GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Dicembre 2014
1) CONDIZIONATORI E DECORO ARCHITETTONICO: NON BASTA L’AUTORIZZAZIONE DELLA P.A.
Cassazione, sentenza 06.10.2014 n. 20985
Nelle dispute tra condomini trova sempre più spesso spazio la questione relativa all’istallazione dei condizionatori. In particolare, oggetto di contestazione sono le apparecchiature che vengono solitamente alloggiati sulla facciata dell’immobile. Il principio generale sancito dal Codice Civile in materia è quello dell’art. 1120 il quale stabilisce che “sono vietate le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, i condomini che avevano installato i condizionatori sostenevano l’insussistenza dell’alterazione del decoro sulla base del fatto che i macchinari erano stati oggetto di un procedimento amministrativo di sanatoria necessitato dal fatto che l’immobile era sito in zona soggetta a specifici vincoli urbanistici. Il provvedimento di assenso all’installazione dei macchinari da parte della pubblica amministrazione comprovava, a loro avviso, la piena compatibilità paesaggistica, urbanistica ed ambientale del posizionamento dei condizionatori. La Corte di Cassazione non è stata però di tale avviso. I giudici di legittimità, infatti, hanno, espresso il principio in base al quale costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione. A ciò si aggiunge l’enunciato secondo cui è irrilevante che l’autorità preposta alla tutela abbia autorizzato l’opera in quanto i rapporti tra l’esecutore delle opere e la pubblica autorità investita della tutela urbanistica non possono interferire negativamente sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120 c.c. comma 2 per la preservazione del decoro architettonico.
2) DISTACCAMENTO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO POSSIBILE, MA OCCHIO ALLE SPESE!
Cassazione, sentenza n. 9526 del 30.04.2014
Inverno in arrivo, riscaldamenti accesi. Ma quando l’impianto è centralizzato le questioni aumentano. Lo scorso aprile la Corte di Cassazione si è espressa sul caso di due condomini i quali, una volta distaccatisi dall’impianto di riscaldamento centralizzato dell’immobile, ritenevano di non dover più provvedere al pagamento di alcuna spesa ad esso riferibile. Orbene, la Suprema Corte ha ribadito che il condomino, può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione da parte degli altri condomini, tuttavia, permane il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, e di quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio in cui continuano a godere gli altri condomini. Questo orientamento giurisprudenziale ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo articolo 1118 c.c. così come modificato dalla legge 220 del 2012 in vigore dal 18 giugno 2013 cc.dd riforma del condominio, il quale ha espressamente ammesso la possibilità del singolo di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora questi dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In altri termini, il condomino dopo avere distaccato la propria unità abitativa dall’impianto di riscaldamento centralizzato, continuando a rimanere comproprietario dell’impianto centrale, continua a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e all’adeguamento del bene stesso, salva la possibilità di esonero con il consenso unanime di tutti i condomini, e continua ad essere obbligato a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perchè se il costo di esercizio dell’impianto (rappresentato anche dall’acquisto di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto) non è diminuito, e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota del condomino distaccato.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la CTU esperita in corso di causa aveva accertato che 1) il quantitativo di gasolio consumato nell’esercizio dell’impianto di riscaldamento comune negli anni successivi al distacco non era diminuito; 2) le modalità del distacco erano state tali da non escludere completamente le unità degli attori dalla fruizione, sia pure in misura marginale, del calore erogato dall’impianto comune. Conseguentemente, la delibera che attribuiva al condomino distaccatosi le spese inerenti il consumo di gasolio necessario per il riscaldamento centralizzato, era stata considerata valida anche se il condomino in questione non aveva goduto del relativo servizio.
3) TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA: NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI
Tribunale di Milano, decreto 17 giugno 2014
Separazione dei genitori e figli sono già due ingredienti esplosivi, motivi di innumerevoli contese. Se a questi si aggiunge una nuova relazione della madre e il conseguente desiderio di voler raggiungere il nuovo compagno con prole al seguito, la lite è servita. A questo proposito si è pronunciato il Tribunale di Milano lo scorso giugno. Il padre-ex marito, infatti, si è rivolto al giudice chiedendo di impedire che la moglie trasferisse la residenza dei loro figli in luogo diverso. Con un decreto d’urgenza i giudici si sono espressi ribadendo il principio secondo cui un solo genitore non può cambiare la residenza dei figli senza il consenso dell’altro, anche se sia prevalentemente affidatario. Parametro fondamentale, infatti, rimane la serenità dei bambini, anche con riguardo al luogo in cui essi stabiliscono la loro vita quotidiana. Un trasferimento sarebbe stato sicuramente dannoso per loro, senza considerare che avrebbe reso più difficili e rari gli incontri col padre. Nulla da fare per la madre, che dovrà accontentarsi di un “amore a distanza”.
4) CONDOMINI MOROSI: C’E’ DIFFAMAZIONE SE LA LISTA VIENE AFFISSA! Cassazione, sentenza 28 agosto 26 settembre n. 39986
Le liti in condominio sono innumerevoli. Si è così vicini, eppure ogni motivo è valido per lamentare un’irregolarità, un comportamento non corretto. A volte però il limite si supera. E il caso in esame ne è la prova! Qui non si discuteva di acqua che cade dalle piante sul terrazzo, di schiamazzi di bambini nel cortile o dei pettegolezzi tra una finestra e l’altra. La questione, ben più delicata, riguardava una sorta di blacklist, una lista nera nella quale erano indicati i nomi dei condomini morosi. Tale diffamante elenco era stato poi affisso davanti al portone del palazzo. Venivano denunciati i “giustizieri” che avevano deciso di rendere noti i nomi di chi non aveva ancora pagato tutte le spese condominiali e condannati in primo e secondo grado per diffamazione. Per i giudici la loro condotta integrava gli estremi del reato. Non solo. A nulla è valso il tentativo di scongiurare la diffamazione richiamando il diritto di cronaca e di critica: non si trattava di giornalisti, infatti, né tanto meno di informazioni di interesse generale, funzionali per il corretto svolgimento delle relazioni interpersonali. Nessun interesse pubblico al di fuori del condominio a saperne di più su chi paga e chi no. Condannati per diffamazione e multati quindi. Chissà poi le chiacchiere del vicinato!
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Alla prossima rassegna!
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castel Maggiore