• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Gli orientamenti dei giudici giugno 2014

GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Giugno 2014

25 Giugno 2014/in Fiscale, Legale /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

1) LOCAZIONE:
La Corte Costituzionale annulla il canone sanzionatorio.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 50 del 2014
-La Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011 sollevata da vari tribunali italiani, tra i quali quello di Salerno, di Palermo, di Firenze, di Roma – nella sezione distaccata di Ostia – e di Genova, avuto riguardo alla violazione degli articoli 2, 3, 42, 53, 70, 76 e 97 della Costituzione.
-La Consulta, con la sentenza depositata nel mese di marzo u.s., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega della norma sopra indicata che così statuiva:
“[..]ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a)la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’art. 2 co. 1 della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
-La dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla consulta rende così la norma inefficace ex-tunc e, quindi, estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte.
Per la regolamentazione di tali rapporti si attendono ora le pronunce dei giudici di merito.
2) CONDOMINIO:
Parcheggi irregolari: è legittima la delibera che approva la sanzione regolamentare della rimozione forzata con spese a carico del proprietario? No
Cassazione Civile del 16.01.2014 n. 820
La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ritenuto illegittima la sanzione regolamentare approvata con delibera assembleare che prevedeva la “rimozione dell’auto non in regola a spese del proprietario”.
In relazione a siffatte sanzioni la Corte ha avuto occasione di precisare quanto segue: qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall’art. 70 disp. att. c.c., la previsione di una “sanzione pecuniaria”, avente natura di pena privata, a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere a pena di nullità, superiore alla misura prevista dallo stesso art. 70 [..]. A maggior ragione, dunque, non si può ritenere che sia consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente “afflittive”, ciò che sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di “autotutela”.
3) CONDOMINIO :
Tapis Roulant: quando il disturbo non è reato.
Corte di Cassazione, I Sezione penale, sentenza n. 17725 del 2014
Il caso, arrivato in Corte di Cassazione, riguarda un condomino che, stanco del rumore causato dal tapis roulant del vicino del piano superiore, lo aveva denunciato penalmente. In conseguenza di detta denuncia il tribunale adito aveva condannato il condomino sportivo al pagamento di un’ammenda e al risarcimento del danno in ragione dell’art. 659 Codice Penale, che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Avverso tale sentenza l’imputato aveva allora proposto ricorso in Cassazione.
La consulta, pronunciatasi al riguardo, ha ritenuto fondato il ricorso del “maratoneta casalingo” affermando che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 659 c.p., trattandosi di reato a pericolo presunto, pur non essendo necessaria la prova dell’effettivo disturbo a più persone, occorre la sussistenza della idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. Nella specie, invero, il tribunale, pur affermando la necessità di tale presupposto, non dava atto della accertata sussistenza di elementi dai quali poteva trarsi la cd. diffusività del rumore derivante dall’uso del tapis roulant, evidenziando, anzi, che gli appartamenti vicini a quelli del ricorrente non erano abitati e che al piano sottostante vi era solo la persona offesa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata per insussistenza del fatto contestato al “maratoneta”.

4)CONDOMINIO
Infiltrazioni dal terrazzo: il cattivo funzionamento dell’impianto di irrigazione non scusa!
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014 n° 15956
In questo caso la Cassazione si è pronunciata su una questione che da sempre è oggetto di lite tra condomini: le infiltrazioni dal terrazzo. Nel caso di specie, il condomino del piano sottostante lamentava la caduta di acqua mista a terriccio che imbrattava il davanzale, i vetri ed il resto dell’arredamento. Al condomino imbrattatore veniva contestato il reato di cui all’articolo 674 Codice Penale, che prevede quanto segue: “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a ad mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il comportamento censurabile ai sensi dell’articolo 674 Codice Penale, fosse stato effettivamente posto in essere. Già in primo grado, infatti, il giudice aveva accertato che i disagi erano stati lamentati più volte da parte del condomino del piano inferiore. Lo stesso amministratore confermava di aver personalmente verificato l’esistenza delle infiltrazioni. Il ricorrente, a sua difesa, aveva portato solamente l’elemento del cattivo funzionamento dell’impianto di irrigazione. A parere dei giudici tale elemento non era in grado di eliminare l’elemento necessario per la configurazione della responsabilità, nel caso di specie dolo specifico, in quanto il ricorrente era consapevole dei danni che stava provocando la sua condotta e, nonostante tutto, non aveva fatto nulla per attivarsi ed interrompere la fuoriuscita d’acqua che, incontrollata, si infiltrava nell’appartamento sottostante. Inoltre, era stato specificato, come la norma ricomprenda una serie molto ampia di condotte censurabili, tra le quali quella del caso di specie rientra necessariamente. Per tali ragioni, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente “imbrattatore”.

* * *
Alla prossima rassegna!

Acc.Rosalia Del Vecchio

Delegazione UPPI Castel Maggiore

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  • sfratto-esecutivo-696x464
    IMU: la Corte Costituzionale ripristina la doppia…
  • Gli orientamenti dei giudici dicembre 2013
    GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Dicembre 2013
  • Sanzioni per omessa registrazione dei contratti: norma incostituzionale?
    SANZIONI PER OMESSA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI:…
  • La locazione abitativa transitoria: contratto breve si
    La locazione abitativa transitoria: contratto breve…
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Tags: Orientamento dei giudici
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2020/10/Gli-orientamenti-dei-giudici-giugno-2014.jpg 960 1280 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2014-06-25 09:27:142020-12-14 08:38:52GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Giugno 2014
Potrebbero interessarti
Gli orientamenti dei giudici marzo 2014 GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Marzo 2014
Gli orientamenti dei giudici dicembre 2016 GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI DICEMBRE 2016
Gli orientamenti dei giudici marzo 2015 GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI MARZO 2015
Orientamenti dei giudici - dicembre 2019 ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – DICEMBRE 2019
Orientamenti dei giudici - dicembre 2018 ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – DICEMBRE 2018
Orientamenti dei giudici - giugno 2019 ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – GIUGNO 2019
Gli orientamenti dei giudici dicembre 2016 GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI DICEMBRE 2016
Orientamenti dei giudici - settembre 2018 ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – SETTEMBRE 2018

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: Separazione e spese condominiali Collegamento a: Separazione e spese condominiali Separazione e spese condominialiSeparazione e spese condominialiCollegamento a: LOCARE A USO UFFICIO UN IMMOBILE «ABITATIVO» Collegamento a: LOCARE A USO UFFICIO UN IMMOBILE «ABITATIVO» Locare a uso ufficio un immobile «abitativo»LOCARE A USO UFFICIO UN IMMOBILE «ABITATIVO»
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®