• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Coronavirus:lettera aperta dell’u.p.p.i. al governo

Riduzione del canone? Non basta invocare l’emergenza sanitaria: la crisi economica va provata.

19 Ottobre 2021/in Legale /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

In materia di locazione commerciale, emergenza sanitaria, legittimità della domanda del conduttore alla riduzione del canone, valutazione da parte del giudicante dell’obbligo alla rinegoziazione da parte del proprietario, meritano di essere segnalate due sentenze di merito pronunciate dal Tribunale di Roma (sentenza n. 9457/2021 del 21.05.2021) e dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2435/2021 del 09.06.2021).

Entrambe le sentenze ribadiscono il principio per cui la sola deduzione, da parte del conduttore, dell’emergenza sanitaria non può valere a fondare la richiesta di riduzione del canone ma occorre fornire la prova delle difficoltà e dunque della contrazione economica subita in dipendenza della pandemia.

Nella sentenza del Tribunale di Roma il Giudice stigmatizza il comportamento della conduttrice affermando “nessuna documentazione contabile è stata prodotta così che non appare possibile verificare le apodittiche affermazioni delle ricorrenti su una presunta crisi delle proprie attività imprenditoriali”.

E così nella pronuncia del Tribunale siciliano il giudice così si è espresso: “non risulta provato che le misure restrittive volte al contenimento dell’emergenza Covid-19 abbiano inciso, rendendola più onerosa, sulla prestazione principale del conduttore che si sostanzia nel pagamento del canone di locazione” E dunque, mancando tale prova, “non può ritenersi inadempiente parte locatrice rispetto all’obbligo di rinegoziazione secondo buona fede, né vi sono elementi sufficienti per valutare se le proposte transattive che hanno riguardato le parti siano state improntate ai criteri di buona fede”. E ancora così si legge: la conduttrice non ha prodotto “alcun elemento per valutare concretamente l’incidenza effettiva e reale dell’emergenza pandemica sulla situazione contrattuale ed in particolare sullo svolgimento della propria attività di ristorazione[..] “non si sa nulla della sua attività di impresa, di come operasse prima della pandemia, di quale fosse la sua redditività, dei suoi orari di apertura, Nulla è stato prodotto per poter valutare la fondatezza della domanda di riduzione del canone o per poter in qualche modo istruire la stima dell’asserito svilimento della prestazione in un’ottica di valutazione dell’obbligo di rinegoziazione”.

In entrambe le sentenze si dà atto anche dell’esistenza di trattative che erano comunque intercorse tra le parti per una riduzione del prezzo della locazione che non avevano avuto un esito positivo.

A tal proposito si rileva dalle predette sentenze che obbligo di rinegoziare significa “impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell’adeguamento del contratto”; quindi, esso “impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo”.

In considerazione di ciò, “la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto; di sicuro non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evidente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all’uno, né all’altro contraente”.

Diversamente laddove manchi da parte del locatore anche solo la volontà di instaurare delle trattative o laddove le stesse siano “di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell’accordo si potrà ritenere integrata la violazione dell’obbligo di rinegoziazione del contratto.

 

Avv. Rosalia Del Vecchio

Fonte Altalex

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  • Locazioni e contenziosi ai tempi del coronavirus
    LOCAZIONI E CONTENZIOSI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
  • money-168025_1280
    IL TRIBUNALE DI ROMA A FAVORE DEI PROPRIETARI
  • Coronavirus e locazioni
    CORONAVIRUS E LOCAZIONI
  • Gli orientamenti dei giudici giugno 2016
    GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI GIUGNO 2016
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2020/10/Coronaviruslettera-aperta-dellu.p.p.i.-al-governo.jpg 804 1280 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2021-10-19 10:23:372023-01-16 11:33:49Riduzione del canone? Non basta invocare l’emergenza sanitaria: la crisi economica va provata.

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: Ripartizione spese condominiali tra acquirente e venditore Collegamento a: Ripartizione spese condominiali tra acquirente e venditore Ripartizione spese condominiali tra acquirente e venditoreCoronavirus e locazioniCollegamento a: ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – OTTOBRE 2021 Collegamento a: ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – OTTOBRE 2021 Gli orientamenti dei giudici dicembre 2016ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – OTTOBRE 2021
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®