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Le detrazioni d' imposta sui lavori di ristrutturazione 2015

LE DETRAZIONI D’ IMPOSTA SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 2015

16 Settembre 2015/in Fiscale /da UPPI Bologna
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L’incentivo è previsto per interventi compiuti sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente a destinazione residenziale e consiste in uno sconto Irpef pari al 50%, fino al 31 dicembre 2015.

Il tetto massimo di spesa è fissato in euro 96.000 a cui si possono aggiungere ulteriori 10.000 euro per l’acquisto di mobili per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione e grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A+.

Chi può usufruire della detrazione 50%?

Beneficiari della detrazione IRPEF sono coloro che effettuano le spese per gli interventi, quindi non solo i proprietari dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ma anche i titolari di altri diritti reali, quali:

– nudi proprietari o usufruttuari;
– affittuari o comodatari;
– soci di cooperative divise o indivise;
– il promittente acquirente che abbia già registrato il compromesso, nel quale sia prevista l’ immissione in possesso nell’ immobile.
Può usufruire dell’agevolazione anche il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’immobile.
Ricordiamo, però, che la legge definisce come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Pertanto, nel caso di convivenza more uxorio, è consigliabile stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito per fruire del bonus.

Se l’immobile è in comproprietà, la detrazione spetterà , indipendentemente dalla quota di proprietà, a colui il quale sosterrà le spese.

La Circolare Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17/E ha chiarito come la persona che effettua il bonifico possa essere anche diversa dal beneficiante, cioè colui che fruisce del beneficio fiscale.
È importante, però, indicare correttamente i dati del beneficiante nel bonifico e, naturalmente, questi deve rientrare nelle categorie degli aventi diritto.
Dunque, un padre che paga le spese per la ristrutturaizone di un immobile in cui vive con il figlio può indicare quest’ultimo come beneficiante della detrazione.

Per quali edifici si può usufruire della detrazione 50%?

Il beneficio si può applicare, come detto in precedenza, solo agli immobili a destinazione residenziale e alle loro pertinenze.

Fondamentale rimane che si tratti di interventi su edifici esistenti, quindi risultano esclusi nuove costruzioni e ampliamenti. In quest’ultimo caso si potrà detrarre solo la parte di spesa relativa alla ristrutturazione della porzione di edificio esistente.
Per provare che l’immobile sia esistente è necessario che risulti accatastato o che sia stata presentata domanda di accatastamento.

Il limite di spesa a cui si può applicare la detrazione (attualmente fissato a 96.000 euro) è valido per ogni unità immobiliare.
Ciò significa che, se un contribuente è proprietario di diverse unità immobiliari, può usufruirne nella misura massima per ciascuna di esse.

Ma cosa accade se su una stessa unità immobiliare sono compiuti interventi edilizi a distanza di qualche anno?

La stessa circolare n. 17/E in precedenza citata, ha chiarito che, se gli interventi non consistono in una mera prosecuzione dei lavori iniziati anni prima, si può usufruire nuovamente della detrazione nel limite massimo previsto per il momento in cui viene effettuata la spesa.

Per fare un esempio: Tizio ha realizzato nel 2013 degli interventi di consolidamento strutturale per la propria abitazione, raggiungendo il tetto di spesa detraibile. Nel 2015 intende effettuare un intervento di diversa distribuzione interna dell’alloggio: può usufruire della detrazione, con tutto il tetto di spesa ancora disponibile, perché si tratta di nuovi lavori, non in continuazione con quelli precedenti.

Quali spese possono usufruire della detrazione 50%?

Anche se parliamo genericamente di detrazioni per lavori di ristrutturazione, in realtà con questa parola si indica una tipologia ben precisa di interventi edilizi.

La detrazione è prevista per le seguenti categorie di lavori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Inoltre, per i soli edifici condominiali, è possibile detrarre anche le spese per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni.

Infatti, ci sono alcune tipologie di lavori, quali l’installazione di inferriate o la messa a norma degli impianti che pur essendo di manutenzione ordinaria sono considerati daetraibili. E’ pertanto opportuno, prima di procedere, verificare la possibilità di detrarre le spese.

Le spese detraibili non sono solo quelle relative all’esecuzione dei lavori da parte delle imprese, ma anche quelle relative all’acquisto dei materiali, anche nel caso in cui i lavori si eseguano in proprio.

Altre spese detraibili sono quelle professionali relative a progettazione, perizie, consulenze, rilascio di certificati di conformità dei lavori eseguiti.

Sono detraibili anche tutte le spese per costi vari come oneri concessori, imposte di bollo, diritti di segreteria, eventuali permessi.

La detrazione è estesa alle spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici utilizzati per arredare gli edifici ristrutturati, effettuate dal 6 giugno 2013.

Gli interventi su edifici esistenti possono usufruire anche dell’Iva agevolata al 10%, secondo le modalità illustrate nell’articolo Iva per lavori edili.

Detrazione 50% per atti notarili relativi a pertinenze

Tra gli interventi soggetti a detrazione 50% ci sono anche quelli di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti; essi rientrano a tutti gli effetti tra quelli di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo.
Naturalmente è necessario che la trasformazione in abitazione non comporti un aumento di volume.

Per questo tipo di interventi è necessaria la redazione di un atto notarile per definire il sottotetto come pertinenza dell’abitazione esistente. Questo atto è fondamentale per ottenere la riduzione degli oneri da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire.

Essendo quindi indispensabile per determinare l’importo delle spese detraibili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 118/E del 30 dicembre 2014 che anche l’onorario da corrispondere per la sua redazione al notaio rientra tra i costi ammessi a detrazione 50%.

Ricordiamo invece che le spese notarili relative all’acquisto di immobili ristrutturati non sono ammesse a detrazione, pur essendo tali acquisti detraibili.

Come richiedere la detrazione 50%?

Per ottenere lo sconto IRPEF non è necessario presentare alcuna domanda o richiesta specifica, ma è sufficiente, in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.

È indispensabile, tuttavia, che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, a eccezione di quelli che non possono essere eseguiti con questa modalità, come il pagamento di oneri concessori, diritti di segreteria, bolli, ecc..

Nel bonifico devono essere indicati il codice fiscale del beneficiante e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario.

La causale da indicare è la seguente: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 – Pagamento fattura n. ___ del______ a favore di _______________ partita Iva _________________.
La maggior parte degli istituti di credito ha comunque predisposto una modulistica apposita per la richiesta della detrazione e una procedura analoga per i bonifici effettuati on line, già comprensive della causale specifica.

Tale causale è valida anche per gli interventi di adeguamento sismico, per i quali è prevista un’aliquota di detrazione maggiore, pari al 65%, diversa però da quella relativa agli interventi di riqualificazione energetica.

Nel caso in cui si commetta un errore nell’effettuare il bonifico è possibile evitare di perdere l’incentivo, facendosi restituire la somma versata e ripetendo il pagamento con la modalità corretta.

Quali documenti conservare per la detrazione 50%

Oltre alla copia di fatture e bonifici è importante conservare altri documenti da esibire in caso di controlli.

Innanzitutto bisogna essere in possesso del titolo autorizzativo necessario per eseguire i lavori (a seconda dell’entità dell’intervento si potrà trattare di Permesso di Costruire, DIA, SCIA o CILA).

Per i lavori di attività edilizia libera, per i quali non è previsto alcun titolo, è necessario predisporre un’autocertificazione in cui si indichi la data di inizio dei lavori e si dichiari che i lavori per i quali si chiede la detrazione siano tra quelli agevolabili.
Tale autocertificazione non deve essere presentata ad alcun ente, ma semplicemente conservata per eventuali controlli.
Tuttavia è consigliabile farne protocollare una copia al Comune per avere una prova di data certa.

Nel caso in cui intervenga più di una impresa, anche non contemporaneamente, deve essere inviata all’ASL competente, con raccomandata A.R., una comunicazione contenente i seguenti dati:

– generalità del committente e ubicazione dei lavori;
– descrizione dell’intervento da realizzare;
– nominativo dell’impresa esecutrice con esplicita assunzione di responsabilità della stessa di rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– data di inizio dei lavori.

Altri documenti da conservare sono:
– domanda di accatastamento, nel caso in cui l’immobile non sia ancora censito;
– ricevute di pagamento ICI o IMU, se dovuta;
– delibera assembleare di approvazione dei lavori per i lavori condominiali e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati da altri soggetti, diversi dai familiari conviventi.
Gli uffici dell’ associazione sono a disposizione degli associati per fornire maggiori chiarimenti in merito.

Claudio Contini
Segretario Generale

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