• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Condominio: disabilita' e ascensori

CONDOMINIO: DISABILITA’ E ASCENSORI

15 Settembre 2017/in Legale, Tecnico /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

Un condomino, portatore di handicap, e quindi limitato nella propria capacità motoria, può procedere all’installazione di un ascensore, contro, o comunque a prescindere, la volontà degli altri partecipanti al condominio?

Innanzitutto, è bene ricordare come, a termini di legge, si considerino invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

In ambito edilizio, tema centrale è quello delle barriere architettoniche, ossia: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

In tema di condominio, in particolare, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, costituisce un’innovazione, ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. e come tale, è vietata, in linea generale, solo se arreca pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o quando ne altera il decoro architettonico, o quando infine renda talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 comma 4 cod. civ.).

Sul punto, è intervenuta la legge 09.01.1989 n. 13 intitolata “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, la quale, all’art. 2 prevedeva un quorum agevolato per l’approvazione delle innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, disponendo che i relativi lavori fossero approvati dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.  Tale disciplina è stata invero recentemente modificata

Per effetto della legge di riforma del condominio, infatti, è sparito il riferimento ai partecipanti al condominio. Ora, infatti, sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Inoltre, e soprattutto, l’art. 28 della legge di riforma precisa che nell’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 le parole “con le maggioranza previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”, che appunto richiama, a sua volta, il comma 2 dell’art 1136. Quindi, se è vero che si è eliminato il riferimento ai partecipanti al condominio, è altresì vero che dopo la riforma per approvare dette opere serve la metà del valore dell’edificio (mentre prima bastava un terzo del valore dell’edificio).

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni volte all’installazione dell’ascensore, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage, con i limiti di cui agli artt. 1120 e 1121 cod. civ.

Peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza 9 marzo 2017 n. 6129).

La citata decisione, peraltro, si inquadra nell’orientamento giurisprudenziale costantemente seguito negli ultimi tempi, secondo cui il singolo condomino può, a sue spese, installare un nuovo ascensore nello stabile condominiale. In quest’ottica, la limitazione, per gli altri condomini, dell’originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell’andito occupati dall’impianto di ascensore non rende l’innovazione lesiva del divieto di cui all’art. 1120 cod. civ., ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dall’innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo. Se pure resta eliminata la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di contenuto migliore.

Ultima questione riguarda, nel caso di eliminazione delle barriere architettoniche a cura e spese di un solo condomino, la possibilità per questi di godere dei contributi a fondo perduto concessi dalla L. 13/1989. Orbene, quest’ultimo non potrà usufruire dei contributi ma tutte le spese rimarranno a suo carico. Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto, riconosciuto ai non partecipanti, a subentrare nella fruizione dell’ascensore, a condizione, naturalmente, che procedano al rimborso della loro quota parte di oneri, comprensiva dei costi sia di realizzazione che di manutenzione.

 

Avv. Maria Beatrice Berti

Delegazione UPPI Imola

Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2020/10/Condominio-disabilita-e-ascensori.jpg 312 640 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2017-09-15 15:32:162020-12-14 08:38:17CONDOMINIO: DISABILITA’ E ASCENSORI

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – SETTEMBRE 2017 Collegamento a: ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – SETTEMBRE 2017 ORIENTAMENTI DEI GIUDICI – SETTEMBRE 2017Orientamenti dei giudici - settembre 2017Collegamento a: LA RELAZIONE DI RISPONDENZA EDILIZIA E CONFORMITÀ CATASTALE Collegamento a: LA RELAZIONE DI RISPONDENZA EDILIZIA E CONFORMITÀ CATASTALE La relazione di rispondenza edilizia e conformità catastaleLA RELAZIONE DI RISPONDENZA EDILIZIA E CONFORMITÀ CATASTALE
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®