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Installazione cavi telefonici su immobile

6 Marzo 2022/in Legale /da UPPI Bologna
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La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, in data 13 ottobre 2021 – 12 gennaio 2022 ha emesso un’interessante (e condivisibile) ordinanza, la n. 788, con la quale viene stabilito il principio secondo cui, per essere considerata legittima, l’apposizione di cavi telefonici su un immobile, quando servono anche immobili vicini, costituendo un peso di diritto pubblico di natura reale gravante su predetto immobile, richiede il consenso del suo proprietario o l’adozione di un provvedimento ablatorio emesso all’esito di una procedura espropriativa, a nulla valendo che predetto proprietario abbia sottoscritto un contratto di abbonamento con il quale, per rimando alle condizioni generali di contratto, si prestava preventivamente il consenso all’apposizione di cavi telefonici.

Riteniamo interessante esaminare tale ordinanza, in quanto la Cassazione, oltre a dirimere il caso posto alla sua attenzione, coglie occasione per fornire un quadro generale della normativa in tale ambito.

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione.

Una compagnia telefonica aveva installato dei ganci e dei cavi a supporto di una linea telefonica sull’immobile di un utente, senza chiedere alcun consenso a quest’ultimo.

il proprietario dell’immobile ricorreva alle vie giudiziarie chiedendo la rimozione dei cavi e ganci di supporto ed il risarcimento dei danni.

L’azienda di telecomunicazioni si difendeva in giudizio sostenendo la legittimità di tale apposizione pur in assenza di consenso da parte del proprietario dell’immobile, in quanto la linea telefonica era posta anche nel suo interesse e non solo nell’interesse dei proprietari degli immobili confinanti ed in presenza, oltretutto, di un preventivo consenso previsto nelle condizioni generali di contratto richiamate espressamente dal contratto di fornitura telefonica a suo tempo sottoscritto dal proprietario, che imponevano all’utente di consentire gratuitamente l’attraversamento e l’accesso all’immobile di sua proprietà per realizzare i collegamenti alla rete del gestore.

Il Tribunale di Pinerolo accoglieva la domanda del proprietario, mentre la Corte d’Appello di Torino ribaltava al sentenza di primo grado dando invece ragione all’azienda di telecomunicazioni.

Pertanto, il proprietario ricorreva in Cassazione prospettando l’illegittimità dell’apposizione dei cavi e relativi supporti, in quanto egli non aveva dato alcun consenso specifico, non potendosi applicare quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, occorrendo invece, in assenza di consenso, l’onere in capo alla compagnia telefonica di richiedere quantomeno la costituzione di una servitù e la corresponsione di una conseguente indennità.

la decisione della Corte di Cassazione.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del proprietario, ricorda e precisa preliminarmente che:

– il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, all’art. 90, co. I, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di espropriazione pubblica;

– il successivo art. 91 dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica, i fili o cavi senza appoggio possono passare anche senza il consenso del proprietario, sia la di sopra della proprietà pubbliche o private, sia dinnanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre o altre aperture praticabili al prospetto;

– sempre ai sensi del predetto art. 91, il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e deve sopportare il passaggio del personale dell’esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi;

– con una modifica del predetto art. 91, come ulteriore limitazione della proprietà privata, viene inserita anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica (come ad esempio quelli che si rendono necessari per mettere in opera impianti a banda ultra larga);

– il successivo art. 92, differentemente dal precedente art. 91 che disciplina le ipotesi in cui l’imposizione dei pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui, prevede nelle restanti ipotesi che, in mancanza di consenso del proprietario, occorre fare ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù.

Da quanto sopra la Cassazione ricava come conseguenza che ” … il proprietario ha l’obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l’appoggio sul proprio fondo delle conduttore necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico, mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità), quando il passaggio e l’appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l’essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per  lui un sacrificio economicamente apprezzabile.” (a conferma viene richiamata anche Cass. 241/1998).

Il caso posto all’attenzione della Cassazione rientrava in tale ultima ipotesi e pertanto essa accoglieva il ricorso sulla base della circostanza che l’impianto servisse non solo l’immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini, rendendo quindi indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire, ai fini della legittimità del passaggio dei cavi, necessariamente una servitù, con diritto per il proprietario alla relativa indennità. Il fatto poi che i cavi fossero installati anche a servizio di altri immobili, inoltre, non consentiva l’applicazione delle condizioni di abbonamento che prevedevano la gratuità dell’attraversamento dei cavi, in quanto essa si riferiva al diverso caso di collegamento della singola utenza alla rete telefonica.

Avv Giuseppe Petix

Delegazione UPPI Pianoro

 

 

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