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Rumori molesti in condominio

Rumori molesti in condominio

16 Novembre 2019/in Legale /da UPPI Bologna
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Quando il canto del gallo ti mette nei guai  

Le fonti di rumori molesti in condominio possono essere le più svariate: dai tacchi delle scarpe, alle lavatrici, ai televisori, dalle musiche a volume troppo alto fino agli schiamazzi eccessivi.

Per definirsi molesti i rumori, però, devono ledere la tranquillità di più persone, avere una certa intensità e minare la qualità della vita di diversi condomini. 

In seguito alla riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, i rumori molesti praticati dai condomini, fuori dagli orari stabiliti dal regolamento condominiale, possono essere sanzionati dall’amministratorecon un’ammenda fino a 200 euro, che può raggiungere quota 800 euro in caso di azione recidiva. L’art. 70 del codicecivile recita: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200,00 euro e, in caso di recidiva, fino a euro 800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice”.

Deve quindi esserel’assemblea condominiale ad approvare la sanzione con una delibera, che può essere impugnabile entro i 30 giorni successivi l’approvazione stessa.

A tutelare dai rumori molesti in condominio è anche il codice penale, che nell’articolo 659 (Disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone), primo comma, recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309.

Nel caso del ricorso al codice penale, però, occorre fare due precisazioni:

  • affinché l’art. 659 c.p. trovi applicazione, è necessario fornire prova del superamento dei limiti della normaletollerabilità di emissioni sonore;
  • i rumori molesti devono essere percepiti e ritenuti fastidiosi da un certo numero di condomini e non solo dal condomino che vive nell’appartamento adiacente a quello da cui provengono. Solo nel primo caso, infatti, viene lesa la pubblica tranquillità e il reato si configura come penale; nel secondo caso, invece, potrebbe trattarsi solo di un illecito civile.

Pertanto, affinché, nel caso di rumori molesti in condominio, si possa configurare un reato penale, il giudice chiamato in causa, servendosi degli atti probatori, deve valutare il criterio della normale tollerabilità delle emissioni sonore, secondo parametri che devono fare riferimento alla media sensibilità dei condomini.

Questo è quanto accaduto nel seguente singolare caso, che ha interessato tre gradi di giudizio.

La Corte di Appello di Bologna ebbe a confermare una sentenza del Tribunale di Forlì con cui un condomino fu condannato a 20 giorni di arresto perché ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e659 codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)  in quanto non aveva impedito il canto deisuoitre galli, tenuti nel cortile condominiale,nonostante i richiami più volti ricevuti dall’amministratore di condominio e le lamentele degli altri condomini, arrecando così disturbo al riposo ed alle occupazioni di una quantità indeterminata di persone.

La Corte di Cassazione rigettò il successivo ricorso presentato dal proprietario dei galli, il quale lamentò la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche, per la tenuità del fatto, e l’assenza di un adeguato accertamento finalizzato a stabilire, nel concreto, il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore e quindi l’effettivo disturbo alle persone.                                                              

La Cassazione, con sentenza penale 10 ottobre 2019 n. 41601 dichiarò il presentato ricorso inammissibile, in quanto:

  • la condotta si era protratta per sei mesi e non poteva quindi essere considerata occasionale;
  • dalle raccolte testimonianze era emerso che i galli e le galline cantavano di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili. Questa situazione, prolungatasi nonostante le lamentele degli altri abitanti del condominio e i richiami formali dell’amministratore, provocava disagi ai condomini “impedendo loro di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attività domestiche senza fastidi” al punto che una di loro decideva di cambiare casa.
  • A conferma delle dichiarazioni dei testi, tutti convergenti, il tecnico Arpa rilevava, nel corso di due sopralluoghi, che i galli dell’imputato “rinchiusi in una baracca, cantavano per 5-6 minuti a intervalli di 20-30 minuti, venendo calcolati in 18 minuti, 106 eventi sonori, percepibili anche dalla strada, con una frequenza di 10 secondi uno dall’altro.” I galli di proprietà del vicino coimputato, inoltre, rispondevano ai richiami dei galli del ricorrente, amplificando, soprattutto durante la notte, i suoni esterni percepiti dai residenti.

Da qui la configurazione della fattispecie contravvenzionale prevista dall’art 659 codice penale, per la cui configurabilità, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, “non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccoltein un ambito ristretto, comeun condominio”.

Ampiamente provati l’elemento oggettivo del reato, stante il provato superamento della soglia di tollerabilità, come l’elemento soggettivo stante ilprotrarsi per tre anni della condotta dell’imputato,  nonostante i numerosi richiami a cui il proprietario dei galli era sempre rimasto indifferente.

Tale comportamento di noncuranza protrattosi nel tempo, oltre alla circostanza che l’imputato era già gravato da precedenti penali comportò il mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche.

Avv. Elisabetta Stagni

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