Quadro rw 2018: immobili

Quadro RW 2018: immobili, preziosi e bitcoin

Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, compresi i soggetti equiparati, che sono residenti in Italia ai fini fiscali e detengono investimenti all’estero, a titolo di proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro devono compilare obbligatoriamente il modello RW; detto modello va presentato autonomamente in caso di redazione della dichiarazione dei redditi mod. 730, mentre nel caso di dichiarazione col modello Unico, la presentazione dovrà avvenire contestualmente al medesimo.

L’obbligo è a carico del titolare formale, dei soggetti delegati al prelievo del conto corrente e del titolare effettivo.
Nessun obbligo di monitoraggio, invece, per enti commerciali, società commerciali, enti pubblici,  contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero, la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege o in base a accordi internazionali ratificati in Italia, ovvero che la svolgono in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta in zone di frontiera/Paesi limitrofi, questi ultimi nei limiti degli investimenti detenuti nello Stato estero in cui l’attività lavorativa è svolta e non oltre sei mesi dall’interruzione dell’attività.

L’esonero è esteso al coniuge e ai familiari di primo grado del lavoratore cointestatari ovvero beneficiari di procura o delega, del conto corrente utilizzato per l’accredito degli emolumenti o stipendi esteri. Nel quadro RW vanno dichiarati i beni patrimoniali esteri suscettibili di produrre reddito in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito, come immobili, oggetti preziosi e opere d’arte, imbarcazioni e beni mobili registrati.

Inoltre, vanno sempre indicate le attività estere da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi: quindi partecipazioni, obbligazioni (anche italiane se emesse all’estero), altri titoli, valute, depositi e conti correnti e in generale attività finanziarie detenute all’estero e attività finanziarie estere, detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Nel caso di partecipazioni in enti situati in Paesi non collaborativi, di cui il contribuente sia titolare effettivo, in luogo della partecipazione vanno indicati i singoli beni indirettamente detenuti per il tramite della società.

Non si indicano le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

I valori rilevanti ai fini Ivie e Ivafe (imposte sugli immobili esteri e sugli investimenti finanziari esteri): per gli immobili va assunto il “costo storico” maggiorato degli oneri accessori (possibile valore catastale degli immobili Ue) ovvero, in mancanza, valore di mercato supportato da perizia; per le attività finanziarie: valore di mercato, o, se non quotate, valore nominale (in mancanza di questi il valore di rimborso, o se non si ha il costo di acquisto).

Per i conti correnti e i libretti di risparmio, va indicato il valore medio di giacenza, nonché l’ammontare massimo, se detenuti in Paesi non collaborativi. L’indicazione non è obbligatoria per conti correnti e depositi la cui giacenza massima non superi i 15mila euro, salvo sia dovuta l’Ivafe.

Ivie e Ivafe vengono calcolate automaticamente sulla base dei dati precedenti, pari allo 0,76% per Ivie sugli immobili e 0,2% per Ivafe su prodotti finanziari (misura fissa di 34,20 euro per conti correnti e libretti di risparmio, salvo esonero se la giacenza media non supera 5 mila euro), da calcolare sulla base del valore a fine anno (o alla data di disinvestimento), rapportata a mesi per l’Ivie e a giorni per l’Ivafe. Possibile scomputare le imposte patrimoniali già versate all’estero sugli stessi beni.

 

Claudio Contini

Commercialista in Bologna