Gli orientamenti dei giudici giugno 2014

GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Giugno 2014

1) LOCAZIONE:
La Corte Costituzionale annulla il canone sanzionatorio.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 50 del 2014
-La Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011 sollevata da vari tribunali italiani, tra i quali quello di Salerno, di Palermo, di Firenze, di Roma – nella sezione distaccata di Ostia – e di Genova, avuto riguardo alla violazione degli articoli 2, 3, 42, 53, 70, 76 e 97 della Costituzione.
-La Consulta, con la sentenza depositata nel mese di marzo u.s., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega della norma sopra indicata che così statuiva:
“[..]ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a)la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’art. 2 co. 1 della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
-La dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla consulta rende così la norma inefficace ex-tunc e, quindi, estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte.
Per la regolamentazione di tali rapporti si attendono ora le pronunce dei giudici di merito.
2) CONDOMINIO:
Parcheggi irregolari: è legittima la delibera che approva la sanzione regolamentare della rimozione forzata con spese a carico del proprietario? No
Cassazione Civile del 16.01.2014 n. 820
La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ritenuto illegittima la sanzione regolamentare approvata con delibera assembleare che prevedeva la “rimozione dell’auto non in regola a spese del proprietario”.
In relazione a siffatte sanzioni la Corte ha avuto occasione di precisare quanto segue: qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall’art. 70 disp. att. c.c., la previsione di una “sanzione pecuniaria”, avente natura di pena privata, a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere a pena di nullità, superiore alla misura prevista dallo stesso art. 70 [..]. A maggior ragione, dunque, non si può ritenere che sia consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente “afflittive”, ciò che sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di “autotutela”.
3) CONDOMINIO :
Tapis Roulant: quando il disturbo non è reato.
Corte di Cassazione, I Sezione penale, sentenza n. 17725 del 2014
Il caso, arrivato in Corte di Cassazione, riguarda un condomino che, stanco del rumore causato dal tapis roulant del vicino del piano superiore, lo aveva denunciato penalmente. In conseguenza di detta denuncia il tribunale adito aveva condannato il condomino sportivo al pagamento di un’ammenda e al risarcimento del danno in ragione dell’art. 659 Codice Penale, che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Avverso tale sentenza l’imputato aveva allora proposto ricorso in Cassazione.
La consulta, pronunciatasi al riguardo, ha ritenuto fondato il ricorso del “maratoneta casalingo” affermando che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 659 c.p., trattandosi di reato a pericolo presunto, pur non essendo necessaria la prova dell’effettivo disturbo a più persone, occorre la sussistenza della idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. Nella specie, invero, il tribunale, pur affermando la necessità di tale presupposto, non dava atto della accertata sussistenza di elementi dai quali poteva trarsi la cd. diffusività del rumore derivante dall’uso del tapis roulant, evidenziando, anzi, che gli appartamenti vicini a quelli del ricorrente non erano abitati e che al piano sottostante vi era solo la persona offesa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata per insussistenza del fatto contestato al “maratoneta”.

4)CONDOMINIO
Infiltrazioni dal terrazzo: il cattivo funzionamento dell’impianto di irrigazione non scusa!
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014 n° 15956
In questo caso la Cassazione si è pronunciata su una questione che da sempre è oggetto di lite tra condomini: le infiltrazioni dal terrazzo. Nel caso di specie, il condomino del piano sottostante lamentava la caduta di acqua mista a terriccio che imbrattava il davanzale, i vetri ed il resto dell’arredamento. Al condomino imbrattatore veniva contestato il reato di cui all’articolo 674 Codice Penale, che prevede quanto segue: “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a ad mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il comportamento censurabile ai sensi dell’articolo 674 Codice Penale, fosse stato effettivamente posto in essere. Già in primo grado, infatti, il giudice aveva accertato che i disagi erano stati lamentati più volte da parte del condomino del piano inferiore. Lo stesso amministratore confermava di aver personalmente verificato l’esistenza delle infiltrazioni. Il ricorrente, a sua difesa, aveva portato solamente l’elemento del cattivo funzionamento dell’impianto di irrigazione. A parere dei giudici tale elemento non era in grado di eliminare l’elemento necessario per la configurazione della responsabilità, nel caso di specie dolo specifico, in quanto il ricorrente era consapevole dei danni che stava provocando la sua condotta e, nonostante tutto, non aveva fatto nulla per attivarsi ed interrompere la fuoriuscita d’acqua che, incontrollata, si infiltrava nell’appartamento sottostante. Inoltre, era stato specificato, come la norma ricomprenda una serie molto ampia di condotte censurabili, tra le quali quella del caso di specie rientra necessariamente. Per tali ragioni, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente “imbrattatore”.

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Alla prossima rassegna!

Acc.Rosalia Del Vecchio

Delegazione UPPI Castel Maggiore