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Il commercialista risponde

Il commercialista risponde

15 Aprile 2015/in Fiscale /da UPPI Bologna
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D. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La stessa regola si applica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici?
R. L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a un ammontare complessivo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.
Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

D. Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. E’ possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento?

R. L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

D. Le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) sono detraibili anche in assenza di prescrizione medica?

R. L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.
Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, 4 sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.
In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.

D. Il balcone del mio appartamento è esposto per molte ore alla luce solare, vorrei installare una tenda da sole: è vero che il costo per l’acquisto e la posa in opera è detraibile al 65%?

R. La detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico con la legge di stabilità 2015 ha confermato l’estensione dell’agevolazione anche all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari negli edifici già esistenti. Pertanto, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato M al Dlgs 311/2006), sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, danno diritto a una detrazione massima di 60.000 euro, corrispondente a una spesa non superiore a 92.308 euro. La schermatura solare deve essere mobile ed esterna alla superficie vetrata. Al riguardo, l’allegato M del Dlgs 311/2006 si rifà alle norme tecniche Uni En 13561, in base alle quali rientrano tra le schermature solari anche le tende da sole, se conformi a quanto previsto dalla normativa stessa.

D. Ho dimenticato di presentare la comunicazione per l’opzione alla cedolare secca, posso utilizzare il ravvedimento operoso invece che la remissione in bonis?
R. L’istituto della remissione in bonis è circoscritto entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, alle fattispecie in cui la fruizione di benefici di natura fiscale e l’accesso a regimi fiscali opzionali sono subordinati, pena la decadenza, all’obbligo di trasmettere una comunicazione preventiva o di assolvere altro adempimento di carattere formale (circolare 47/E del 2012). Il ravvedimento operoso è invece è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori. Con riferimento ai contratti di locazione, il ravvedimento consente di regolarizzare l’omessa o la tardiva registrazione del contratto di locazione, il tardivo pagamento dell’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima e il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione o cessione del contratto.
A cura del Rag. Andrea Casarini
Presidente UPPI Bologna

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