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Animali in condominio

Animali in Condominio

24 Febbraio 2014/in Legale /da UPPI Bologna
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Animali in Condominio : va risarcito il danno da stress e ansia causati dall’incessante abbaiare e ululare di un cane di grossa taglia del vicino di casa .
Il regolamento condominiale non può in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, come previsto al comma 4 dell’art. 1138 c.c., quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso può derogare alle disposizioni degli articoli 1118, comma 2 e degli articoli 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti ed è quindi un divieto giuridicamente nullo .
A tal proposito, si ricorda una sentenza della Corte di Cassazione del 24.03.1972 che testualmente recita “ è inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominiale non può deliberarlo. “. Ma cosa accade se cani e gatti in Condominio provocano il disturbo della quiete pubblica e gli eventuali rumori causati dall’incessante abbaiare e ululare superano la normale tollerabilità prevista dal nostro codice civile ?
Già la Suprema Corte di Cassazione si era orientata nel senso di riconoscere il diritto al risarcimento del danno al condomino che non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani .
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione nel mese di ottobre 2006, sottolineava che “ il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato, potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola”, considerato che, oltretutto, “ l’abbaiare dei cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore “.
In una recentissima sentenza di un Tribunale di merito, più precisamente del Tribunale di Lucca ( sentenza numero 40 del 2014, 30 luglio 2014) , è stata accolta la domanda risarcitoria dei proprietari di una unità immobiliare facente parte del condominio per l’illiceità e nocività delle immissioni sonore provenienti dall’appartamento della vicina per l’incessante abbaiare del cane lasciato incustodito nell’appartamento del piano di sotto.
Secondo questo orientamento, risponde del proprio comportamento negligente e imprudente il proprietario dell’unità immobiliare che lascia il cane da solo senza curarsi dei pregiudizi arrecati ai suoi vicini .
E’ stato accertato che l’abbaiare del cane non era occasionale e superava la normale soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose . Peraltro, nel regolamento di condominio era espressamente vietato ai condomini di tenere nei locali di loro proprietà animali che dessero molestia, e l’Amministratore del condominio aveva già ordinato alla vicina di adottare i necessari accorgimenti per prevenire le possibili cause di eccitazione del cane, soprattutto nelle ore notturne, in modo tale che la presenza dell’animale, con il suo abbaiare, non fosse lesiva dei diritti degli altri condomini.
Ma la caratteristica più incisiva di questa recentissima sentenza, è consistita da un lato nell’entità dell’importo risarcito ai danneggiati , dall’altro nel fatto che la condanna è stata perpetrata nei confronti della vicina anche se il cane era di proprietà del figlio di quest’ultima.
I proprietari danneggiati hanno denunciato i danni provocati da tale disturbo, tra cui stress con patologica attivazione del sistema nervoso autonomo e con conseguente comparsa di irritabilità, ansia , depressione del tono dell’umore, continua tensione muscolare, stanchezza fisica mista a suscettibilità e alienazione sociale, perdita di controllo, pensieri intrusivi, ridotta capacità di attenzione, oltre, naturalmente , perdita del sonno .
Per tutti questi motivi, tenuto anche conto della persistenza per un periodo di più di sei mesi dei sintomi di reazione all’evento stressante, si è prodotto un danno biologico di natura psichica.
L’abbaiare continuo del cane anche in ora notturna in un appartamento e le conseguenti immissioni di rumore fastidiose sono eventi che si ascrivono , infatti, ad un comportamento negligente e imprudente del proprietario dell’unità immobiliare che lascia il cane da solo senza curarsi dei pregiudizi arrecati.
Quando i rumori superano la normale soglia di tollerabilità, si può parlare di lesione psichica , incidente come tale sul danno psichico.
Il danno che si è ritenuto di liquidare a favore dei proprietari dell’unità immobiliare incessantemente disturbati dall’abbaiare del cane, è stato pari ad € 35mila euro, in quanto l’esposizione all’evento stressante per cui è causa e la rielaborazione degli eventi di vita conseguenti a tale fatto ingiusto hanno determinato lo sviluppo di un episodio di malattia con caratteristiche sintomatologiche comuni con quelle tipiche del disturbo di ansia, portando cosi ad un danno biologico di natura psichica risarcibile con una somma di una certa entità.
In sintesi, che ben venga l’affetto di un animale domestico in casa, ma attenzione ad essere sempre dei padroni ben educati e rispettosi del vivere civile per non dover subire delle conseguenze di cui il vostro animale domestico non è colpevole ma che possono dipendere da comportamento negligente e irrispettoso delle esigenze del vicinato.

Avv. Francesca Ursoleo
Consulente Legale UPPI

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