ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – SETTEMBRE 2017
CONDOMINIO
1)Liti in condominio. Il dissenso dalla lite è sempre ammesso?
No (Sentenza Cassazione 7095/2017)
La Cassazione con la pronuncia in esame ha statuito che «la difesa in giudizio delle delibere dell’assemblea impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, ai sensi dell’art. 1131 c.c.».
In tali casi, dunque, non è ammesso il dissenso dalla lite e il condomino potrà solo ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, in base all’art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa (nei limiti temporali, è da ritenere, previsti dall’art. 1137 c.c).
Il Collegio ha sottolineato la natura collettiva del mandato attribuito dalla legge all’amministratore: il condomino dissenziente «al di fuori dei descritti percorsi legali, non ha la facoltà di agire in proprio contro l’amministratore (salvo il ben diverso caso dell’iniziativa di revoca giudiziale ex art. 1129 c.c.) ogni qual volta ritenga la condotta di lui non consona ai propri interessi, perché ciò contrasta con la natura collettiva del mandato ex lege che compete all’amministratore».
In sintesi, dunque, il dissenso della lite non potrà essere esercitato ogni qual volta non sia stata l’assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto art. 1132 c.c.. : in tali casi il condomino dissenziente dovrà soggiacere alla regola maggioritaria.
2) Barbecue in condominio:vi è pericolo per la salute?
Il quesito. È sempre possibile installare un barbecue in condominio? No (Sentenza Corte di Cassazione, Sentenza n. 15547 del 2017).
La risposta della Cassazione. . Per l’art. 890 c.c. chi vuole fabbricare forni o camini deve rispettare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Tale norma, precisa il Collegio, va letta nel senso di considerare le cose elencate (es. forni) come gravate da una presunzione assoluta di nocività o pericolosità che prescinde da un accertamento concreto nel caso vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata solo ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno al fondo del vicino.
La Corte ha poi precisato che la presunzione che deve essere superata non è una presunzione di danno ma una presunzione di pericolo e prescinde dall’accertamento in concreto del danno dovendo essere valutata in concreto la pericolosità del forno anche non in attività.
Nel caso in esame, sulla pericolosità del forno in questione non vi sono stati dubbi di sorta anche in considerazione del fatto che il carbone, di cui sarebbe stato alimentato il contestato barbecue, è notoriamente nocivo per la salute.
Al proprietario del forno ne è stato dunque inibito l’uso.
3) Lastrico solare.
Il quesito. Si possono collocare mobili, fiori e attrezzatura da giardino sul lastrico solare?
La risposta della Cassazione. Sì. (Corte di Cassazione, sentenza n. 16260/2017).
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di una condomina, ha confermato che le opere realizzate dalla stessa sul lastrico solare nella porzione accessibile dal suo solo appartamento non rappresentavano una modifica della destinazione del bene comune (lastrico solare) e quindi un illecito.
I giudici hanno infatti ribadito il consolidato principio secondo il quale “ il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non configura ex se una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato” – il lastrico era accessibile infatti solo dagli appartamenti di proprietà esclusiva -.
E ancora “Perché le opere realizzate da […] sul lastrico solare comune, al servizio esclusivo del proprio appartamento, concretino un atto di utilizzazione della cosa comune non consentita dall’art. 1102 c.c., occorre accertare se la collocazione dei denunciati manufatti abbia comportato una definitiva sottrazione della relativa porzione di bene comune ad ogni possibilità di futura utilizzazione degli altri condomini con limitazione del piano di calpestio e compromissione della sua funzione di copertura e protezione delle sottostanti unità immobiliari; ovvero se, al contrario, la non significativa portata delle modifiche realizzate e l’adeguatezza dell’intervento abbiano lasciato intatta la destinazione principale del bene”
4) Parenti serpenti : quando “sparlare” diventa reato..
Il quesito. Accusa la vedova di avere sposato il marito per soldi : è diffamazione?
La risposta della Cassazione. Sì(Corte di Cassazione, sentenza n. 31434/2017) . Secondo la Corte dire che una persona si è sposata con l’anziano parente facoltoso solo per acquisire la condizione di moglie e poi vedova e quindi per interesse ha un intrinseco valore offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale.
Secondo i giudici, infatti, “l’attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati […].
Dunque le parole usate nei confronti di (omissis), incentrate sulla ipotizzata strumentalizzazione da parte sua del matrimonio a scopo di lucro, hanno avuto una potenzialità lesiva non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignità e dalla considerazione da parte della comunità sociale in cui è inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti”. E così la parente pettegola è stata condannata!
5) Immissioni rumorose: è risarcibile solo il danno biologico documentato?La Cassazione dice no.(Sentenza Sezioni Unite n. 2611/2017).
La Suprema Corte, nel pronunciarsi su un caso che ha visto la condanna di un amministrazione comunale per omissione dei doveri di vigilanza nei confronti di una famiglia che lamentava danni da immissioni rumorose, ha statuito che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo , norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (Cassazione Sez. 3 n. 26899/2014); ne consegue che la prova del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza. Nel caso in esame la dimostrazione è stata ricavata dall’esame della natura e dell’entità delle immissioni sonore e luminose.
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castel Maggiore