Quando l’impugnazione della delibera costa cara!
Il caso. Nel 2017 una condomina riceveva la notifica di decreto ingiuntivo per spese condominiali non pagate. Promuoveva perciò opposizione contestando il decreto poiché adduceva di non essere mai stata convocata alle assemblee di condominio nelle quali erano stati approvati i bilanci, né di esserne stata in seguito notiziata. Il Condominio invece si opponeva, chiedendo al giudice di confermare il decreto ingiuntivo e producendo in giudizio le delibere di approvazione dei bilanci, che costituivano prova del credito vantato.
La decisione del Tribunale. Il tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata lo scorso 2 ottobre, ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato la condomina morosa.
Vediamone le ragioni ed i punti più salienti.
La convocazione può essere trasmessa con varie modalità previste dalla legge. La prima contestazione della condomina riguardava il difetto di convocazione: sosteneva infatti che le convocazioni alle assemblee non fossero regolari in quanto non avvenute con raccomandata. Tale questione è stata ritenuta infondata. Ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”. Nel caso in commento le convocazioni alle assemblee erano state recapitate dal portiere dello stabile e la condomina aveva firmato per ricevuta: si trattava pertanto di convocazioni regolari.
La delibera di approvazione dei bilanci è prova del credito. Per consolidata giurisprudenza “tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere…” […].
Mancata impugnazione dei verbali di approvazione dei bilanci. I vizi della delibera possono essere fatti valere unicamente in sede di impugnazione della stessa. Inoltre, trattandosi di vizi cui consegue l’annullamento della delibera assembleare, possono essere proposti entro il termine di decadenza di trenta giorni e non in seguito, come invece accade per le questioni cui consegue la nullità della delibera, proponibili in ogni tempo.
Condanna per lite temeraria. La condomina è poi stata altresì condannata ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. per responsabilità aggravata. Ella infatti, a parere del giudice, ha proposto la propria domanda pur essendo ben consapevole che la stessa fosse in pieno contrasto con i principi giurisprudenziali più consolidati. La conseguenza? La condomina morosa è stata condannata a pagare non solo le spese di lite, ma una ulteriore somma di pari importo per avere proposto una domanda consapevolmente del tutto infondata e per il suo contegno, volutamente dilatorio, in giudizio.
La ragione tutta al Condominio: confermato il decreto ingiuntivo.
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castel Maggiore