Separazione senza figli: assegnazione casa coniugale
Se una coppia si separa e non ha figli , sino al provvedimento di separazione i coniugi sono costretti a vivere assieme; l’assegnazione della casa coniugale non costituisce misura assistenziale
La disciplina legislativa vigente ha una grave lacuna laddove nessuna norma prevede che la casa coniugale venga assegnata , neanche temporaneamente, all’uno o all’altro coniuge in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi. In sostanza il presupposto per l’assegnazione della casa, vale a dire l’utilizzo esclusivo della stessa in favore di uno dei coniugi, è solo quello della convivenza con la prole.
Anche se razionalmente lasciare la casa ad entrambi, e cioè permettere che entrambi i coniugi continuano a vivere sotto lo stesso tetto, non può che portare a situazioni non solo di imbarazzo, ma anche di vero e proprio pericolo per l’incolumità psico fisica dei soggetti, atteso che il processo, della durata di circa due o tre anni , comporterà situazioni contrapposte tra i due, la Corte di Cassazione , in numerose occasioni, dopo alcuni diversi orientamenti, ha escluso che il Tribunale possa emettere qualsiasi provvedimento di assegnazione della casa, allorchè non vi siano figli minori affidati o collocati o figli maggiorenni conviventi.
Il Tribunale, quindi, in sede di separazione non potrà emettere alcun provvedimento.
La Suprema Corte infatti, così argomenta “ in tema di separazione personale tra i coniugi , l’articolo 155 c.c. consente al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale sull’immobile ) e cioè a chi sono affidati i figli minori ovvero con chi risultino conviventi i figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Conseguentemente, in caso di mancata emissione del provvedimento di assegnazione , si dovrà applicare la nomativa generale in tema di proprietà esclusiva, oppure quella in tema di scioglimento della comunione in caso di comproprietà tra i coniugi dell’immobile.
In questi casi, il coniuge proprietario esclusivo dell’alloggio , dovrà iniziare una causa separata a tutela del diritto di proprietà chiedendo al Tribunale la condanna al rilascio da parte dell’altro coniuge.
In caso di immobile intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà attivare il procedimento di scioglimento della comunione, potrà quindi richiedere , con altro procedimento giudiziario, la nomina di un consulente del Tribunale che valuti il bene.
Nel caso in cui nessuno dei due chiede l’assegnazione del bene con il pagamento del residuo prezzo dell’altro si disporrà la vendita all’asta al miglior offerente.
Con un orientamento recente,la Suprema Corte ha confermato questo principio statuendo che l’assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge, che dal punto di vista economico è più debole. La stessa tuttavia può essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma comunque considerati non autosufficienti economicamente.
Non basta, dunque, nemmeno essere il coniuge economicamente più debole , neppure se questo elemento è unito alla dichiarazione di addebito da parte del marito .
L’argomento è molto delicato, se si pensa che gli interessi che vengono a scontrarsi diritti contrapposti: da un lato l’esigenza del coniuge non proprietario di continuare ad abitare nella casa che ha rappresentato il centro degli affetti; dall’altro la necessità di tutelare il diritto alla proprietà privata..
La Corte di Cassazione ha accolto quindi, l’orientamento restrittivo precedentemente descritto, ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale non possa considerarsi una misura assistenziale ma adempie soltanto alla finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi. In sintesi, solo l’interesse dei figli è a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita e sono gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di proprietà.
Secondo un’altra massima della Cassazione , quindi , “ solo le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dall’esigenza di tutelare il diritto alla conservazione dell’habitat familiare costituiscono espressioni della funzione sociale della proprietà, così come sancita dall’art. 42 della Costituzione “ ; “ differentemente il provvedimento giudiziale si tradurrebbe in una sorta di espropriazione senza indennizzo per il coniuge estromesso titolare del diritto dominicale “
L’assegnazione quindi, non può sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, in sostituzione dell’assegno di mantenimento , non essendo prevista, in assenza di figli, l’assegnazione della casa coniugale , ai sensi dell’articolo 156 c.c., in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (in questo senso anche un orientamento uniforme delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ).
La mancata possibilità di assegnazione della casa familiare in assenza di figli o in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, si verifica anche, come accennato, nei casi in cui con la sentenza di separazione la moglie ottiene l’addebito a carico del marito , se la abitazione è di proprietà esclusiva del marito (vale a dire se il Giudice abbia ritenuto che il fallimento del matrimonio sia attribuibile al proprietario dell’immobile, come nel caso di comportamento fedifrago da parte di quest’ultimo ) .
Conseguentemente, il coniuge che abbia subìto un tradimento da cui sia derivato l’addebito della separazione a carico dell’ex, non può servirsi di tale motivazione per chiedere al giudice l’assegnazione della casa familiare, se dal matrimonio non sono nati figli e, quindi, la casa torna al legitimo proprietario anche se responsabile della separazione.
L’orientamento restrittivo che esclude in ogni modo l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario nei casi sopra descritti, è stato peraltro confermato anche a livello normativo dall’articolo 155 quater c.c. .
L’unico reale senso attribuibile alla assegnazione della casa familiare è quello di tutela della prole, in quanto ove non vi sia prole convivente questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere, né il legislatore ha ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento , facendo prevalere l’interesse della tutela del coniuge più debole sul diritto reale di godimento relativo all’immobile già sede della casa coniugale.
C’è da sottolineare, comunque, che per quanto concerne la separazione, il coniuge più debole andrà altrimenti tutelato in sede di regolamento economico degli interessi di ciascun membro della coppia, tenendo peraltro conto dell’incidenza sul reddito che la disponibiltià della casa di abitazione , in forze dei sopra descritti diritti, può assumere.
Ciò significa, in parole più semplici, che se il coniuge non proprietario, economicamente più debole e in presenza di una situazione di mancata filiazione o di figli maggiorenni economicamente autosufficienti ( come spesso accade nei casi in cui i coniugi sono anziani ), è costretto a rilasciare la casa coniugale, questo disagio potrà essere supplito con l’aumento dell’eventuale contributo che verrà richiesto e stabilito a titolo di contributo per il mantenimento.
Avv. Francesca Ursoleo
Consulente Legale UPPI Bologna