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L'affidamento degli animali domestici  in caso di separazione tra i coniugi

L’affidamento degli animali domestici in caso di separazione tra i coniugi

24 Novembre 2016/in Legale /da UPPI Bologna
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L’esigenza di disciplina di questo aspetto della separazione nasce dal fatto che in Italia quasi una famiglia su due vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana ci sono casi di separazione tra i coniugi nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente.

La necessità di rivedere le nostre disposizioni di Legge in materia di animali nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell’opinione pubblica, ma anche dall’esempio delle normetive in vigore in altri Paesi .

Attualmente, vi è una proposta già formulata dal nostro Legislatore che prevece che, dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile venga aggiunto un titolo XIV bis , “degli animali” , in cui l’articolo 455 ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi ) così recita : “ in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi , i conviventi, la prole e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio “.

Ad oggi, però, non essendo ancora entrato in vigore detto articolo di Legge, si sono consolidati alcuni orientamenti della Corte di Cassazione o di alcuni Tribunali di merito .

In passato, infatti, la Corte di Casszione ha ritenuto legittimo affidare il gatto al coniuge presso il quale era stata collocata la figlia minore, per via del legame affettivo che si era creato tra la bambina e l’animale.

Nel caso, invece, di separazione consensuale, vale a dire laddove i coniugi trovino un accordo su tutti gli aspetti personali e patrimoniali successivi allo scioglimento del legame, detto accordo può contenere clausole sul mantenimento dell’animale domestico e sul diritto di visita di uno dei due padroni. Seppur, da un punto di vista legale, può apparire anomalo disciplinare allo stesso modo figli e animali domestici, non vi sono ostacoli ad omologare una intesta di questo tipo, e ciò è stato ribadito anche dal Tribunale di Como in una sentenza recente.

Ciò in quanto l’accordo non contrasta con nessuna norma di ordine pubblico, e interviene anzi in una questione meritevole di tutela perché risulta di particolare interesse per le parti e non si esaurisce nella sfera di natura economica. La sentenza dice anche, però, che quando gli ex sono in contrasto sulle modalità di collocamento del loro animale domestico il giudice non è tenuto ad assegnarlo ad uno dei due.

Del resto gli animali di affezione, anche secondo la convenzione di Strasburgo, sono oggetto di tutela pari agli esseri umani e non alle cose. Pertanto, l’accordo tra gli ex coniugi sull’affidamento del cane o del gatto va omologato, anche se il Giudice consiglia alle coppie di regolare con impegni scritti a parte le sorti del loro animale.

Per il futuro, infatti, secondo quanto consigliato da diverse sentenze, si consiglia di regolare i rapporti che riguardino l’affidamento dell’animale domestico attraverso appositi contratti ( e dunque, in via stragiudiziale ) e, dunque, con apposita scrittura privata.

Il tribunale ha sottolineato che, per quanto riguarda la suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, dette condizioni hanno sicuramente un contenuto economico come qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, mentre le questioni relative all’affetto per l’animale, pur non avendo un contenuto economico, attengono a questioni che per la coppia rivestono un particolare interesse e tale interesse non può dunque esaurirsi nella sola sfera patrimoniale.

Il Tribunale, dunque, in caso di accordo, deve solo limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti dell’omologazione come sopra richiamati e quindi la conformità con ordine pubblico e prescrizioni del nostro ordinamento.

In realtà, se in linea di massima in caso di contrasto il Giudice può decidere di non essere competente per l’affidamento dell’animale all’uno o all’altro coniuge, in un recente provvedimento nel corso di una separazione giudiziale tra i coniugi, il Presidente del Tribunale di Foggia affidava il cane al marito, indipendentemente dalla intestazione formale.

Ciò in quanto quasi sempre ai cani viene assegnato un micro chip con il nome del padrone, ma, non essendo il cane un bene mobile registrato, può aver sviluppato una relazione affettiva con l’altro coniuge.

Inoltre, l’anagrafe canina non dispone di alcun controllo sulla veridicità di quanto affermato dal richiedente, in quanto solitamente ci si presenta dal veterinario autorizzato, si fa il microchip per il cane e questo determina l’immediata intestazione. Il senso di detto microchip è quello di poter risalire all’identità del padrone che, però, va inteso in senso ampio quando il cane convive all’interno di un nucloe famigliare.

Ecco perché, nel caso di specie, il Giudice ha privilegiato l’interesse materiale e affettivo dell’animale contesto, affidando lo stesso al coniuge che, secondo una sommaria istruttoria, era risultato essere quello che maggiormente assicurava il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale, lasciando al coniuge risultato meno idoneo in tal senso la possibilità del cosiddetto diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata.

Il magistrato di cui sopra ha quindi affermato che “ il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale di affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei due coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore del giorno“.

In assenza di matrimonio, invece, dal punto di vista legale il detentore temporaneo dovrebbe essere obbligato alla restituzione immediata dell’animale al suo intestatario.

In caso di mancata restituzione, il Giudice potrebbe intimare di restituire il cane al proprietario nel momento in cui lo stesso abbia trovato una sistemazione adeguata. In tal caso, se l’intestatario ricorresse per le vie legali, l’altro dovrebbe organizzarsi per dimostrare che l’animale ha sviluppato una relazione affettiva con entrambi e che entrambi se ne sono presi cura in egual misura.

In ogni caso, e concludendo, in base alle statistiche fornite dall’AIDAA, associazione italiana a difesa di animali e ambiente, durante la separazione è proprio l’affidamento dell’animale uno dei motivi che porta i due coniugi a presentarsi davanti al Giudice.

Una recentissima sentenza del Tribunale di Cremona, in via al momento rivoluzionaria, ha deciso che i due ex coniugi potessero prendersi cura congiuntamente del loro cane anche quando il loro legame sentimentale finisce , e dividere le spese al 50% le spese per il loro mantenimento E, questa, la prim sentenza che attribuisce all’animale domestico gli stessi diritti finora riservati solamente ai figli.

Si attende, dunque, che la lacuna legislativa in materia, vista la copiosa statistica, venga colmata quanto prima.

Avv. Francesca Ursoleo

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