• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu

IL TRIBUNALE DI ROMA A FAVORE DEI PROPRIETARI

27 Febbraio 2021/in Legale /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

Con una recente ordinanza del 16.12.2020 il Tribunale di Roma – Sez. IV si è pronunciato su una materia di stretta attualità nell’ambito del diritto delle locazioni: quella della sussistenza o meno, in capo al conduttore, di una pretesa alla riduzione del canone di locazione di un immobile ad uso commerciale in cui ha sede un esercizio del quale, in virtù delle disposizioni disposte dal Governo nel quadro delle misure adottate in funzione di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS Cov-2, sia stata disposta la chiusura, come accaduto anche per analoghe attività rientranti in determinate categorie merceologiche.

Nel giudizio in questione, instaurato dal proprietario di un immobile per la convalida di sfratto per morosità e per l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni insoluti, la parte conduttrice convenuta sostiene, al fine di contestare la richiesta dell’attore, che dall’emergenza sanitaria sarebbe derivata una alterazione del rapporto sinallagmatico tipico del contratto, connessa ad una impossibilità di beneficiare pienamente del godimento del bene, che comporterebbe la necessità di una revisione delle condizioni contrattuali: ciò comporterebbe, secondo la tesi del conduttore, la possibilità di addivenire ad una  reductio ad equitatem del canone di locazione, in applicazione dell’art. 1467, comma 3, c.c., anche in applicazione del principio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c.

Il Tribunale di Roma, non condivide la tesi prospettata dalla parte convenuta per una serie rilievi, fondati su un’ampia analisi, condotta in senso critico, delle disposizioni adottate dal Governo nel quadro delle misure disposte ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e che si possono come di seguito sinteticamente riepilogare:

  • l’emergenza epidemiologica non comporta di per sé un impedimento in senso assoluto al godimento del bene, a differenza di altre ipotesi quali il crollo dell’edificio a seguito di terremoto;
  • La limitazione al godimento dell’immobile, nonché allo svolgimento dell’attività imprenditoriale (costituzionalmente riconosciuta) che nello stesso si esplica, è invece imputabile all’adozione di provvedimenti, che assumono la veste formale del DPCM, i quali, sul presupposto dell’emergenza sanitaria, sono intervenuti a comprimere i diritti e le libertà dei cittadini;
  • I suddetti provvedimenti hanno natura non normativa bensì amministrativa traggono legittimazione dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con cui è stato dichiarato “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”: tale ultima fattispecie peraltro non trova copertura in alcuna norma né a livello costituzionale (artt. 78 e 87 Cost. In materia di dichiarazione dello stato di guerra) che di legislazione ordinaria (art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. N. 1/2018, in cui si fa riferimento esclusivamente ad “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale – ad es. terremoti o alluvioni –o derivanti dall’attività dell’uomo -ad es. sversamenti di sostanze inquinanti”), dovendosi così concludere per l’illegittimità di detta delibera in quanto emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei Ministri, con effetto viziante di tutti gli atti amministrativi conseguenti, che risultano parimenti illegittimi. A ciò si aggiunga il fatto che i DPCM, sebbene emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge (convertito in legge) ma in assenza di fissazione di termini e di fattispecie di tipizzazione dei poteri, non possono prevedere norme generali e astratte, peraltro limitative di diritti costituzionalmente tutelati, in virtù dell’art. 76 Cost. che disciplina l’ipotesi di delega dell’esercizio della funzione legislativa al Governo (ma giammai al solo Presidente del Consiglio dei ministri), sempre comunque previa “determinazione di principi e criteri direttivi”;
  • Anche senza voler accedere alla suddetta impostazione, peraltro dibattuta, di non conformità ai precetti costituzionali della tecnica consistente nell’imporre limitazioni ai diritti fondamentali con lo strumento del DPCM, rileva il Tribunale come questi ultimi appaiono ex se illegittimi, sia per violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione, dovendosi considerare insufficiente il richiamo per relationem ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che sono stati dapprima classificati come riservati, poi periodicamente pubblicati ma con una tempistica incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa in giudizio: a ciò si aggiunga il fatto che la carenza motivazionale può costituire inoltre sintomo di ulteriori vizi, quali l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Per tali motivi, il Tribunale di Roma ritiene che, poiché il danno invocato dal conduttore non è configurabile come danno “da emergenza sanitaria” bensì come danno da attività  provvedimentale, da considerarsi illegittima, la parte avrebbe potuto (anzi, dovuto) impugnare detti provvedimenti lesivi dei propri diritti e libertà, richiedendone al Giudice l’annullamento per i vizi che ne inficiano la validità ed eliminando in tal modo in radice la causa degli effetti per lui dannosi. In questa ricostruzione, appare errato invocare anche principi come quello della buona fede nell’esecuzione del contratto da parte del locatore né altri istituti civilistici, previsti in astratto per il riequilibrio di eventuali alterazioni del sinallagma contrattuale, quali l’impossibilità sopravvenuta (art 1463 c.c.), anche in forma parziale (art. 1464 c.c.) ovvero sotto il diverso profilo della ripetibilità di quota parte del canone (art. 1258 c.c.), l’impossibilità temporanea di adempiere alla prestazione (art. 1256 c.c.), l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), in quanto nel caso in esame non ricorrono i presupposti di applicazione delle fattispecie normative in rassegna, in considerazione della temporaneità  e della non definitività della situazione concreta di crisi legata all’emergenza epidemiologica.

In ogni caso, ammesso e non concesso (il che non è, per le considerazioni sopra richiamate) che possa ravvisarsi un’alterazione dell’equilibrio sinallagmatico, osserva l’Organo Giudicante, il legislatore, in considerazione appunto dell’emergenza sanitaria, ha già contemplato meccanismi di compensazione, quali il credito di imposta, nella misura del 60% del canone di locazione, e la possibilità per i soggetti gestori di impianti sportivi pubblici di sospendere i canoni di locazione e concessori (misure previste rispettivamente dagli artt. 65 e 95 del D.L. N. 18/2020 – c.d. Decreto Cura Italia), nonché l’automatica riduzione del canone di locazione relativo a palestre, piscine e impianti sportivi privati in misura pari al 50% dello stesso, in mancanza di diversi accordi (art. 216 DL 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio).

In virtù di queste considerazioni, nonché sulla scorta di giurisprudenza di Cassazione che non ammette la possibilità di legittima riduzione (in forma totale o parziale) in via unilaterale del canone da parte del conduttore al di fuori dei casi in cui venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore,  il Tribunale di Roma, considerata la elevata morosità del conduttore e in mancanza di opposizione fondata su prova scritta, ha disposto il rilascio dell’immobile ex-art.665 c.p.c. disponendo poi il mutamento del rito per il prosieguo del contenzioso.

Avv. Rosalia Del Vecchio

Delegazione UPPI Castelmaggiore

 

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  • Locazioni e contenziosi ai tempi del coronavirus
    LOCAZIONI E CONTENZIOSI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
  • Coronavirus:lettera aperta dell’u.p.p.i. al governo
    Riduzione del canone? Non basta invocare l’emergenza…
  • Orientamenti dei giudici - settembre 2020
    ORIENTAMENTI DEI GIUDICI - SETTEMBRE 2020
  • Ristorante in condominio
    RISTORANTE IN CONDOMINIO
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2021/03/money-168025_1280.jpg 853 1280 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2021-02-27 16:38:202023-01-16 11:33:55IL TRIBUNALE DI ROMA A FAVORE DEI PROPRIETARI

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: Le Sezioni Unite sull’uso esclusivo delle parti comuni Collegamento a: Le Sezioni Unite sull’uso esclusivo delle parti comuni Le Sezioni Unite sull’uso esclusivo delle parti comuniCollegamento a: Detrazione spese per risparmio energetico (Ecobonus 2021) Collegamento a: Detrazione spese per risparmio energetico (Ecobonus 2021) Detrazione spese per risparmio energetico (Ecobonus 2021)
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®