Ristorante in condominio

RISTORANTE IN CONDOMINIO

L’attività di ristorazione non è attività commerciale bensì industriale

(Cassazione, sentenza 4 aprile 2019 n. 9402)

Il fatto. Nel caso di specie l’assemblea di condominio negava ad una società, conduttrice di immobile nello stabile, che si occupava di ristorazione, di potere installare le canne fumarie necessarie alla propria attività, in quanto il regolamento condominiale vietava espressamente tutte le “attività diverse dal commercio regolarmente autorizzato dalla attività competenti”. La società ristoratrice impugnava la delibera in questione innanzi il Tribunale di Roma sostenendone l’illegittimità in quanto l’attività di ristorazione altro non era se non un attività commerciale, come tale, consentita dal regolamento del condominio. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, sostenendo la piena legittimità della delibera assembleare. Anche in secondo grado la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione assunta dal giudice di prime cure affermando che la disposizione del regolamento che vietava la destinazione dei negozi ad uso diverso dal commercio, intendesse vietare l’attività di ristorazione in quanto quest’ultima è eterogenea rispetto all’attività propriamente commerciale. La società, insoddisfatta, ricorreva in cassazione.

La decisione della Corte. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello ed ha rigettato le richieste della società di ristorazione. Secondo i giudici, infatti, nel caso in cui il regolamento di condominio contenga il divieto di destinare i negozi ad uso diverso da “commercio regolarmente autorizzato dalle autorità competenti”, tale divieto è da intendersi nel senso che l’intenzione comune dei condomini, espressa nel regolamento stesso, fosse quella di vietare l’attività di ristorazione. Si è giunti a tale conclusione poiché, secondo i giudici, la mera attività di commercio – che si concretizza nella intermediazione e distribuzione di prodotti già confezionati-, si distingue dall’attività di ristorazione. Quest’ultima è infatti connotata dalla trasformazione delle materie prime alimentari che vengono poi commercializzate. I beni originari subiscono quindi una trasformazione e quelli che vengono venduti sono beni destinati al consumo con caratteristiche diverse. Il risultato economico che così si ottiene è nuovo ed è assimilabile non più all’attività commerciale, ma a quella industriale.

Avv. Rosalia Del Vecchio

Delegazione UPPI Castelmaggiore