Detrazione fiscale 90% “Bonus facciate”
L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), prevede la detraibilità dall’ imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle società (Ires) nella misura del 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, sia residenziali che non residenziali, esistenti (esclusi quelli in costruzione).
In particolare, i commi indicati introducono la detraibilità dall’ Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.
In base a tale decreto, per zone A) e B) devono intendersi le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti.
Ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni anche le spese relative alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate. Sono escluse le facciate interne, ovvero non visibili dall’ esterno del fabbricato.
Come
per le agevolazioni di carattere similare, la detrazione è ripartita in dieci
quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa,
a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.
Non è possibile la cessione del credito in fattura.
Le formalità burocratiche per fruire del beneficio sono quelle previste nel
regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 41/1998. In
particolare, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi
della detrazione d’imposta sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a
conservare ed esibire a richiesta degli uffici fiscali la relativa
documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante
bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva , ovvero
il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono
disposti i bonifici, trasmettono all’ Agenzia delle Entrate in via telematica,
i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della
detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
La detrazione è disconosciuta in caso di violazione dell’obbligo di indicazione
dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti secondo
modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da
quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli
interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello
Sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza
termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del
ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del
ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno
applicazione le disposizioni in materia di risparmio energetico.
Si ricorda che il beneficio spetta sia in caso di edifici condominiali, che di edifici singoli. Va sempre preventivamente inviata una raccomandata all’ Azienda Sanitaria competente per territorio per dichiarare l’ apertura del cantiere, alla quale andrà allegata la dichiarazione di responsabilità dell’ impresa appaltatrice.
In caso di lavori condominiali andrà redatto l’ apposito verbale di delibera della spesa; detto verbale dovrà essere effettuato anche nei condominii privi di amministratore.
Gli uffici dell’ associazione sono a disposizione per tutte le informazioni del caso.
Claudio Contini