• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Impianti elettrici e permesso di passaggio

Impianti elettrici e permesso di passaggio

23 Novembre 2016/in Legale /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

Sono obbligato a consentire ad una società di telefonia di passare nel mio terreno con i suoi pali telefonici?  A chi spetta sostenere le spese per lo spostamento o la rimozione di fili, cavi, impianti o pali di comunicazioni elettroniche presenti sulla nostra proprietà?

Per rispondere a questa domanda, che in molti ci pongono, occorre fare alcune premesse.
La materia è regolata dagli articoli 91 e 92 del d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche, d’ora in avanti C.c.e.), che ha raccolto la disciplina contenuta nel precedente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici (r.d. n. 1775 del 1933).
Le norme riguardano gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e quelli ad uso privato quando, per motivi di pubblico interesse, siano dichiarati di pubblica utilità con apposito decreto del Ministero delle comunicazioni (art. 115 r.d. n. 1775/33).
Le norme prevedono, a carico del titolare del fondo, una serie di limitazioni al godimento del suo diritto di proprietà.
Da un lato, infatti, l‘art. 91 del C.c.e. stabilisce che:
– non e’ necessario il consenso del proprietario per consentire il passaggio di fili o cavi senza appoggio al di sopra di proprietà private o dinnanzi ai lati degli edifici dove non ci siano finestre o aperture praticabili a prospetto;
– il proprietario o il condomino non può opporsi all’appoggio di antenne, sostegni, il passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o condomini;
– il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile del personale dell’esercente, quando sia necessario per installare, riparare o effettuare interventi di mantenimento degli impianti di comunicazione elettronica.
In questi casi il titolare del fondo non ha diritto ad alcuna indennità, ma per non comprimere eccessivamente il suo diritto di proprietà, che è pieno ed assoluto, e’ previsto un obbligo anche per i gestori: gli impianti devono essere collocati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
L’art. 92 C.c.e., stabilisce, invece, che al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il diritto dell’esercente al passaggio sul suolo, nel sottosuolo o sulle aree soprastanti la proprietà, quando vi sia appoggio di cavi, fili ed impianti connessi alle reti di comunicazione elettronica, è imposto dalla legge anche senza il consenso del proprietario (servitù coattiva, art. 1032 e 1056 c.c.).
Il proprietario, infatti, ha sempre la facoltà di definire i contenuti della servitù e la sua durata tramite un contratto (servitù che dovrà essere trascritta ai sensi dell’art. 2643 c.c.) o per testamento.
In caso di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato dichiarati di pubblica utilità, tuttavia, la servitù non necessita dell’accordo del proprietario (si veda anche art. 119 e ss. r.d. 1775/33). Occorre ugualmente un atto costitutivo, rappresentato da un atto dell’autorità amministrativa, sia questo autorizzativo all’installazione dell’impianto o un decreto espropriativo (d.p.r. 327/01, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Se e’ in possesso del titolo autorizzativo (di natura volontaria, o coattiva), il gestore del servizio di comunicazione elettronica può esercitare sulle proprietà private le facoltà elencate all’art. 121 del r.d. n. 1775/33.
Anche l’art. 92 C.c.e., però, al comma 6 prevede un temperamento alla limitazione imposta al proprietario del fondo, e cioè: “la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine”.
Rimane ferma, inoltre, la possibilità per il proprietario “di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché’ essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne’ per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù” (art. 92 comma 7 C.c.e.).
Questa disposizione va integrata con quanto stabilito dall’art. 122 del r.d. n. 1775/33, mantenuta in vigore dal Codice delle comunicazioni elettroniche. L’articolo ribadisce che, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché’ essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.
Il contenuto delle due norme sopra citate porta ad affermare che i costi per lo spostamento dei cavi o degli impianti di reti di comunicazioni elettroniche sono sempre a carico dell’esercente, a meno che il provvedimento amministrativo o la servitù volontaria non prevedano diversamente (ad esempio questi potrebbero prevedere l’inamovibilità dell’impianto, o la perpetuità della servitù).
Tale impostazione è confermata da alcune pronunce giurisprudenziali, che affermano: “la regola generale, posta dall’art. 122 del testo-unico n. 1775 del 1933, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell’esercente dell’elettrodotto, lo spostamento della linea, purché’ il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all’esercizio della servitù” (T.A.R. Napoli – Campania, sent. n. 2763/04), nonché’: “l’art. 122 comma 4 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che conferisce al proprietario del fondo gravato il diritto di ottenere lo spostamento dell’elettrodotto con obbligo per l’esercente di sopportarne le spese, si applica anche nell’ipotesi in cui la coattività della servitù, che ne costituisce il presupposto, derivi, anziché’ da un atto impositivo, da un contratto cui il proprietario del fondo addivenga per evitare che l’imposizione della servitù di realizzi comunque imperativamente” (Tribunale Ivrea 18 settembre 2000 n. 300).
Nei fatti, accade che chi intende chiedere lo spostamento di un palo o di un cavo, rappresenti questa esigenza alla società telefonica, che per lo più risponde affermativamente presentando all’utente dei preventivi per importi elevati. Ebbene, considerato quanto prevede la legge, in questi casi è consigliabile rispondere al gestore diffidandolo ad adempiere, e nel caso adire le vie giudiziarie.

Sarebbe sempre utile quindi visionare con attenzione l’atto che disciplina la servitù , sia essa contrattuale o coattiva, determinante prima di valutare un’eventuale azione legale contro il gestore.

Il privato che voglia far valere le proprie ragioni contro il gestore (Telecom, Enel, ecc.) riguardo l’installazione di impianti senza autorizzazione o riguardo indebite richieste di pagamento dovrà rivolgersi al giudice ordinario (Giudice di Pace solo per quanto previsto dall’art. 7 cpc). Sul punto si è più volte espressa la Cassazione sezioni unite (sentenze 5679/1980, 207/1986, 4190/1990) e anche il TAR Campania (sentenza 2452/2004).

Se ci si oppone ad un provvedimento amministrativo (di servitù coattiva), invece, ci si deve rivolgere al TAR, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 7262/2003.

Queste domande ci vengono poste ripetutamente e, pur se è vero che ogni caso va valutato a parte, diventa necessario chiarire alcuni punti comuni che spesso non vengono tenuti in considerazione. Purtroppo invece la materia è complessa e una risposta secca può rivelarsi insufficiente, se non dannosa.
E se parliamo di impianti elettrici?
Secondo l’articolo 1056 del codice civile, “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia”.
Le servitù di elettrodotto consentono di:
– collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;
– infiggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Di tali servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;
– tagliare rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei e che quindi possano, con caduta, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture;
– far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e a compiere i lavori necessari.

 

Per gli impianti idrici?
Ex art.1033 del codice civile
“Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzare per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.”

Titoli necessari
Per gli interventi di cui sopra non è necessario il consenso del proprietario del fondo o dell’immobile. E’ però necessario vi sia un atto costitutivo che sancisca e precisi i vincoli, la servitù volontaria (quindi contrattuale, dettagliata col consenso del proprietario, se questo c’è) o coattiva, ottenuta tramite atto dell’autorità giudiziaria o amministrativa. In alcuni casi la legge prevede, a fronte della servitù, il pagamento di un indennizzo.

Nei casi dove non è invece necessario il consenso del proprietario (quelli per i quali la legge non prevede vincoli) il gestore del servizio (Enel, Telecom, il gestore idrico) che intende agire anche senza accordi, quindi senza poter sottoscrivere una servitù contrattuale/volontaria, deve munirsi di un’autorizzazione dell’autorità competente (amministrativa o giudiziaria) che imponga la servitù e determini l’indennità dovuta al proprietario.

In termini generali se il titolo c’è e il proprietario si rifiuta di agevolare l’accesso alla sua proprietà ai fini suddetti, il gestore del servizio che intende installare l’impianto può agire in giudizio per far rispettare la legge.

Il proprietario ha facoltà di opporsi alle servitù imposte con atti amministrativi, facendo ricorso al Tar ma tenendo ben presente i vincoli di legge. Altrimenti l’azione è inutile con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio. Per agire contro il gestore, invece, è competente il giudice ordinario.

Il contenuto dell’atto che disciplina la servitù è determinante per capire quali siano i vincoli a cui è sottoposto il proprietario e, conseguentemente, le sue facoltà di azione rispetto ad essi.

Conseguentemente:
Per gli interventi di manutenzione, conservazione o spostamento eseguiti su iniziativa del gestore il proprietario deve consentire accesso all’immobile/fondo, mettendosi d’accordo sui tempi e le modalità di esecuzione dei lavori. Al proprietario, a meno che la servitù non dica diversamente o a meno che non vengano eseguite opere che giovano al fondo servente, non va addebitata alcuna spesa.

Da notare che in questi casi il gestore può munirsi di un provvedimento amministrativo che obbliga il proprietario a far eseguire determinati lavori (servitù coattiva), e che detta legge. Contro tale provvedimento stesso il proprietario è libero di opporsi giudizialmente.

Avv. Marco Landucci

Fonte ADUC, codice civile, del d.lgs. 259/03.

 

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  • masts-197080_1280
    Installazione cavi telefonici su immobile
  • Coronavirus e locazioni
    Ripartizione spese condominiali tra acquirente e venditore
  • photographer-407068_1280
    IL NUOVO DECRETO SUGLI AFFITTI BREVI AUMENTA LE…
  • Mediazione civile e conflitto condominiale
    MEDIAZIONE CIVILE E CONFLITTO CONDOMINIALE
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2020/10/Impianti-elettrici-e-permesso-di-passaggio.jpg 865 1280 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2016-11-23 12:50:412020-12-14 08:38:31Impianti elettrici e permesso di passaggio

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI DICEMBRE 2016 Collegamento a: GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI DICEMBRE 2016 GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI DICEMBRE 2016Gli orientamenti dei giudici dicembre 2016Collegamento a: L’affidamento degli animali domestici in caso di separazione tra i coniugi Collegamento a: L’affidamento degli animali domestici in caso di separazione tra i coniugi L'affidamento degli animali domestici  in caso di separazione tra i coniugiL’affidamento degli animali domestici in caso di separazione tra i c...
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®