Detrazione spese per risparmio energetico (ecobonus 2020)

Detrazione spese per risparmio energetico (Ecobonus 2020)

La Legge di Stabilità per il 2020 ha  prorogato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, meglio conosciuto come “Ecobonus” .
Negli scorsi anni questa detrazione veniva altresì chiamata detrazione  IRPEF 65%, ma, a decorrere  dal 2018, la percentuale di detrazione per il risparmio energetico non è più fissa.  Infatti  è stata ridotta al 50%  la percentuale di detrazione per:

a)  l’acquisto e posa in opera di serramenti comprensivi di infissi;

b)  l’acquisto e posa in opera di schermature solari;

c)  la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori alimentati da biomasse combustibili;

d)  la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
Solo nel caso in cui l’intervento si accompagni alla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, si potrà applicare una percentuale di detrazione pari al 65%.

Sempre riguardo agli impianti di climatizzazione, la Legge di bilancio 2018 ha previsto che la detrazione sul risparmio energetico si applichi in percentuale pari al 65% anche per la sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro o con generatori d’aria calda a condensazione.

Sono invece esclusi dall’ecobonus gli impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Dal 1° gennaio 2018 è poi introdotto un nuovo intervento detraibile con ecobonus con percentuale di detrazione al 65%: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
La detrazione è ammessa per spese sostenute nel 2019, fino a un valore massimo di detrazione (attenzione, non di spesa) di 100.000 euro.
È però necessario che l’intervento conduca a un risparmio di energia primaria complessivo pari almeno al 20%.L’ applicazione dell’ecobonus in ambito condominiale per lavori sulle parti comuni o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio, scadrà il 31 dicembre 2021;  la percentuale di detrazione sale al 70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell’edificio, e al 75% se si migliora la prestazione energetica estiva e invernale almeno pari alla qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015.

Tornando ad analizzare la posizione dei singoli proprietari, ci si potrebbe chiedere se valga la pena di richiedere l’ecobonus o se non sia più agevole restare nell’ambito di quello standard, dato che le percentuali per gli interventi più comuni – sostituzione di infissi e caldaie – sono scese al 50%. Inoltre, bisogna ricordare anche il fatto che l’ecobonus impone di rispettare i requisiti di prestazioni minime imposti dalla normativa e di effettuare per via telematica la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A favore dell’ecobonus, però, ci sono due aspetti: il fatto che l’ecobonus abbia un limite di spesa dedicato – che dunque andrebbe ad aggiungersi ai 96.000 euro del bonus ristrutturazioni – e il fatto che l’ecobonus è detraibile anche dall’Ires oltre che dall’Irpef, quindi interessa anche le imprese (ditte individuali, associazioni e società).

Vediamo nel dettaglio detrazioni e massimali relativi ai principali interventi:

Coibentazioni

È confermata al 65% la detrazione per le spese di coibentazione di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del Dm 11 marzo 2008.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 65%
Spesa max: 92.307,69 euro
Anni di recupero: 10

Micro-cogeneratori

Chi sostituisce gli impianti esistenti con micro-cogeneratori può richiedere una detrazione Irpef e Ires del 65%, a condizione che in questo modo si abbia un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 65%
Spesa max: 153.846,15 euro
Anni di recupero: 10

Pannelli solari

La detrazione sulle spese per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda è confermata al 65%.Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 65%
Spesa max: 92.307,69 euro
Anni di recupero: 10

Domotica

La detrazione riguarda l’ acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 65%
Spesa max: non specificata
Anni di recupero: 10

Scaldacqua

Chi decide di sostituire uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore può usufruire della detrazione del 65%.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 65%
Spesa max: 46.153,84
Anni di recupero: 10

Finestre

Scende al 50% la detrazione Irpef e Ires per chi sostituisce finestre e infissi rispettando i requisiti del Dm 11 marzo 2008
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 50%
Spesa max: 120.000 euro
Anni di recupero: 10

Generatori a biomasse

Scende al 50% la detrazione su acquisto e posa in opera di impianti alimentati da biomasse combustibili come le stufe a pellet.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 50%
Spesa max: 60.000
Anni di recupero: 10

Tende solari

Scende al 50% anche la detrazione per chi acquista e posa sistemi di schermatura solari per proteggere la propria casa dal calore.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 50%
Spesa max: 120.000 euro
Anni di recupero: 10

Caldaie a condensazione
Nel caso delle caldaie a condensazione, la normativa distingue tra:

1 – Nuove caldaie sotto la classe A:
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 50%
Spesa max: 96.000 euro
Anni di recupero: 10

2 – Nuova caldaia in classe A
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 50%
Spesa max: 60.000 euro
Anni di recupero: 10

3 – Nuova caldaia in classe A unita a sistemi di termoregolazione evoluti – classe V, VI, VIII –, con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e con generatori di aria calda a condensazione.
Scadenza: 31/12/2020
Detrazione: 65%
Spesa max: 46.153,85 euro
Anni di recupero: 10

Si ricorda che le opere  rientranti nella detrazione fiscale per risparmio energetico, oltre a prevedere il pagamento tramite bonifico bancario “specifico” (con indicazione dei codici fiscali delle parti in causa) ,   sono soggette a comunicazione all’ Enea, comunicazione che dovrà essere effettuata per via telematica entro 90 giorni dal collaudo dell’ intervento.

Claudio Contini