GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Settembre 2014
1) CONDOMINIO
Recupero credito condominiale e privacy: quando il comportamento dell’amministratore costituisce illecito del trattamento dei dati personali di un condomino.
Garante privacy: provvedimento 19.06.2014 n. 14
Il Garante della Privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato da un amministratore di condominio che aveva inviato un sollecito di pagamento alla datrice di lavoro di un condomino moroso affinchè lo sollecitasse “tramite il capo reparto” a corrispondere al condominio una determinata somma.
In questo modo colleghi e datore di lavoro erano venuti a conoscenza dell’esposizione debitoria del condomino in questione che, tramite reclamo, aveva richiesto la declaratoria di illiceità del trattamento dei suoi dati personali da parte dell’amministratore.
L’Autorità Garante al riguardo ha, in effetti, statuito che l’amministratore aveva posto in essere un trattamento di dati personali non conforme a legge perché in contrasto con gli artt. 2 (in riferimento alla dignità dell’interessato), 11 comma 1 lett. a) (riguardo ai principi di liceità e di correttezza del trattamento) e 23 del Codice (essendosi verificata una comunicazione di dati personali dell’interessato sul luogo di lavoro senza un suo previo consenso).
2) CONDOMINIO
Commette reato l’amministratore di condominio che rifiuta di restituire la documentazione contabile in suo possesso?: SI è appropriazione indebita aggravata!
Cassaz. Pen. sent. del 16/07/2014 n. 31192
Quello esaminato dalla Consulta è il classico caso dell’amministratore del condominio uscente (il più delle volte perché revocato) che si rifiuta di riconsegnare la documentazione contabile del condominio.
Orbene secondo la Corte di Cassazione, conformemente ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra tutte vedasi Sent. Cass. Pen. 29451/2013 e Cass. Pen. N. 40906/2012) un tale comportamento integra gli estremi del reato di appropriazione indebita.
E non solo.
Trattasi di indebita appropriazione aggravata di cui all’art. 61 cod. pen. perché commessa con “abuso di relazioni originate da prestazione d’opera”.
Quando poi vi sia anche un provvedimento di un Giudice che ordina all’amministratore uscente la riconsegna della documentazione in questione, e questi non vi ottemperi, al reato sopra indicato se ne aggiunge un altro: quello previsto dall’art. 388 co. 2 cod. pen. punito con la reclusione fino a tre anni.
3) LESIONI COLPOSE
Cani in spiaggia: se aggrediscono chi ne risponde?
Cassaz. Pen. sent. del 29/05/2014 n. 22229
Estate tempo di vacanze, anche per gli animali domestici. Le strutture che consentono di portare con sé il proprio amico a quattro zampe sono sempre più numerose e in spiaggia anche Fido trova il suo spazio. Attenzione però alla custodia! A questo proposito si è pronunciata la Cassazione penale lo scorso 29 maggio. Protagonisti del fatto uno sfortunato bagnante ed un cane pitbull. Il bagnante veniva raggiunto a nuoto dal pitbull senza museruola di due giovani, e veniva aggredito riportando lesioni personali. Il proprietario del cane, subito dopo l’accaduto, rifiutava di fornire le proprie generalità, ma veniva identificato tramite il numero di targa della sua auto, con la quale si era dato alla fuga. Veniva condannato in primo e secondo grado per lesioni colpose e ricorreva pertanto in Cassazione. A sua difesa sosteneva che non era stato provato che egli fosse il proprietario del cane e quindi escludeva ogni responsabilità in merito al reato. Al riguardo la Suprema Corte si è pronunciata sottolineando che, in realtà, lo stesso imputato era andato più volte a trovare in ospedale il malcapitato bagnante ricoverato, visite giustificabili solo con un evidente legame coi fatti precedenti. La proprietà dell’auto sulla quale era salito con il cane subito dopo l’accaduto era una prova ulteriore. La Cassazione ha quindi confermato la responsabilità del proprietario in ragione della mancata adeguata custodia dell’animale, rigettando il ricorso e condannandolo alle spese processuali.
Avv. Rosalia del Vecchio
Delegazione UPPI Castelmaggiore