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Il diritto di accesso al conto corrente condominiale.

Il diritto di accesso al conto corrente condominiale.

10 Febbraio 2018/in Legale /da UPPI Bologna
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Il codice civile, all’art. 1129, stabilisce che l’Amministratore del Condominio è obbligato ad aprire un conto corrente condominiale ed è altresì obbligato a far transitare su detto conto corrente tutte le somme ricevute dai condomini o da terzi e le somme a qualsiasi titolo erogate nell’interesse del Condominio.

L’obbligo è stato introdotto con la riforma del Condominio approvata con la  L. 11 dicembre 2012 n. 220 allo scopo di garantire la trasparenza della gestione economica condominiale ed evitare che possa insorgere confusione tra il patrimonio del Condominio e quello dell’amministratore o tra i patrimoni dei diversi Condomini amministrati dallo stesso amministratore.

L’art. 1129 c.c. stabilisce anche che ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

I singoli condomini, quindi, hanno diritto di verificare gli estratti conto e, di conseguenza,  le operazioni compiute sul conto corrente dall’amministratore.

Questo, peraltro, non significa che ogni condomino possa liberamente recarsi in banca o presso l’Ufficio Postale per prendere direttamente visione dei documenti relativi al conto corrente.

La norma, infatti, stabilisce che l’accesso del singolo condomino possa avvenire “per il tramite dell’amministratore”.

Ciascun condomino, quindi, dovrà presentare una specifica richiesta (meglio se con raccomandata con avviso di ricevimento) all’amministratore, che dovrà richiedere la documentazione alla banca e  poi metterla  a disposizione del condomino.

Cosa succede se l’amministratore rifiuta senza giusto motivo di procurare copia della documentazione richiesta o se dopo la richiesta rimane inerte ?

Il codice civile non disciplina specificatamente tale ipotesi, con la conseguenza che si sono contrapposte interpretazioni diverse.

In un primo momento sia l’Autorità Garante della privacy (che ha il compito di tutelare la riservatezza e le modalità di accesso ai dati personali e sensibili) sia il Collegio dell’Arbitrato Bancario e Finanziario (che è un organismo al quale è possibile rivolgersi in via facoltativa per la risoluzione delle controversie tra i cittadini e le banche o gli altri intermediari finanziari) hanno dato una interpretazione strettamente letterale della norma,  ritenendo che il privato cittadino non possa ottenere dalla banca la documentazione del conto corrente condominiale in quanto il rapporto di conto corrente si instaura tra l’amministratore e l’istituto di credito e rispetto a tale rapporto il singolo condomino sarebbe soggetto estraneo.

Secondo tale interpretazione, quindi, la banca non solo non sarebbe obbligata, ma non avrebbe neppure il potere di consentire al singolo condomino l’accesso alla documentazione relativa al conto corrente.

A fronte del rifiuto o dell’inerzia  dell’amministratore, quindi,  il condomino non aveva altra strada che quella di rivolgersi al Giudice, anche in via d’urgenza,  per far accertare il proprio diritto ad avere accesso alla documentazione del conto corrente e/o per chiedere la revoca dell’amministratore inadempiente all’obbligo di consentire la verifica della documentazione bancaria.

Recentemente, però,  il Collegio dell’Arbitrato Bancario e Finanziario di Roma  ha mutato orientamento ed ha stabilito che la norma deve essere interpretata nel senso che il singolo condomino deve  sempre rivolgere preventivamente la propria richiesta all’amministratore, ma ciò non impedisce al condomino di rivolgersi direttamente in banca, nel caso in cui l’amministratore rifiuti ingiustificatamente di dare la documentazione o rimanga inerte.

Secondo l’ABF, infatti “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore” posto che in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro l’implicita abrogazione per i condomini del loro diritto di accesso ex art.119, IV comma del Testo Unico Bancario, alla documentazione stessa……..Ne consegue, quindi, che la nuova disciplina non prescrive un obbligo in capo al condomino di esclusiva richiesta all’amministratore ….….quanto piuttosto di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (decisione n. 7960 del 16 settembre 2016 dell’ABF Collegio di Roma).

Bologna 22 gennaio 2018

 

Avv. Barbara Laziosi

Consulente Legale UPPI

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