GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Marzo 2014
1)CONDOMINIO:
E’ legittima la delibera che vieta in generale l’apertura di varchi nel muro comune per l’accesso ad una corte comune?
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 04/12/2013 n. 27233
La Cassazione con la pronuncia in esame, ha fornito una risposta affermativa al quesito sopra enunciato: le deliberazioni assembleari condominiali (con le necessarie maggioranze) o lo stesso regolamento condominiale possono limitare l’uso delle parti comuni.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’articolo 1102 c.c. il quale prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto” svolge una funzione soltanto sussidiaria, opera cioè soltanto laddove non esista un regolamento o una valida delibera che disponga diversamente. La Cassazione ha affermato, dunque, che l’art. 1102 c.c. non pone una norma inderogabile, ragion per cui i suoi limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da apposite delibere adottate con i “quorum” prescritti dalla legge.
L’unico limite della legittima “autodisciplina condominiale” è rappresentato dalla previsione del divieto sostanziale di utilizzazione generalizzata delle parti comuni; nel caso in cui, invece, l’assemblea condominiale (con le prescritte maggioranze) adotti una delibera che vieti soltanto un uso specifico (come quello dedotto nella fattispecie oggetto della controversia, attinente alla sola apertura di nuovi accessi nel muro comune) la stessa deliberazione deve ritenersi legittima (si veda in senso conforme Cassazione n. 2904 del 1976).
2) LOCAZIONE:
Legittima anche nelle locazioni abitative la pattuizione contrattuale di aumento graduale del canone.
Tribunale civile di Milano- Sentenza del 04/03/2013.
Il Tribunale di Milano che, almeno per il momento, a quanto consta alla scrivente, pare essere l’unico Tribunale ad avere affrontato la questione dell’aumento graduale del canone nelle locazioni abitative, ha ritenuto valida la suddetta pattuizione.
Nel caso esaminato, era stato pattuito in favore del conduttore, che si era assunto l’onere di provvedere ad ingenti spese di ristrutturazione (a carico del locatore), un canone iniziale più basso suscettibile di aumento nel futuro.
Il giudice milanese ha ritenuto valida la clausola in questione, in primis, in quanto nella materia deve ritenersi sovrana la volontà delle parti senza che il Giudice possa sindacare i motivi che le hanno portate a determinarsi in un modo anziché in un altro; in secundis, in quanto la previsione di un canone in misura differenziata può trovare giustificazione in relazione a determinati fatti o vicende che hanno avuto incidenza sulla funzione economica e sull’equilibrio sinallagmatico dell’intero rapporto, quali possono essere particolari esigenze del conduttore.
Giova poi ricordare che in materia di locazioni non abitative, sulla validità della clausola di aumento graduale del canone si è invece già espressa la giurisprudenza di legittimità: la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto è legittima a condizione che l’aumento sia ancorato ad elementi predeterminati ed idonei ad influire sull’equilibrio del sinallagma contrattuale, ovvero appaia giustificata la riduzione del canone per un limitato periodo iniziale, salvo che la suddetta clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all’articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 circa le modalità e la misura di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta (Cassazione 17 maggio 2011 n. 10834).
3) LITI E BAGARRE IN CONDOMINIO
Quando il dispetto diventa reato
Cassazione penale, sez. V sentenza 26.09.2013 n. 39933
Per la Cassazione integra gli estremi del reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bic c.p. il comportamento di colui che commetta reiterati atti di molestie in danno del fratello (questo il caso specifico) insozzando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, anche escrementi nel caso specifico, cagionandogli in tal modo un perdurante stato di ansia e il fondato pericolo per la propria incolumità al punto da indurlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi rinunciando a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi.
Cassazione penale, sez. III sentenza 07.02/11/04/2013 n. 16459
Per la Cassazione integra gli estremi del reato di cui all’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose, atte ad offendere ed imbrattare o molestare le persone, colui che arrechi molestia ad una condomina del medesimo stabile gettandogli, nel piano sottostante ove è l’appartamento di quest’ultima, rifiuti quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi quale candeggina.
Cassazione penale, 24.09.2013 n. 39197
Per la Cassazione integra gli estremi del reato di molestie ex-art. 660 c.p. il vicino che, covando rancore per una vecchia lite in tribunale, lavi e pulisca reiteratamente pianerottolo e scale condominiali con detersivi che causano allergie all’altro condomino, ben consapevole di detta circostanza avendo ricevute, peraltro, esplicite richieste di utilizzare prodotti meno irritanti.
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Alla prossima rassegna!
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castelmaggiore