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La verifica della paternita'

LA VERIFICA DELLA PATERNITA’

25 Novembre 2015/in Legale /da UPPI Bologna
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Fiducia, amore e sincerità sono sentimenti che dovrebbero andare sempre di pari passo.
Eppure, può accadere che una donna lasci credere al proprio marito o compagno di essere il padre di figli avuti da un’altra relazione o che un uomo scopra, a distanza di tempo, di essere padre di un bambino riconosciuto da un altro o, ancora, che un marito accetti di riconoscere come proprio un figlio non suo .
Che fare in questi casi? Chiunque può chiedere che sia disconosciuta la paternità di un figlio? Una madre pentita, un padre legittimo oppure biologico, un estraneo? Purtroppo no. Non tutti , non in qualsiasi momento e non per qualsiasi ragione ( ad esempio la rottura di una relazione sentimentale o un dovere morale ) possono chiedere che venga accertata l’inesistenza di un rapporto biologico tra padre e figlio .
La legge, infatti, prevede la possibilità che venga disconosciuta la paternità di un figlio nato in costanza di matrimonio o di un figlio nato da una coppia di fatto.
L’azione di disconoscimento di paternità è quella azione che deve proporre chi intenda dichiarare la mancanza del rapporto biologico tra un padre e un figlio nato durante il matrimonio.
In questa ipotesi, la Legge presume che il marito della madre sia anche il padre del bambino ( si parla, al riguardo, di presunzione di paternità ) Ciò accade quando la nascita è avvenuta almeno 180 giorni dopo il matrimonio e non oltre trecento giorni dall’annullamento e dal divorzio.
Tale presunzione termina se sono decorsi trecento giorni dalla separazione o dal provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente.
La madre, però, può sempre, al momento della nascita, dichiarare il figlio come naturale ( cioè adulterino ) : in tale ipotesi resta esclusa la suddetta presunzione. Al di fuori di questa ipotesi, invece, occorrerà promuovere la relativa azione di disconoscimento.
L’azione può essere proposta in tre ipotesi tassative :1) in caso di mancata convivenza dei coniugi nel periodo compreso tra il 300esimo e il 180esimo giorno prima del parto ; 2) se, in questo lasso di tempo, l’uomo era affetto da impotenza, anche solo di generare ( si pensi, ad esempio, ad una malattia poi curata);3) se la moglie ha avuto una relazione extraconiugale , nascondendo al marito la gravidanza e la nascita del figlio .
Ciò significa che un marito non può chiedere, ad esempio, di disconoscere un figlio che ha, a suo tempo, voluto riconoscere pur nella consapevolezza che non fosse proprio
L’azione può essere proposta , con l’assistenza di un avvocato , solo da alcuni soggetti ed entro precisi limiti di tempo .1) la moglie entro sei mesi dal parto o da quando ha saputo della impotenza a generare del marito, al momento del concepimento; 2) il marito entro un anno :a) dal giorno della nascita, se egli si trovava nel luogo in cui è nato il figlio e prova di aver ignorato la propria impotenza a generare, o dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’adulterio della moglie; b) dal giorno del suo ritorno nella residenza familiare, se non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio. Se egli riesce a provare di non aver saputo della nascita in tali giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia; c) il figlio maggiorenne o un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio che ha compiuto i 16 anni o del pubblico ministero, se di età inferiore. Il limite temporale previsto per il padre non opera invece nei confronti del figlio che potrà, infatti, far valere sempre l’azione; d) i discendenti o gli ascendenti ( figli o genitori ) nel caso di morte del presunto padre o della madre. Il termine, in tal caso , decorrerà dalla morte del presunto genitore dalla nascita del figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente ; e) il coniuge o i discendenti del figlio, entro un anno dalla sua morte o da quando sono diventati maggiorenni.
L’azione non può, invece, essere proosta dal padre naturale o da soggetti diversi da quelli elencati, nonostante siano venuti a conoscenza della inesistenza del rapporto biologico tra padre e figlio.
La prova della inesistenza del legame biologico tra padre e figlio può essere data anche attraverso dichiarazioni testimoniali.
Tuttavia, la prova cosiddetta principe, in questi procedimenti, è l’indagine del DNA, effettuata attraverso un semplice prelievo di saliva dalla cavità orale ed è il mezzo che permette di escludere, senza ombra di dubbio, la paternità del figlio . Per questo motivo, il rifiuto volontario da parte del presunto padre, per quanto costituisca una libera scelta, può essere valutato al pari di una prova, secondo il libero apprezzamento del giudice.
La azione di dichiarazione giudiziale di paternità accerta, invece, la genitorialità biologica; in questa ultima ipotesi si verte in materia di diritti inviolabili , quale è quello alla genitorialità , costitutivo della identità personale dell’invididuo , del quale il soggetto richiedente è stato privato per effetto del mancato riconoscimento.
Nel caso in cui venga promossa l’azione di accertamento di paternità, essa è imprescrittibile e può essere richiesta in ogni momento.
La prova “ principe” nei procedimenti che accertano la paternità ( o, più raramente, la maternità) naturale, è, comunque, la prova immunologica del DNA, su cui si è espressa anche la Corte di Cassazione , nel riconoscere rilievo preminente alla stessa , in ragione del notevole grado di affidabilità, da utilizzarsi anche nei giudizi sopra menzionati di disconoscimento di paternità , giungendo ad affermare che non solo il Giudice di merito deve disporre gli accertamenti genetivi, anche in mancanza di prova del tradimento, ma che deve, altresì, trarre elementi di prova ex art. 116 c.p.c. dall’eventuale rifiuto del presunto padre di sottoporsi al prelievo ( orientamento consolidato e confermato dalla Sentenza della Cassazione n. 4175 del 22.02.2007 in avanti) .
La Corte Costituzionale ha precisato, invece, che sotto il profilo delle prove, le circostanze di fatto riguardanti la sfera intima dei rapporti interpersonali come quelle concernenti relazioni sentimentali e sessuali , normalmente non sono accertabili mediante prova diretta, bensi attraverso la prova presuntiva raggiunta mediante vari indizi di prova, o attraverso prove testimoniali che riferiscono di circostanze conosciute dai diretti interessati.
L’orientamento consolidtato della Corte di Cassazione, come già accennato è quello per il quale il convincimento del Giudice in ordine alla sussistenza del rapporto di filiazione, ben può fondarsi su mezzi di prova indiziari e che il rifiuto ingiustificato da parte del preteso padre naturale di sottoporsi alla prova del DNA deve essere cvalutato nel senso della sussistenza del dedotto rapporto di filiazione, in ragione dell’elevato grado di affidabilità ad essa scientificamente attribuito .
Il rifiuto di sottoporsi al test immuno-ematologico , dunque, pur non potendo diventare oggetto di costrizione, è stato quasi sempre valutato come una implicita ammissione dello stato di padre, con tutte le conseguenze personali, ereditarie e patrimoniali che da ciò deriva. Il riconoscimento ,infatti, una volta pronunciato con sentenza passata in giudicato, ha efficacia retroattiva dalla nascita, ed è compito del padre naturale riconosciuto come tale quello di educare, mantenere ed istruire la prole , come previsto per Legge, e con efficacia retroattiva sin dalla nascita.
Avv. Francesca Ursoleo
Consulente Legale UPPI

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