Separazione e spese condominiali
Se marito e moglie si separano, a chi tocca pagare le spese di manutenzione, quelle condominiali e le imposte sull’immobile, all’assegantario del domicilio coniugale o al proprietario, se trattasi di proprietà esclusiva?
E’ questo un tema che genera molte controversie tra coniugi separati, soprattutto quando il proprietario esclusivo dell’immobile sia solo uno dei due.
Quando non previste espressamente nella sentenza di separazione e divorzio, poiché l’assegnazione della casa dal coniuge proprietario al coniuge assegnatario non trasferisce alcun diritto reale sulla abitazione, che resta in capo al proprietario, si fa più facilmente riferimento alle cosiddette spese ordinarie e straordinarie , così come anche considerate tra proprietario e inquilino.
Poiché il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale non ne è il proprietario, egli dovrà versare le quote per spese ordinarie, quelle di uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie che riguardano la conservazione dei beni dovrebbero essere a carico del proprietario ( facciate, ricostruzioni, ascensore).
In questo senso si è anche espressa la Corte di Cassazione , a partire dalla sentenza n° 18745/2005 , più precisamente affermando che :” in tema di separazione personale, qualora il Giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione non si estende alle spese correlate a detto uso ( ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), quindi simili spese – in mancanza di provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario”.
Nel caso, invece, di comproprietà degli ex coniugi della casa familiare, il coniuge assegnatario dovrà ugualmente accollarsi le spese ordinarie, ma quelle straordinarie dovranno essere ripartite in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.
In questo ultimo caso, i coniugi continuano a restare comproprietari dell’immobile e restano “condomini “ allo stesso modo in cui lo erano prima di separarsi.
L’Amministratore può venire a conoscenza della avvenuta separazione dei coniugi condomini comproprietari solo a mezzo di comunicazione ricevuta da parte degli interessati.
Avutane notizia, l’Amministratore dovrà inviare,a partire da quel momento, le convocazioni di assemblea ai coniugi separatamente, ai loro rispettivi indirizzi.
I comproprietari di una unità immobiliare, sempre in caso di assegnazione dell’immobile a titolo di domicilio ex coniugale, continuano a rispondere in solido tra loro alle obbligazioni condominiali.
Ciò significa che, in caso di insolvenza di una delle parti, l’Amministratore di Condominio potrà sempre rivolgersi all’altra, che rimane in ogni caso debitore solidale.
Qualsiasi decreto o sentenza di separazione fa stato solo nei confronti delle parti e non dei terzi, ivi compreso il Condominio, nel senso che , se il coniuge non assegnatario, a causa di inadempimento da parte del coniuge assegnatario, si trova costretto a versare alcune quote relative a spese a lui non spettanti, potrà legittimamente chiedere a sua volta il recupero di dette spese nei confronti del coniuge assegnatario, ma non potrà rifiutare il pagamento al Condominio creditore.
La ripartizione delle spese sopra descritta vale anche per le pertinenze dell’immobile ex casa coniugale, quali la cantina e il box, che devono seguire le sorti della casa principale, anche se , ferme restando le esigenze di tutela dei figli, può capitare che il Giudice non proceda ad una assegnazione automatica del box,effettuando una valutazione del caso concreto se, ad esempio, sia necessario valorizzare le esigenze di lavoro del coniuge non assegnatario della casa, per esempio quando, a mero titolo esemplificativo, detto coniugei abbia riposto nel box gli strumenti da lavoro, oppure nel caso in cui sia conveniente per entrambi affittare a terze persone il box per incrementare il reddito della famiglia.
Per quanto riguarda le imposte sull’immobile , pur essendo al momento sospeso il pagamento della rata IMU, si sottolinea che, per qualunque tipologia di imposta debba essere introdotta o reintrodotta, l’IMU ha equiparato il diritto di abitazione dell’immobile assegnato dal Giudice al diritto reale di abitazione, trasferendo tale obbligo a chi occupa l’appartamento a prescindere dal fatto che ne sia proprietario o che ne possieda una quota.
Conseguentemente, mentre per l’ICI era stato in passato previsto l’obbligo di pagamento per entrambi i proprietari, oppure del proprietario esclusivo anche per la casa abitata dall’ex coniuge, ora , per quanto sopra detto, sarà sempre e solo l’assegnatario dell’abitazione ad accollarsi i relativi oneri di tassazione.
Detta ripartizione , salvo diverse determinazioni da parte del Legislatore e nel silenzio dello stesso, dovrebbe essere mantenuta anche per il futuro.
Avv. Francesca Ursoleo
Consulente legale UPPI