Come cambia la Certificazione Energetica in Emilia Romagna
Il 26.06.2015 la normativa nazionale in materia di certificazione energetica è stata profondamente rinnovata dall’emanazione di 3 decreti:
a) Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
b) Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
c) Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il decreto di cui b) è entrato in vigore il 16 luglio 2015, gli altri decreti il 1 ottobre 2015.
L’Emilia Romagna, al fine di adeguare la propria normativa a quella nazionale, al fine di consentirle di continuare ad ultilizzare la propria normativa in luogo di quella nazionale (in virtù della cosidetta “clausola di cedevolezza), ha pubblicato a sua volta la Delibera regionale 1275/2015 che detta le nuove regole per il calcolo della prestazione energetica e per la certificazione energetica degli edifici, che è entrata in vigore il primo ottobre 2015, riformando profondamente le disposizioni di cui alla Delibera 156/2008 e s.m.i. ed introducendo alcune novità.
Innanzi tutto, il concetto di certificazione non è più assoluto, in quanto non è possibile valutare le performance di un edificio esulando dalle sue specificità.
Il confronto tra la prestazione reale e quella teorica, confronto dal quale scaturisce la classe energetica, avviene grazie all’introduzione dell’edificio di riferimento, ossia un edificio identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso e condizioni al contorno, con caratteristiche termiche e parametri predeterminati.
Confrontando l’edificio da certificare e quello di riferimento si possono assegnare 10 classi di prestazione energetica (A4 – A3 – A2 – A1 – B – C – D – E – F – G).
Com’è evidente, l’incremento di classi consente di dettagliare maggiormente la prestazione.
Dal punto di vista tecnico la determinazione della prestazione energetica non avviene più solamente in funzione dei consumi legati all’impianto di riscaldamento ed a quello di produzione dell’acqua calda sanitaria, ma vengono presi in considerazione tutti i servizi energetici e quindi anche l’eventuale climatizzazione, l’illuminazione ed il trasporto.
L’impegno richiesto ai certificatori diventa più gravoso perché richiede che nella fase di sopralluogo si acquisiscano molti più valori, e perché anche la procedura di determinazione della classe risulta più elaborata. Le novità sono evidenti anche a livello grafico, e l’APE si articola su 4 pagine, con tanto di foto dell’edificio e datazione del sopralluogo.
E’ evidente che l’inserimento della data di sopralluogo risponde all’esigenza di imporre al tecnico almeno un sopralluogo, impedendo di fatto che la certificazione sia un prodotto elaborato esclusivamente tra le mura del proprio ufficio senza apprezzare sul campo le caratteristiche e le peculiarità dell’oggetto edilizio che si va a certificare.
A partire dal primo gennaio 2016 l’Organismo Regionale di Accreditamento realizzerà programmi di verifica annuale della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, anche a campione e tramite soggetti terzi.
Varando tale campagna di controlli, la Regione non fa che ribadire il maggior impegno richiesto al certificatore e la volontà di attribuire più valenza tecnica al certificato energetico sempre meno “pezzo di carta” e sempre più documento ufficiale di valutazione delle prestazioni energetiche che quantifica l’importo delle spese di manutenzione e le condizioni di benessere microclimatico dell’unità edilizia, e, quindi in ultima analisi, pesa in senso economico queste caratteristiche influendone il relativo valore di mercato.
Con l’emanazione di questo provvedimento regionale si compie inoltre un passo importante verso l’incremento degli “edifici ad energia quasi zero”: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 (dal 1° gennaio 2017) – e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale – i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili.
Ing. Massimo Corsini