La dissociazione dalle liti in condominio
Un argomento che interessa la vita condominiale, visto l’enorme carico di liti pendenti presso i tribunali italiani, è quello della dissociazione dalle liti in condominio.
Un articolo del Codice Civile permette ai condomini di separare la propria responsabilità, in caso di liti condominiali, in caso di soccombenza.L’articolo in questione è il 1132 del Codice Civile che testualmente recita:“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.”Come premessa bisogna evidenziare che per applicare l’articolo in questione l’assemblea del condominio deve avere deliberato la lite (il quorum previsto per la delibera è quello ex art. 1136 secondo comma – maggioranza degli intervenuti in assemblea che raggiungano almeno la metà del valore dell’edificio), che il condomino che voglia avvalersi dei dettami dell’art. 1132 sia dissenziente alla delibera oppure sia assente.Pena la decadenza al diritto di dissociazione entro 30 giorni dalla data in cui il condomino ne viene a conoscenza (la data dell’assemblea per coloro presenti e la data di ricezione del verbale per coloro assenti) lo stesso dovrà fare pervenire all’amministratore atto notificato ove dichiara il proprio diritto di dissociarsi dalla lite deliberata.Non essendo di fatto precisato come deve essere fatta la notifica si consiglia a coloro che vogliano avvalersi di questo diritto di utilizzare un mezzo che possa provare il proprio diritto e che i termini per non incorrere nella decadenza siano stati rispettati.Ci si può tranquillamente avvalere di una raccomandata con ricevuta di ritorno (meglio sarebbe un piego raccomandato) visto che la giurisprudenza ritiene valida la dichiarazione di dissenso e dissociazione con tale mezzo.Veniamo al punto dolente della questione ovvero i costi da sostenere per la lite, come ed a chi andranno addebitati.L’articolo 1132 indica che il condomino dissenziente è esonerato dal partecipare alle refusione delle spese di giudizio in favore della controparte qualora laUn articolo del Codice Civile permette ai condomini di separare la propria responsabilità, in caso di liti condominiali, in caso diUn articolo del Codice Civile permette ai condomini di separare la propria responsabilità, in caso di liti condominiali, in caso di soccombenza.L’articolo in questione è il 1132 del Codice Civile che testualmente recita:“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.”Come premessa bisogna evidenziare che per applicare l’articolo in questione l’assemblea del condominio deve avere deliberato la lite (il quorum previsto per la delibera è quello ex art. 1136 secondo comma – maggioranza degli intervenuti in assemblea che raggiungano almeno la metà del valore dell’edificio), che il condomino che voglia avvalersi dei dettami dell’art. 1132 sia dissenziente alla delibera oppure sia assente.Pena la decadenza al diritto di dissociazione entro 30 giorni dalla data in cui il condomino ne viene a conoscenza (la data dell’assemblea per coloro presenti e la data di ricezione del verbale per coloro assenti) lo stesso dovrà fare pervenire all’amministratore atto notificato ove dichiara il proprio diritto di dissociarsi dalla lite deliberata.Non essendo di fatto precisato come deve essere fatta la notifica si consiglia a coloro che vogliano avvalersi di questo diritto di utilizzare un mezzo che possa provare il proprio diritto e che i termini per non incorrere nella decadenza siano stati rispettati.Ci si può tranquillamente avvalere di una raccomandata con ricevuta di ritorno (meglio sarebbe un piego raccomandato) visto che la giurisprudenza ritiene valida la dichiarazione di dissenso e dissociazione con tale mezzo.Veniamo al punto dolente della questione ovvero i costi da sostenere per la lite, come ed a chi andranno addebitati.L’articolo 1132 indica che il condomino dissenziente è esonerato dal partecipare alle refusione delle spese di giudizio in favore della controparte qualora la lite stessa sia stata sfavorevole per il condominio.Ne consegue che i costi che il condominio dovrà rifondere al legale per la difesa nella causa dovranno essere sostenute anche dal condomino dissenziente.La Corte di Cassazione in proposito ha confermato quanto indicato sopra nella sentenza n. 15360 del 05/12/2001 evidenziando che l’articolo 1132 sia una norma di carattere derogatorio e quindi eccezionale e che l’operatività dello stesso non va oltre l’esonero del dissenziente di partecipare alle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il condominio.Ha confermato anche l’aspetto che il dissenziente deve partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ed inoltre ha evidenziato che rimane regolato dalla normativa generale sulle obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun condomino quindi anche il condomino dissenziente.
In relazione all’ultima indicazione data dalla Corte di Cassazione si intende che la separazione delle responsabilità vale solamente nei rapporti interni tra i condomini e non nei confronti della controparte che potrà quindi agire, per rientrare di quanto liquidato in fase di sentenza, anche nei confronti del condomino dissociato.Naturalmente il condomino dissenziente, nel rispetto di quanto indicato nell’articolo 1132 Codice Civile, potrà rivalersi sugli altri condomini per quanto avrà dovuto eventualmente pagare alla controparte vittoriosa .Geom. MARCO PAGANELLIConsulente Condominiale UPPI soccombenza.L’articolo in questione è il 1132 del Codice Civile che testualmente recita:“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.”Come premessa bisogna evidenziare che per applicare l’articolo in questione l’assemblea del condominio deve avere deliberato la lite (il quorum previsto per la delibera è quello ex art. 1136 secondo comma – maggioranza degli intervenuti in assemblea che raggiungano almeno la metà del valore dell’edificio), che il condomino che voglia avvalersi dei dettami dell’art. 1132 sia dissenziente alla delibera oppure sia assente.Pena la decadenza al diritto di dissociazione entro 30 giorni dalla data in cui il condomino ne viene a conoscenza (la data dell’assemblea per coloro presenti e la data di ricezione del verbale per coloro assenti) lo stesso dovrà fare pervenire all’amministratore atto notificato ove dichiara il proprio diritto di dissociarsi dalla lite deliberata.Non essendo di fatto precisato come deve essere fatta la notifica si consiglia a coloro che vogliano avvalersi di questo diritto di utilizzare un mezzo che possa provare il proprio diritto e che i termini per non incorrere nella decadenza siano stati rispettati.Ci si può tranquillamente avvalere di una raccomandata con ricevuta di ritorno (meglio sarebbe un piego raccomandato) visto che la giurisprudenza ritiene valida la dichiarazione di dissenso e dissociazione con tale mezzo.Veniamo al punto dolente della questione ovvero i costi da sostenere per la lite, come ed a chi andranno addebitati.L’articolo 1132 indica che il condomino dissenziente è esonerato dal partecipare alle refusione delle spese di giudizio in favore della controparte qualora la lite stessa sia stata sfavorevole per il condominio. Ne consegue che i costi che il condominio dovrà rifondere al legale per la difesa nella causa dovranno essere sostenute anche dal condomino dissenziente.La Corte di Cassazione in proposito ha confermato quanto indicato sopra nella sentenza n. 15360 del 05/12/2001 evidenziando che l’articolo 1132 sia una norma di carattere derogatorio e quindi eccezionale e che l’operatività dello stesso non va oltre l’esonero del dissenziente di partecipare alle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il condominio.Ha confermato anche l’aspetto che il dissenziente deve partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ed inoltre ha evidenziato che rimane regolato dalla normativa generale sulle obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun condomino quindi anche il condomino dissenziente.
In relazione all’ultima indicazione data dalla Corte di Cassazione si intende che la separazione delle responsabilità vale solamente nei rapporti interni tra i condomini e non nei confronti della controparte che potrà quindi agire, per rientrare di quanto liquidato in fase di sentenza, anche nei confronti del condomino dissociato.Naturalmente il condomino dissenziente, nel rispetto di quanto indicato nell’articolo 1132 Codice Civile, potrà rivalersi sugli altri condomini per quanto avrà dovuto eventualmente pagare alla controparte vittoriosa .Geom. MARCO PAGANELLIConsulente Condominiale UPPI lite stessa sia stata sfavorevole per il condominio.Ne consegue che i costi che il condominio dovrà rifondere al legale per la difesa nella causa dovranno essere sostenute anche dal condomino dissenziente.La Corte di Cassazione in proposito ha confermato quanto indicato sopra nella sentenza n. 15360 del 05/12/2001 evidenziando che l’articolo 1132 sia una norma di carattere derogatorio e quindi eccezionale e che l’operatività dello stesso non va oltre l’esonero del dissenziente di partecipare alle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il condominio.Ha confermato anche l’aspetto che il dissenziente deve partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ed inoltre ha evidenziato che rimane regolato dalla normativa generale sulle obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun condomino quindi anche il condomino dissenziente.
In relazione all’ultima indicazione data dalla Corte di Cassazione si intende che la separazione delle responsabilità vale solamente nei rapporti interni tra i condomini e non nei confronti della controparte che potrà quindi agire, per rientrare di quanto liquidato in fase di sentenza, anche nei confronti del condomino dissociato.Naturalmente il condomino dissenziente, nel rispetto di quanto indicato nell’articolo 1132 Codice Civile, potrà rivalersi sugli altri condomini per quanto avrà dovuto eventualmente pagare alla controparte vittoriosa.
Geom. MARCO PAGANELLI
Consulente Condominiale UPPI