TERRAZZO E SUPERBONUS 110%

Con delibera del 23.07.2018 il condominio X approvava a maggioranza l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento dell’isolamento termico di tutto l’edificio condominiale. La delibera in questione veniva impugnata dalla condomina Y innanzi al Tribunale di Busto Arsizio che ne chiedeva la nullità per aver determinato un’indebita incisione della proprietà esclusiva dei condomini, imponendo lavori all’interno dell’unità di proprietà esclusiva della stessa attrice senza il suo consenso. In particolare, l’attrice si lamentava dell’obbligo impostole di rimuovere ogni oggetto presente sul suo terrazzo, dell’obbligo di sostituire la caldaia, della riduzione della superficie della sua proprietà esclusiva posto che il cappotto termico, che avrebbe avvolto le pareti condominiali, avrebbe occupato parte della superficie di calpestio del proprio balcone.

Il Condominio si costituiva in giudizio contestando le pretese avanzate dalla condomina Y.

L’impugnazione proposta dall’attrice è stata accolta dal Tribunale di Busto Arsizio (Sentenza N. 1547 del 7 aprile 2021) che ha ritenuto la delibera nulla in quanto lesiva dei diritti individuali dei singoli sulla loro proprietà esclusiva.

Il Giudice adito, con riguardo ai profili di lesione lamentati dalla condomina, ha ritenuto:

  1. a) non sussistere alcuna lesione relativamente alla richiesta di rimozione dei manufatti presenti sul terrazzo dell’attrice, trattandosi di richiesta finalizzata a consentire l’esecuzione delle opere deliberate ma aventi ad oggetto una modifica solo temporanea e transitoria dello stato delle proprietà individuali inidonea ad incidere sulla proprietà individuale dei singoli come anche ad arrecare danni o modifiche della consistenza delle stesse proprietà.
  2. b) Non sussistere alcuna lesione con riguardo alla sostituzione della caldaia dato che, nel caso all’esame, né la delibera, né il contratto d’appalto prevedevano alcun obbligo dei singoli condomini di sostituire le caldaie di proprietà individuale avendo l’impresa formulato soltanto un’offerta a disposizione dei condomini.
  3. c) Sussistere una lesione della proprietà individuale nel deliberato dell’assemblea che, in assenza del consenso di tutti i condomini, aveva approvato la posa di un cappotto termico (per uno spessore di cm 12 lungo l’intera parete prospiciente il balcone) che avrebbe comportato una perdita di superficie utilizzabile significativa del balcone di proprietà dell’attrice, tenuto conto delle sue ridotte dimensioni.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito che compete al singolo condomino apprezzare la vantaggiosità, in termini di risparmio energetico e di confort abitativo, della perdita di superficie della proprietà individuale. In considerazione di ciò la delibera, con la quale sono state approvate a maggioranza le opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento dell’isolamento termico di tutto l’edificio condominiale, è stata ritenuta nulla per violazione del diritto del condomino.

 

Avv. Rosalia Del Vecchio

Delegazione UPPI Castelmaggiore – Granarolo dell’Emilia – Argelato