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Quadro rw: immobili e investimenti esteri

QUADRO RW: IMMOBILI E INVESTIMENTI ESTERI

3 Giugno 2019/in Fiscale /da UPPI Bologna
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Per gli immobili e le disponibilità finanziarie detenuti all’ estero, è obbligatoria la compilazione del quadro RW  (modello Redditi 2019); detto obbligo ai fini monitoraggio fiscale e per il calcolo delle due imposte IVIE, sul valore degli immobili all’estero, e IVAFE sul valore degli strumenti finanziari, dei conti correnti e libretti di risparmio esteri.

L’obbligo di compilazione del quadro RW è rivolto ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti o attività estere sia a titolo di proprietà che di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Pertanto, sono tenuti a compilare il quadro del modello Redditi anche i contribuenti che presentano il modello 730/2019, ma che rientrano tra i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale e sottoposti alle due imposte IVIE e IVAFE.

L’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi 2019 riguarda i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono all’estero investimenti e attività di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale.  Sono esonerati i contribuenti titolari di depositi e conti correnti bancari all’estero con valore complessivo, riferito al periodo d’imposta di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Tuttavia, resta l’obbligo di compilazione del quadro RW nel caso in cui sui beni posseduti sia dovuta l’ IVAFE.

L’obbligo di monitoraggio fiscale e di compilazione del quadro RW del modello Redditi 2019 non riguarda soltanto i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Pertanto, nel caso in cui un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).

I contribuenti titolari di investimenti all’estero o attività finanziarie, dovranno indicarne il valore nel quadro RW ovvero la quota di possesso in misura percentuale.

Se il bene è posseduto tramite società il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25 per cento) dovrà indicare il valore della partecipazione nella società estera qualora sia localizzato in un Paese collaborativo e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

Non sono tenuti a compilare il quadro RW i titolari di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.

Tra i soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW rientrano anche coloro che detengono attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

In base alle istruzioni per la compilazione del quadro RW 2019, l’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per: le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati; i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

L’esonero sopra indicato è riconosciuto solo quando il contribuente abbia lavorato all’estero in maniera continuativa per la maggior parte dell’anno, a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.

Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

Tuttavia, seppur esenti dall’obbligo di monitoraggio, tali contribuenti dovranno compilare in ogni caso la dichiarazione per indicare i redditi da attività estere finanziarie o patrimoniali e compilare il quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

Si ricorda che nel caso di conti correnti (e in genere prodotti finanziari o patrimoniali) cointestati o in comunione dei beni, dovrà compilare il quadro RW ciascun soggetto intestatario, che dovrà indicare l’intero valore dell’attività e indicare la percentuale di possesso.

Nel caso di diritti reali vantati sul bene, come nuda proprietà od usufrutto, dovranno compilare il quadro sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà.

Con il termine investimenti si intendono i beni patrimoniali collocati all’estero che possono produrre reddito imponibile in Italia. Così come indicato nelle istruzioni dell’ Agenzia delle Entrate, queste attività devono essere sempre dichiarate con il quadro RW, indipendentemente dal fatto che producano o meno reddito ai fini fiscali.

Ad esempio, sono considerati investimenti per i quali sussiste l’obbligo dichiarativo:

  • gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
  • gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato;
  • le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, anche gli immobili situati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate  in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Anche le cosiddette “criptovalute” (ad esempio i Bitcoin) vanno inserite nel monitoraggio, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 956-39/2018: L’obbligo comunicativo risponde alla necessità di monitoraggio fiscale, mentre viene ribadito che il possessore di valute virtuali non è soggetto all’obbligo di pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE), in quanto applicabile soltanto a depositi e conti di natura bancaria.

A titolo esemplificativo andranno dichiarati:

  • le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di oicr esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  • metalli preziosi detenuti all’estero;
  • forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Nel caso in cui il contribuente tenuto a dichiarare attività finanziarie o investimenti detenuti all’estero sia obbligato a presentare il modello Redditi 2019 (mod. Unico) , il quadro RW dovrà essere compilato e presentato insieme alla dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2018, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio dovrà essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2019 debitamente compilato.

Claudio Contini, Commercialista in Bologna

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