GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI SETTEMBRE 2016
LOCAZIONE
Si può concedere in locazione l’immobile pignorato?
Nel caso di immobile pignorato, il proprietario può concederlo in locazione e pretendere il pagamento dei relativi canoni?
La risposta della Cassazione (Sentenza n.13216/2016). No. “Il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella del pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del giudice.”
LOCAZIONE
Il contratto di locazione verbale è nullo?
Si : il Tribunale di Verona (Sentenza n. 170 del 26.01.2016) recepisce per la prima volta l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite 2015.
Il Tribunale di Verona con la pronuncia in esame ha richiamato quanto è stato affermato dall’ultima pronuncia in materia della Cassazione a Sez. Unite con la Sentenza del 17 settembre 2015, n. 18214, ove è stato precisato che ““il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale; fa eccezione l’ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore”.
Pertanto, conformemente a quanto delineato dalla Suprema Corte a Sez. Un., ai sensi dell’art. 1 comma 4 1. 431/98 per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta; il conduttore può si ottenere la riconduzione della locazione di fatto (invalida) alle condizioni di un valido contratto del tipo legale (art. 2 I. 431/98) ma solo nel caso in cui il locatore “abbia preteso” l’instaurazione di un rapporto solo di fatto (subito da parte del conduttore contro la sua volontà). Nel caso sottoposo all’esame del Tribunale alcuna deduzione, ancor prima di alcuna prova, è risultata essere stata proposta sul punto dal convenuto-inquilino.Conseguentemente il Tribunale adito, conformemente all’evoluzione legislativa e in principio della pronunzia della Suprema Corte a Sez. Unite del 2015, ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di locazione verbale dell’immobile; per l’effetto, ha condannato il convenuto al rilascio immediato e al risarcimento del danno dell’occupazione sine titulo
CONDOMINIO
Lancio di immondizia dai piani superiori del condominio su terrazzo di proprietà esclusiva: il danno è risarcibile dal condominio o dal suo amministratore?
La risposta della Cassazione (Ordinanza Cassazione n.15662/2016)
No, perché manca l’individuazione del responsabile. I giudici della Suprema Corte sul ricorso proposto dalla danneggiata per avere la Corte d’Appello escluso la sussistenza della pretesa responsabilità del condominio e/o dell’amministratore condominiale in ordine ai danni lamentati hanno così statuito: “il motivo del ricorso appare manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno puntualmente spiegato -con motivazione esente da vizi logici e giuridici- come il regolamento di condominio vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che tuttavia non si è riusciti ad individuare a causa dell’omertà dei condomini, con ciò nulla potendosi addebitare all’amministratore o al condominio.
(Fonte: Studio Castaldi)
DIRITTO DI FAMIGLIA
Matrimonio via Skype, si può?
E’ da considerarsi valido in Italia il matrimonio celebrato all’estero tra un italiana ed uno straniero e tramite mezzi di comunicazione, come telefono o Skype?
La risposta della Cassazione (Sentenza n. 15343/2016).
Si, il matrimonio è valido, ma solo se lo è nel paese in cui è stato celebrato. La Corte infatti ha evidenziato che, pur trattandosi di matrimonio celebrato alla sola presenza dello sposo, mentre la sposa era in collegamento telematico, questo doveva considerarsi valido: “se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero (nella specie Pakistan), in quanto da esso idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castel Maggiore