazione, la normativa distingue tra:
1 – Nuove caldaie sotto la classe A:
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 96.000 euro
Anni di recupero: 10
2 – Nuova caldaia in classe A
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 60.000 euro
Anni di recupero: 10
3 – Nuova caldaia in classe A unita a sistemi di termoregolazione evoluti – classe V, VI, VIII –, con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e con generatori di aria calda a condensazione.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 46.153,85 euro
Anni di recupero: 10
Si ricorda che le opere rientranti nella detrazione fiscale per risparmio energetico, oltre a prevedere il pagamento tramite bonifico bancario “specifico” (con indicazione dei codici fiscali delle parti in causa), sono soggette a comunicazione all’ Enea, comunicazione che dovrà essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio, per via telematica entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento.
Claudio Contini