Dieci domande sulla Certificazione Energetica dei fabbricati in Emilia Romagna
CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?
La Certificazione Energetica è l’insieme delle operazioni svolte attraverso una metodologia di calcolo standardizzata che permette di definire la prestazione energetica di un immobile ed, allo stesso tempo, di individuare i possibili interventi da attuare al fine di migliorare tale prestazione energetica. La Certificazione Energetica consente quindi all’utente di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive del proprio edificio e la conseguente efficienza, proprio come ad oggi si conosce la prestazione energetica di un elettrodomestico.
CHE COS’È L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?
E’ il documento rilasciato da un soggetto accreditato dalla Regione Emilia Romagna, contenente i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.
L’attestato fornisce anche l’indicazione di almeno un intervento per il miglioramento della predetta prestazione.
QUANDO È OBBLIGATORIO REDIGERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?
La Certificazione Energetica è obbligatoria: Nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; Nel caso di compravendita e/o di nuove locazioni dell’intero immobile o delle singole unità immobiliari; In alcuni casi per accedere agli incentivi, alle agevolazioni fiscali od ai contributi a carico di fondi pubblici, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell”unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
QUALI SONO GLI EDIFICI PER I QUALI È NECESSARIO REDIGERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
Nei casi di cui al precedente punto, tranne alcune eccezioni (riguardante gli immobili vincolati e quelli isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati), la certificazione va obbligatoriamente redatta per i tutti gli edifici il cui uso standard richiede il consumo di energia (ad esempio commerciale, residenziale, uffici, &).
E’ NECESSARIO REDIGERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI IMPIANTI?
Nei casi di cui al precedente punto 3 e per gli edifici di cui al punto 4, è necessario redigete l’Attestato di Certificazione Energetica anche nel caso in cui non vi sia impianto di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.
LA PRESTAZIONE ENERGETICA DETERMINATA DEVE SODDISFARE DETERMINATI VALORI MINIMI?
La necessità di garantire una determinata prestazione energetica esiste soltanto nel caso di nuove costruzioni o in quello di ampliamenti e/o ristrutturazioni significative. Per gli edifici esistenti il risultato del calcolo e l’attribuzione della relativa classe non comporta sanzioni o necessità di adeguamento.
QUALI SONO I FATTORI CHE INFLUENZANO MAGGIORMENTE LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA DI UN EDIFICIO?
I fattori più importanti sono i fattori geografici, geometrici, quelli “materici” e quelli impiantistici. Per fattore geografico si intende le caratteristiche legate alla localizzazione dell’edificio. Per fattori geometrici si intendono quelli legati alla conformazione dell’edificio espressi sinteticamente nel rapporto S/V (riportato nella parte a destra della prima pagina del certificato) tra la superficie disperdente del fabbricato S (le strutture opache verticali, strutture opache orizzontali/inclinate ed i serramenti che separano gli ambienti climatizzati dall’esterno ovvero verso locali non riscaldati) ed il volume lordo riscaldato.
Poiché a parità di dimensione la superficie disperdente varia a seconda delle caratteristiche dei locali confinanti, due appartamenti uguali all’interno dello stesso edificio possono avere un rapporto S/V diverso ed appartenere quindi a classi energetiche differenti. Per fattori materici s’intendono le proprietà di isolamento termico dei materiali che delimitano l’edificio, e quindi delle pareti, dei solai e degli infissi. Per fattori impiantistici si intendono le tipologie dell’impianto di riscaldamento e, se distinta, di quello di produzione dell’acqua calda sanitaria, le relative potenze e rendimenti.
CHI DEVE NOMINARE IL CERTIFICATORE ENERGETICO?
Il proprietario/locatore dell’edificio che, una volta redatto il Certificato, ha l’obbligo di consegnarne copia conforme all’originale all’acquirente o locatario.
NEL CASO DI UN EDIFICIO COMPOSTO DA PIÙ APPARTAMENTI QUANTI CERTIFICATI ENERGETICI È NECESSARIO REDIGERE?
Nel caso gli appartamenti siano dotati di riscaldamento autonomo è necessario che ciascuno di essi si doti del proprio certificato energetico. Nel caso invece sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato senza contabilizzazione/ripartizione del calore, è possibile redigere un unico certificato per tutto l’edificio. Nel caso di edificio all’interno del quale coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), condotte con le medesime modalità di funzionamento dell’impianto (es. unico impianto centralizzato), l’edificio può essere valutato e classificato in base alla destinazione d’uso significativamente prevalente in termini di volumetria riscaldata, a condizione che tale valutazione non alteri in modo sostanziale la classificazione dell’edificio.
QUAL È LA VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
L’Attestato di Certificazione Energetica ha una validità di 10 anni dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico regionale. Tale validità decade prima della scadenza dei 10 anni e, pertanto, l’Attestato deve essere obbligatoriamente aggiornato nei seguenti casi: ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile; ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio.
Ing. MASSIMO CORSINI